← Torna a Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per i beni immobili IVASS ordina alla conservatoria l'iscrizione di ipoteca a favore dei crediti assicurativi.
  • Per gli altri attivi il vincolo si appone nelle forme previste dalla legge per ciascun tipo di bene.
  • Le autorita e i soggetti competenti sono tenuti al compimento degli atti necessari a rendere il vincolo opponibile ai terzi.
  • I provvedimenti adottati sono comunicati alle autorita di vigilanza degli altri Stati membri dove l'impresa opera o possiede beni.

Testo dell'articoloVigente

Art. 224 D.Lgs. 209/2005 — Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l' IVASS ordina alla conservatoria dei registri immobiliari l'iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di assicurazione o di riassicurazione, sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione che sono localizzati nel territorio della Repubblica.

2. L' IVASS può ordinare l'apposizione del vincolo su ogni altro attivo, diverso da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste dalla legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Le autorità ed i soggetti cui compete l'esecuzione del provvedimento sono tenuti al compimento degli atti e delle operazioni necessarie per rendere effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall' IVASS .

3. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa di assicurazione e di riassicurazione opera o possiede beni.

Commento

L'ipoteca legale a favore degli assicurati

L'art. 224 cod. ass. disciplina la procedura operativa di apposizione del vincolo gia previsto dagli artt. 221, 222-bis, 225 cod. ass. e dal regime di crisi piu generale. Per i beni immobili e i diritti immobiliari di godimento dell'impresa localizzati in Italia, IVASS ordina alla conservatoria dei registri immobiliari l'iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di assicurazione o di riassicurazione. E ipoteca legale, perche non richiede consenso dell'impresa, e cumulativa, in quanto puo coesistere con altre ipoteche gia iscritte sui medesimi beni, secondo le regole di prelazione del codice civile.

Vincoli su altri attivi

Per attivi diversi dagli immobili (titoli, partecipazioni, crediti, depositi bancari) il comma 2 rinvia alle forme previste dalla legge per ciascun tipo di bene. La pratica conosce una vasta articolazione: per i titoli dematerializzati si attiva il vincolo presso il depositario centrale (Monte Titoli) ex artt. 87 e 87-bis TUF; per i depositi bancari, il vincolo opera tramite annotazione presso la banca depositaria; per i crediti, attraverso notificazione al debitore ceduto. La pluralita di strumenti rende necessario un coordinamento operativo tra IVASS, il giudice del registro, le banche depositarie e i terzi obbligati.

L'obbligo di cooperazione dei terzi

Il comma 2 impone alle autorita e ai soggetti cui compete l'esecuzione del provvedimento di compiere gli atti necessari a rendere il vincolo effettivo e opponibile ai terzi. E obbligo legale di cooperazione: la conservatoria, la banca depositaria, il depositario centrale, gli enti pubblici detentori di credito tributario sono tenuti ad adempiere senza margine discrezionale, pena responsabilita per inadempimento. La logica e la rapidita: il ritardo nell'apposizione del vincolo puo consentire all'impresa di disporre dei beni a danno dei creditori assicurativi.

La comunicazione cross-border

Il comma 3 impone la comunicazione dei provvedimenti adottati alle autorita di vigilanza degli altri Stati membri in cui l'impresa opera o possiede beni. La comunicazione non e formale: serve ad attivare la cooperazione per l'estensione del vincolo ai beni esteri (gia prevista dagli artt. 221, 222-bis cod. ass.) e a garantire l'effettivita transfrontaliera della tutela. Le linee guida EIOPA sui colleges di vigilanza forniscono i protocolli operativi per la cooperazione in fase di crisi, riducendo i tempi di reazione e i rischi di asimmetrie informative tra autorita.

Profili applicativi e ruolo dei colleges

La cooperazione cross-border in materia di vincoli si svolge tipicamente nei colleges of supervisors per i gruppi paneuropei e attraverso MoU bilaterali per le altre imprese cross-border. EIOPA ha pubblicato linee guida operative sulla cooperazione in fase di crisi, che includono protocolli specifici per l'apposizione coordinata di vincoli sui beni esteri dell'impresa in crisi. La tempestivita e essenziale: ritardi nell'apposizione del vincolo possono consentire all'impresa di disporre dei beni a danno dei creditori assicurativi. Le autorita destinatarie della richiesta di IVASS hanno obbligo di cooperazione, ma le modalita procedurali sono regolate dal diritto nazionale dello Stato in cui i beni si trovano, secondo logica di lex rei sitae mitigata dalla cooperazione istituzionalizzata in seno alla UE.

Casi pratici

Caso 1: Iscrizione di ipoteca legale

Caso 2: Vincolo su titoli dematerializzati

Domande frequenti

Come si appone il vincolo sugli immobili dell'impresa?

IVASS ordina alla conservatoria l'iscrizione di ipoteca a favore dei crediti di assicurazione o riassicurazione, secondo le regole del codice civile sulle ipoteche.

Come si vincolano titoli dematerializzati e depositi?

Per i titoli dematerializzati tramite vincolo presso il depositario centrale (Monte Titoli) ex artt. 87 e 87-bis TUF; per i depositi tramite annotazione presso la banca depositaria.

I provvedimenti si comunicano alle autorita di altri Stati membri?

Si. La comunicazione attiva la cooperazione cross-border per l'estensione del vincolo ai beni esteri dell'impresa.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.