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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'impresa informa immediatamente IVASS della violazione del MCR o del rischio di violazione nei tre mesi successivi.
  • Entro un mese deve presentare un piano di finanziamento a breve termine per ripristinare i fondi propri di base entro tre mesi.
  • IVASS puo vietare atti di disposizione sui beni esistenti in Italia, in coordinamento con autorita UE.
  • L'MCR e la soglia critica oltre la quale scatta la revoca dell'autorizzazione e l'amministrazione straordinaria.

Testo dell'articoloVigente

Art. 222-bis D.Lgs. 209/2005 — (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l'autorità di vigilanza qualora rilevino che il Requisito Patrimoniale Minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.

2. Entro un mese dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ovvero, in mancanza di comunicazione dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di finanziamento a breve termine fondato su basi realistiche per riportare, entro tre mesi da tale rilevazione, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale Minimo.

3. L'IVASS può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.

4. L'IVASS può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224))

Commento

Il Requisito Patrimoniale Minimo come soglia critica

L'art. 222-bis cod. ass. presidia il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), la soglia inferiore di capitale al di sotto della quale la continuita aziendale e gravemente compromessa. Il MCR, calcolato secondo la formula prudenziale dell'art. 47-bis cod. ass. e degli artt. 248-254 del regolamento delegato UE 35/2015, varia tra il 25% e il 45% del SCR, con floor assoluti (per esempio 3,7 milioni di euro per imprese danni non auto). E la soglia oltre la quale la vigilanza assume connotati di intervento risolutivo.

L'accelerazione dei tempi

Rispetto al regime dell'art. 222 sul SCR, i tempi qui sono dimezzati. La comunicazione e immediata (anche per rischio prospettico a tre mesi), il piano di finanziamento a breve termine deve essere presentato entro un mese, il ripristino dei fondi propri di base ammissibili deve avvenire entro tre mesi. L'accelerazione riflette la maggiore gravita della violazione: l'MCR e l'ultima trincea prima dell'attivazione delle misure risolutive (revoca dell'autorizzazione e amministrazione straordinaria).

Il piano di finanziamento e i fondi propri di base

Il piano di finanziamento a breve termine si distingue dal piano di risanamento dell'art. 222 perche e focalizzato esclusivamente sul ripristino dei fondi propri di base ammissibili (tier 1 e parte del tier 2). I fondi propri ausiliari, soggetti ad autorizzazione preventiva di IVASS ex art. 44-ter, non sono utilizzabili a copertura del MCR. La scelta riflette la natura del MCR come buffer di liquidita e solvibilita immediata, da soddisfare con strumenti di capitale di prima qualita.

Vincolo sui beni e cooperazione UE

Il comma 3 ricalca il regime cautelare degli artt. 221 e 224 cod. ass.: IVASS puo vietare atti di disposizione sui beni esistenti in Italia, con successiva possibilita di autorizzare disponibilita limitate, e cooperare con autorita di altri Stati membri per vincoli analoghi sui beni esteri. La misura cautelare e particolarmente importante per imprese con operativita cross-border, dove l'integrita del patrimonio puo essere preservata solo attraverso azioni coordinate fra autorita. La mancata adozione delle misure di ripristino entro i termini attiva il regime dell'art. 242 cod. ass. (revoca dell'autorizzazione).

Profili operativi e calcolo del MCR

Il calcolo del MCR si svolge secondo la formula prudenziale dell'art. 47-bis cod. ass. e degli artt. 248-254 del regolamento delegato UE 35/2015. La formula combina un linear calculation basato su premi e riserve con un floor e un cap espressi in percentuale del SCR (25%-45%). Sono previsti floor assoluti differenziati per tipologia di impresa (3,7 milioni per imprese danni non auto, 5,7 milioni per imprese vita, 7,4 milioni per riassicuratori). Il monitoraggio del MCR e mensile per le imprese in piano di finanziamento, settimanale per le imprese in stato di crisi acuta. La violazione del MCR e segnale di gravita prossima al default e attiva i meccanismi risolutivi previsti dagli artt. 231 e ss. cod. ass.

Casi pratici

Caso 1: Aumento di capitale d'emergenza

Caso 2: Vincolo cross-border

Domande frequenti

Quali sono i tempi in caso di violazione del MCR?

Comunicazione immediata a IVASS, piano di finanziamento a breve termine entro un mese, ripristino dei fondi propri di base entro tre mesi dalla rilevazione.

Il piano di finanziamento puo utilizzare fondi propri ausiliari?

No. Il ripristino del MCR richiede fondi propri di base ammissibili (tier 1 e parte del tier 2), strumenti di capitale di prima qualita.

Cosa succede se l'impresa non rispetta i tempi?

Si attiva il regime dell'art. 242 cod. ass. (revoca dell'autorizzazione) e potenzialmente quello dell'art. 231 (amministrazione straordinaria).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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