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Testo dell'articoloAbrogato

Art. 206 cod. ass. – Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

L’ISVAP può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalità per le verifiche necessarie all’esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti un’impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] controllata o partecipata dall’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni che riguardano un’impresa che sia: a) un’impresa controllata dall’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica; b) un’impresa controllante l’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica; c) un’impresa controllata da un’impresa controllante l’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica o un’impresa comunque con quest’ultima soggetta a direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96.

2. L’autorità di vigilanza competente di un altro Stato membro può chiedere all’ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica comprese nell’area della vigilanza supplementare di competenza dell’autorità richiedente.

L’ISVAP procede direttamente ovvero può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da una società di revisione iscritta all’albo di cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile iscritto nel registro previsto dalla legge.

Qualora l’autorità richiedente non proceda direttamente alla verifica, può prendervi parte.

La verifica può riguardare le seguenti imprese: a) imprese di assicurazione [o di riassicurazione] controllate o partecipate da un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro; b) imprese controllate o imprese controllanti di un’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] avente sede legale in un altro Stato membro; c) imprese controllate da un’impresa controllante l’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] avente sede legale in un altro Stato membro.

3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell’esattezza dei dati e delle informazioni utili per l’esercizio della vigilanza supplementare.

4. L’ISVAP può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l’ispezione di succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione insediate nei rispettivi territori

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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