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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS consulta le autorità UE prima di autorizzare imprese controllate da assicuratori o riassicuratori autorizzati in altri Stati membri.
  • Sono consultate anche le autorità bancarie UE quando la controllante è una banca o impresa di investimento autorizzata nell'UE.
  • Lo scambio di informazioni mira a valutare idoneità degli azionisti, reputazione ed esperienza dei vertici.
  • La disciplina si inserisce nella vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari.

Testo dell'articoloVigente

Art. 203 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività assicurativa

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. 1. L' IVASS consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro.

2. 2. L' IVASS , altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni: a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea; b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea; c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.

3. L' IVASS scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti ai sensi delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni utili a valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attività.

Commento

L'autorizzazione e i legami di controllo

L'art. 203 cod. ass. disciplina la fase preliminare al rilascio dell'autorizzazione all'attività assicurativa o riassicurativa quando la richiedente è inserita in un assetto di controllo cross-border. La ratio è di evitare che un nuovo operatore venga autorizzato in Italia senza che le autorità di vigilanza degli altri Stati interessati abbiano potuto contribuire alla valutazione di idoneità del gruppo.

Consultazione con autorità assicurative di altri Stati membri

Il comma 1 individua tre situazioni in cui scatta l'obbligo di consultazione preventiva con le autorità di vigilanza assicurativa di altri Stati membri. La prima è la richiedente controllata da assicuratore o riassicuratore autorizzato in altro Stato UE. La seconda è il controllo per il tramite di una controllante che controlla anche un'altra impresa di assicurazione o riassicurazione autorizzata in altro Stato UE. La terza è il controllo esercitato dalla stessa persona fisica o giuridica che controlla un'impresa autorizzata in altro Stato UE. Tre fattispecie che coprono i principali assetti di gruppo.

Consultazione con autorità bancarie e di investimento

Il comma 2 estende la consultazione preventiva alle autorità di altri Stati membri preposte alla vigilanza sulle banche e sulle imprese di investimento, nelle ipotesi in cui la richiedente sia controllata, direttamente o indirettamente, da banca o impresa di investimento autorizzata nell'UE. È riconoscimento dell'interconnessione fra settori finanziari e della necessità di una vigilanza coordinata sui conglomerati. La normativa europea sui conglomerati finanziari (direttiva 2002/87/CE) impone una vigilanza supplementare che richiede la cooperazione fra autorità settoriali.

Scambio di informazioni e ambito valutativo

Il comma 3 finalizza la consultazione: IVASS scambia con le autorità competenti informazioni utili a valutare idoneità degli azionisti (fit and proper test) e reputazione ed esperienza dei soggetti incaricati di funzioni di amministrazione e direzione che già operano in altre imprese del gruppo. Lo scambio è anche funzionale alle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attività. La cornice si coordina con il regolamento IVASS sui requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e con la disciplina europea sui gruppi finanziari.

Procedura e termini

La piena consultazione si svolge nei termini istruttori previsti dall'art. 14 cod. ass. per l'autorizzazione (sei mesi dalla domanda completa). Le autorità coinvolte si scambiano documentazione su solidità finanziaria del gruppo, qualità degli azionisti, esperienza dei vertici, eventuali precedenti sanzionatori. Il fit and proper test segue le linee guida EIOPA-EBA sui requisiti di onorabilità e professionalità per gli esponenti aziendali e per gli azionisti rilevanti. Il provvedimento finale di IVASS richiama le valutazioni espresse dalle autorità consultate, riportando eventuali pareri o riserve. La trasparenza della motivazione è elemento essenziale per la sindacabilità del provvedimento davanti al giudice amministrativo. La consultazione si applica anche alla riassicurazione, mantenendo identico schema di leale cooperazione cross-border.

Casi pratici

Caso 1: Nuova compagnia italiana controllata da gruppo francese

Caso 2: Conglomerato bancassicurativo

Domande frequenti

IVASS deve consultare l'ACPR francese se la nuova compagnia è controllata da assicuratore francese?

Sì. Il comma 1 lettera a impone la consultazione preventiva con l'autorità assicurativa dello Stato del controllante.

La consultazione coinvolge anche le autorità bancarie?

Sì, ai sensi del comma 2, quando la controllante è banca o impresa di investimento autorizzata in altro Stato membro UE.

Cosa si valuta nello scambio informativo?

Idoneità degli azionisti, reputazione ed esperienza dei vertici aziendali, condizioni di accesso ed esercizio dell'attività assicurativa.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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