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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le autorita di vigilanza sulle imprese del gruppo collaborano strettamente, in particolare in difficolta finanziarie.
  • Si scambiano informazioni pertinenti senza indugio per allineare il quadro informativo.
  • In caso di rifiuto o silenzio oltre due settimane la questione e rinviata all'EIOPA ex art. 19 reg. 1094/2010.
  • Riunioni urgenti del Collegio sono convocate in caso di gravi violazioni del SCR o del MCR.

Testo dell'articoloVigente

Art. 207-bis D.Lgs. 209/2005 — (Collaborazione e scambio informativo tra le autorità di vigilanza)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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1. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo collaborano strettamente, in particolare nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficoltà finanziarie.

2. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie a consentire e agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'ambito delle proprie competenze, allo scopo di assicurare che dispongano della stessa quantità di informazioni pertinenti.

3. Ai fini di cui al comma 2, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo si comunicano senza indugio ogni informazione pertinente non appena ne entrino in possesso oppure, laddove sia richiesto, procedono a uno scambio di informazioni. Le informazioni di cui al presente comma comprendono anche le informazioni in merito alle azioni del gruppo e delle autorità di vigilanza, nonché le informazioni fornite dal gruppo.

4. Se un'autorità di vigilanza non ha comunicato informazioni pertinenti oppure è stata respinta una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure non è stato dato seguito a tale richiesta entro due settimane, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA che può agire conformemente ai poteri di cui all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

5. Qualora la società al vertice del gruppo non abbia fornito entro un termine ragionevole all'autorità di vigilanza sul gruppo o ad altre autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo informazioni su una società italiana facente parte del gruppo, l'IVASS collabora con l'autorità richiedente per l'acquisizione di informazioni dalla società italiana.

6. 6. Le autorità responsabili della vigilanza sulle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo e l'autorità di vigilanza sul gruppo convocano senza indugio una riunione di tutte le autorità di vigilanza partecipanti alla vigilanza di gruppo almeno nei seguenti casi, allorché: a) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o del Requisito Patrimoniale Minimo di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione; b) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo calcolato in base a dati consolidati, o del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato in conformità di qualunque metodo di calcolo usato conformemente al Titolo XV, Capo I ter; c) si verificano o si sono verificate altre circostanze eccezionali.

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Commento

Lo scambio informativo come dovere primario

L'art. 207-bis cod. ass. e la norma che rende concreta la cooperazione di gruppo. Mentre gli artt. 206-bis e 206-ter disegnano l'architettura del Collegio, qui il legislatore impone obblighi puntuali di collaborazione e scambio informativo. La collaborazione e qualificata come stretta, soprattutto nei casi di difficolta finanziaria (comma 1): in concreto questo significa flussi giornalieri di dati su liquidita, indicatori di solvibilita, esposizioni intragruppo verso veicoli stressati.

Parita informativa tra autorita

Il comma 2 esprime un principio chiave: tutte le autorita devono disporre della stessa quantita di informazioni pertinenti. E il principio della parita informativa, che evita asimmetrie capaci di pregiudicare l'efficacia della vigilanza individuale. Il comma 3 traduce il principio in obbligo procedimentale: comunicazione senza indugio appena le informazioni entrano in possesso, oppure su richiesta. Lo scambio include anche le azioni del gruppo e quelle delle autorita, fornite dal gruppo stesso (es. risposte a richieste di informazioni multiple).

Il termine delle due settimane e il rinvio EIOPA

Il comma 4 introduce un termine procedimentale stringente: se un'autorita non comunica informazioni pertinenti, rifiuta la collaborazione o non risponde entro due settimane, le altre possono rinviare la questione all'EIOPA. E la stessa AEAP italiana, denominata EIOPA nella terminologia europea: il reg. UE 1094/2010 le attribuisce poteri di mediazione vincolante. La logica e analoga a quella dell'art. 206-bis ma applicata al flusso informativo ordinario, non alla governance del Collegio.

Riunione urgente del Collegio

Il comma 6 obbliga alla convocazione tempestiva di una riunione di tutte le autorita partecipanti alla vigilanza di gruppo in due casi: grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita (SCR) o del Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) di una singola impresa; grave violazione del SCR di gruppo su base consolidata. Sono soglie di intervento prudenziale rafforzato che attivano i meccanismi di risanamento ex art. 222 cod. ass. e, nei casi piu gravi, le misure di risoluzione delle direttive 2014/59/UE e 2017/2402/UE.

Profilo operativo e prassi AEAP

La concreta operativita degli scambi informativi tra autorita avviene tramite canali sicuri coordinati dall'AEAP. La gestione dei flussi e per lo piu strutturata in funzione di reporting prudenziale Solvency II (Quantitative Reporting Templates, Solvency and Financial Condition Report, Regular Supervisory Report) e adattata in chiave di gruppo. Per i gruppi piu complessi sono frequenti le richieste informative ad hoc gestite via portale dedicato, con tempistiche allineate a quelle del comma 4. Le statistiche AEAP mostrano che i rinvii ex art. 19 reg. 1094/2010 sono numericamente rari, ma costituiscono deterrente efficace: la sola possibilita di mediazione vincolante incentiva la cooperazione spontanea, evitando l'escalation. La parita informativa funge da clausola interpretativa nei casi di dubbio.

Casi pratici

Caso 1: Crisi di liquidita del Gruppo Gamma

Caso 2: Silenzio prolungato dell'autorita di vigilanza

Domande frequenti

Cosa significa parita informativa tra autorita di vigilanza?

Tutte le autorita coinvolte nella vigilanza di gruppo devono disporre della stessa quantita di informazioni pertinenti. Evita che un'autorita decida con un quadro informativo deficitario.

Quanto tempo ha un'autorita per rispondere a una richiesta?

Il termine procedimentale e di due settimane. Decorso il termine senza risposta, l'autorita richiedente puo rinviare la questione all'EIOPA per la mediazione vincolante.

Quando si convoca una riunione urgente del Collegio?

Al verificarsi di una grave violazione del SCR o del MCR di una singola impresa, oppure del SCR di gruppo calcolato su base consolidata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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