- L'impresa informa immediatamente IVASS della violazione del SCR o del rischio di violazione nei tre mesi successivi.
- Entro due mesi l'impresa presenta un piano di risanamento realistico.
- IVASS impone provvedimenti per ristabilire entro sei mesi i fondi propri ammissibili a copertura del SCR.
- In situazioni eccezionalmente avverse riconosciute da EIOPA, il termine puo essere esteso fino a sette anni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 222 D.Lgs. 209/2005 — (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa immediatamente l'IVASS non appena rilevano che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.
2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità ovvero, in mancanza di comunicazione dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di risanamento fondato su basi realistiche.
2-bis. L'IVASS impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
2-ter. L'IVASS, qualora lo ritenga opportuno, può concedere una proroga di tre mesi.
2-quater. In presenza di situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'AEAP, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, l'IVASS può estendere per le imprese colpite, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo fissato al comma 2-ter per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche.
2-quinquies. L'IVASS può chiedere all'AEAP di constatare l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse.
2-sexies. 2-sexies. L'IVASS può formulare una richiesta in tal senso se esiste la concreta possibilità che talune imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate non siano in grado di soddisfare uno dei requisiti di cui al comma 2-bis. Si è in presenza di situazioni eccezionalmente avverse nel caso in cui la situazione finanziaria di talune di dette imprese sia gravemente o negativamente colpita da almeno una delle seguenti circostanze: a) un crollo dei mercati finanziari che sia imprevisto, brusco e drastico; b) un contesto caratterizzato in maniera persistente da tassi di interesse bassi; c) un evento catastrofico ad alto impatto.
2-septies. L'IVASS collabora con l'AEAP nella valutazione sulla persistenza delle condizioni di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies. La cessazione della situazione eccezionalmente avversa è dichiarata dall'AEAP, previa consultazione dell'IVASS.
2-octies. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta ogni tre mesi all'IVASS una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o alla riduzione del suo profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso.
2-novies. L'estensione di cui al comma 2-quater è revocata se dalla suddetta relazione si evince che non si sono registrati progressi significativi in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o alla riduzione del profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso tra la data di rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.
3. L'IVASS, in casi eccezionali se ritiene che la situazione finanziaria dell'impresa rischi di subire ulteriori deterioramenti, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
4. L'IVASS può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.
5. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del capitale sociale è elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall'IVASS.
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Commento
Il cuore prudenziale di Solvency II
L'art. 222 cod. ass. e una delle norme cardine del regime Solvency II nel codice italiano. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita (SCR) e la soglia di capitale economico calibrata per assorbire perdite con probabilita 99,5% su orizzonte annuo. La sua violazione non e default ma soglia di allerta che attiva un articolato meccanismo di intervento di vigilanza, finalizzato al ripristino della copertura entro termini definiti.
Comunicazione e piano di risanamento
L'obbligo di informazione immediata si estende anche al rischio di violazione prospettica nei successivi tre mesi: e la dimensione forward-looking tipica di Solvency II. Entro due mesi dalla rilevazione l'impresa deve presentare a IVASS, per l'approvazione, un piano di risanamento fondato su basi realistiche. Il piano deve indicare le azioni concrete (aumenti di capitale, riassicurazione, riduzione del profilo di rischio, dismissioni di portafogli), con tempistiche, presupposti e proiezioni di solvency ratio mese per mese. Le linee guida EIOPA sulla pianificazione del capitale (EIOPA-BoS-14/259) forniscono i contenuti minimi.
I termini di ripristino
Il comma 2-bis impone a IVASS di ordinare all'impresa di adottare i provvedimenti necessari a ristabilire entro sei mesi i fondi propri ammissibili a copertura del SCR oppure a ridurre il profilo di rischio in modo da garantire l'osservanza del requisito. Il termine di sei mesi e prorogabile di tre mesi con valutazione discrezionale di IVASS. In assenza di adempimento, l'impresa entra nel perimetro dell'art. 222-bis (violazione MCR) e potenzialmente dell'amministrazione straordinaria ex art. 231.
Le situazioni eccezionalmente avverse
Il comma 2-quater introduce una clausola di flessibilita per crisi sistemiche. In presenza di situazioni eccezionalmente avverse riconosciute da EIOPA che colpiscono imprese rappresentative di una quota significativa del mercato, IVASS puo estendere il periodo di ripristino fino a sette anni, anche in consultazione con il CERS (European Systemic Risk Board). E previsione coerente con l'esperienza della grande crisi finanziaria e dei tassi negativi prolungati, che hanno mostrato l'impossibilita di un ripristino accelerato del capitale in scenari avversi sistemici. La richiesta di constatazione di situazione eccezionalmente avversa puo essere formulata da IVASS stessa.
Implicazioni per la governance e profili sanzionatori
La violazione del SCR ha implicazioni rilevanti sulla governance dell'impresa. Il chief risk officer e la funzione attuariale sono tenuti a sottoporre al consiglio di amministrazione raccomandazioni tempestive per il ripristino. Il consiglio deve assumere decisioni coerenti con il piano di risanamento, pena responsabilita ex artt. 2392 e 2393 c.c. L'omessa comunicazione a IVASS o la presentazione di un piano fondato su basi non realistiche integrano violazioni rilevanti, sanzionabili ex artt. 310 e ss. cod. ass. e potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dei requisiti di idoneita degli esponenti aziendali ex regolamento IVASS 38/2018 e regolamento delegato UE 273/2018.
Casi pratici
Caso 1: Piano di risanamento con aumento di capitale
Caso 2: Estensione per crisi sistemica
Domande frequenti
Cosa scatta in caso di violazione del SCR?
Comunicazione immediata a IVASS (anche per rischio nei tre mesi successivi), piano di risanamento entro due mesi, ripristino dei fondi propri entro sei mesi (prorogabili di tre).
Il termine di sei mesi puo essere esteso?
Si. In situazioni eccezionalmente avverse riconosciute da EIOPA su imprese rappresentative del mercato, IVASS puo estenderlo fino a sette anni, anche in consultazione con il CERS.
Cosa contiene il piano di risanamento?
Azioni concrete (capitale, riassicurazione, riduzione del rischio, dismissioni), tempistiche, presupposti, proiezioni mensili di solvency ratio. EIOPA fornisce i contenuti minimi.
Vedi anche