Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 215-quater D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sulla concentrazione di rischi)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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1. Le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo sono oggetto di vigilanza da parte dell'IVASS al fine di accertare che tali concentrazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese coinvolte.

2. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla significatività delle concentrazioni in relazione ai requisiti del capitale di solvibilità, alle riserve tecniche o entrambi, le concentrazioni di rischi da assoggettare a comunicazione a intervalli regolari e almeno una volta all'anno, fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse. L'IVASS esamina le concentrazioni dei rischi con particolare riferimento al possibile rischio di contagio nel gruppo, al rischio di conflitto di interessi e al livello o al volume dei rischi.

3. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre, il tipo di concentrazione di rischi che l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, di un determinato gruppo deve segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di concentrazione di rischi e la soglia di significatività rilevante, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.

4. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, instaura, nell'ambito del sistema di governo societario di gruppo, adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, ai sensi dell'articolo 215-bis, comma 3, lettera b), per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo sulle concentrazioni dei rischi, nonché la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti alla società di cui al presente comma. L'IVASS verifica l'idoneità delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.

5. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, segnala all'IVASS, ogni significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo. Nel caso in cui l'ultima società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni di cui al presente comma.

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In sintesi

  • Le concentrazioni di rischi a livello di gruppo sono soggette a vigilanza IVASS per tutela degli assicurati e delle imprese.
  • IVASS individua per regolamento le concentrazioni significative da comunicare periodicamente e almeno annualmente.
  • L'analisi guarda al rischio di contagio, ai conflitti di interesse e al volume dei rischi.
  • L'ultima controllante coordina segnalazioni e procedure di monitoraggio interno.
Indice dei contenuti

Concentrazione di rischi: definizione e ragion d'essere

L'art. 215-quater cod. ass. attribuisce a IVASS la vigilanza sulle concentrazioni di rischi del gruppo. Per concentrazione di rischio si intende, ai sensi dell'art. 217, lett. d), ogni esposizione potenziale di perdite sufficientemente grande da minacciare la solvibilita o la posizione finanziaria del gruppo. può originare da rischio di controparte, rischio di credito, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato o concentrazione tra essi. La logica della norma e' che la diversificazione apparente nei bilanci individuali può nascondere concentrazioni significative a livello consolidato.

Il meccanismo di vigilanza

Il comma 1 fissa il duplice obiettivo: evitare effetti negativi sulla solvibilita del gruppo ed evitare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni. La doppia tutela non e' tautologica: anche un gruppo solvibile sul piano patrimoniale può produrre concentrazioni problematiche per la liquidita o la continuita di pagamento sinistri. Il comma 2 affida al regolamento IVASS la definizione delle concentrazioni rilevanti, da comunicare ad intervalli regolari e almeno una volta l'anno.

I tre profili oggetto di esame

IVASS esamina le concentrazioni con riguardo a tre profili. Il rischio di contagio: la difficolta di una entita può propagarsi alle altre via garanzie, finanziamenti, accordi di pooling. I conflitti di interesse: le operazioni infragruppo possono mascherare trasferimenti di rischio sfavorevoli agli assicurati di una specifica impresa. Il livello e il volume dei rischi: l'aggregato consolidato può superare soglie di prudenza anche quando ogni singola posizione e' marginale. Sono i tre vettori tipici della vigilanza macroprudenziale applicata al singolo gruppo.

Coordinamento internazionale

Il comma 3 prevede la consultazione delle altre autorita di vigilanza interessate per identificare le tipologie di concentrazione che la controllante deve comunicare. E' attuazione del principio di cooperazione tra autorita previsto dalla direttiva 2009/138/CE e operativizzato nei college of supervisors EIOPA. Il rinvio al regolamento IVASS (38/2018 e provvedimenti applicativi) fissa formati, soglie e scadenze. L'omessa segnalazione di concentrazioni significative espone la capogruppo a sanzioni ex art. 310 cod. ass. e a misure di intervento ex art. 188.

Profili applicativi: soglie e tipologie di concentrazione

Il regolamento IVASS 30/2016 sulle informazioni di vigilanza individua le soglie operative per la segnalazione delle concentrazioni. Tipicamente, sono soggette a comunicazione le esposizioni superiori al 5% dei fondi propri ammissibili verso singolo emittente, al 10% verso gruppi di emittenti collegati, o al 25% del totale degli investimenti per asset class. Per il rischio di credito assicurativo, contano le esposizioni di riassicurazione verso singolo riassicuratore o gruppo. Per il rischio operativo, possono rilevare le concentrazioni di outsourcing presso singolo fornitore. Le soglie vanno applicate al consolidato, non alle singole imprese, ed e' onere della capogruppo predisporre i sistemi di aggregazione idonei.

Casi pratici

Caso 1: Concentrazione su singolo emittente bancario

Caso 2: Rischio di contagio infragruppo

Domande frequenti

Cosa si intende per concentrazione di rischi di gruppo?

Un'esposizione potenziale di perdite sufficientemente grande da minacciare la solvibilita o la posizione finanziaria del gruppo, originata da credito, controparte, mercato o assicurativo, o dalla loro correlazione.

Con che frequenza vanno comunicate le concentrazioni a IVASS?

Ad intervalli regolari e almeno una volta l'anno, secondo i termini e le modalita fissate dal regolamento IVASS applicabile alla materia.

IVASS valuta solo l'impatto sulla solvibilita?

No. Valuta anche il rischio di contagio tra entita del gruppo, i conflitti di interesse e il volume aggregato dei rischi, anche se ogni posizione individuale e' marginale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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