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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Se la controllante di Stato terzo e a sua volta controllata da altra societa extra-UE, IVASS verifica l'equivalenza al livello dell'ultima controllante.
  • In caso di esito negativo, IVASS puo effettuare la verifica al livello inferiore della catena di controllo.
  • La scelta del livello e motivata e comunicata al gruppo.
  • Si applica, in quanto compatibile, la disciplina dell'art. 220-octies.

Testo dell'articoloVigente

Art. 220-sexies D.Lgs. 209/2005 — (Verifica dell’equivalenza: livelli)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. Se la società controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), è una società controllata da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, l'IVASS effettua la verifica dell'equivalenza in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo, di cui all'articolo 220-septies, a livello dell'ultima società controllante di Stato terzo.

2. L'IVASS, nel caso in cui in base alla verifica di cui al comma 1 sia risultata insussistente l'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo, può effettuare una nuova verifica al livello inferiore della società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettera c), che sia controllata ai sensi del comma 1. In tal caso l'IVASS indica le ragioni della propria decisione al gruppo.

3. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 220-octies))

Commento

La verifica multilivello dell'equivalenza

L'art. 220-sexies cod. ass. risolve il problema della catena di controllo articolata su piu livelli in Stati terzi. Quando la controllante immediata della societa italiana e a sua volta controllata da altra societa di partecipazione o impresa con sede in Stato terzo, IVASS effettua la verifica di equivalenza in via principale a livello dell'ultima controllante. La scelta riflette il principio di vigilanza al livello piu alto possibile, dove si concentrano i poteri di indirizzo strategico e le decisioni di allocazione del capitale.

L'opzione del livello inferiore

Il comma 2 introduce un meccanismo di fallback: se la verifica al livello dell'ultima controllante esclude l'equivalenza, IVASS puo riavviarla al livello inferiore della catena di controllo. La scelta non e arbitraria: deve essere motivata e comunicata al gruppo. L'opportunita e che a livello intermedio possa risultare applicabile un regime equivalente, magari di un Paese diverso da quello del vertice, sufficiente a garantire la protezione dei contraenti italiani senza imporre il piano integrale di gruppo del codice.

Coerenza con la disciplina di rigetto

Il rinvio all'art. 220-octies assicura coerenza sistematica: la disciplina applicabile in caso di insussistenza di equivalenza vale anche per il livello inferiore. La struttura del rinvio per relationem evita doppioni normativi e mantiene la disciplina unitaria. Il legislatore italiano ha recepito quasi letteralmente l'art. 263 della direttiva Solvency II, che disciplina la stessa logica di verifica multilivello e di fallback.

Profili pratici e gruppi complessi

La norma trova applicazione in strutture societarie complesse, frequenti per i grandi gruppi extra-UE con vertice in hub finanziari (per esempio Bermuda) e sub-holding regionali in Stati con regimi prudenziali diversi. La possibilita di verifica multilivello consente di calibrare la vigilanza italiana sulla sub-holding piu vicina alle imprese italiane, evitando rigidita applicative che porterebbero a duplicazioni di reporting o ad arbitraggi sul livello di consolidamento.

Profili pratici e gruppi complessi

La norma trova applicazione in strutture societarie complesse, frequenti per i grandi gruppi extra-UE con vertice in hub finanziari (Bermuda, Isole Cayman, Bahamas) e sub-holding regionali in Stati con regimi prudenziali diversi. La possibilita di verifica multilivello consente di calibrare la vigilanza italiana sulla sub-holding piu vicina alle imprese italiane, evitando rigidita applicative che porterebbero a duplicazioni di reporting o ad arbitraggi sul livello di consolidamento. Le decisioni di IVASS sul livello di verifica devono essere coerenti con quelle assunte da altre autorita UE coinvolte sul medesimo gruppo, in ossequio al principio di unicita della vigilanza prudenziale e di cooperazione strutturata nel college of supervisors. La motivazione della scelta del livello inferiore e elemento centrale del provvedimento, soggetto al sindacato del TAR Lazio ai sensi dell'art. 7 cod. proc. amm. In sede contenziosa il gruppo puo contestare la mancata considerazione di alternative procedurali o l'incoerenza con valutazioni adottate da altre autorita UE.

Casi pratici

Caso 1: Verifica al livello del vertice Bermuda

Caso 2: Fallback al livello inferiore

Domande frequenti

A che livello IVASS verifica l'equivalenza in catene multilivello?

In via principale al livello dell'ultima controllante di Stato terzo. Se la verifica esclude equivalenza, IVASS puo riavviarla al livello inferiore della catena di controllo.

La scelta del livello inferiore va motivata?

Si. IVASS deve indicare le ragioni della propria decisione al gruppo, secondo logica di trasparenza e cooperazione.

Quale disciplina si applica se non sussiste equivalenza neanche al livello inferiore?

Si applica la disciplina dell'art. 220-octies, in quanto compatibile, che prevede l'applicazione integrale degli strumenti di vigilanza di gruppo del codice.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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