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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS esercita ampi poteri istruttori e di intervento sulle imprese vigilate.
  • Convocazione di amministratori, sindaci, direttori generali, responsabili di funzioni fondamentali.
  • Ordine di convocare assemblea e organi sociali con indicazione di ordini del giorno.
  • Strumenti per la vigilanza prudenziale, finanziaria, di condotta professionale.
  • Norma cardine per garantire effettivita' della vigilanza.

Testo dell'articoloVigente

Art. 188 D.Lgs. 209/2005 — Poteri di intervento

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. 1. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, può: a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali all'interno delle imprese di assicurazione e riassicurazione; b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge; c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente; d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.

2. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice, nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili da parte degli operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari.

3. L'IVASS, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione indicata dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

3-bis. 3-bis. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies, adotta misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione o – se pertinenti – di singoli soggetti iscritti al registro degli intermediari , ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti: 82 a) la restrizione dell'attività, ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi; b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria o l'imposizione, per un periodo non superiore a tre mesi prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi, di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti; c) il divieto di distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni dell'impresa; d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi; e) l'ordine di rimozione di uno o più esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo che sussista urgenza di provvedere. e-bis) la richiesta di cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o comportamento contrario alle disposizioni del presente codice e delle relative norme di attuazione. 82

3-ter. L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 3-bis, lettera a), è attribuito alla CONSOB, per i profili di propria competenza.

3-quater. Ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici l'IVASS può adottare, sulla base delle raccomandazioni del Comitato per le politiche macroprudenziali, le misure preventive o correttive di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), nei confronti di tutte o di singole imprese di assicurazione o riassicurazione.

Commento

Architettura dei poteri di intervento

L'art. 188 attribuisce all'IVASS un ampio ventaglio di poteri di intervento sulle imprese di assicurazione e riassicurazione, esercitabili nell'ambito delle funzioni di vigilanza prudenziale (sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale) e di vigilanza di comportamento (sull'osservanza di leggi, regolamenti, provvedimenti del Codice e della normativa UE direttamente applicabile). I poteri sono strumenti per garantire l'effettivita' della vigilanza: senza di essi le autorita' resterebbero spettatori passivi.

Convocazione degli organi e dei responsabili

La lett. a) attribuisce il potere di convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i legali rappresentanti della societa' di revisione e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali (risk management, compliance, internal audit, attuariale). La convocazione e' atto formale che obbliga la presenza del convocato; il rifiuto integra illecito amministrativo sanzionabile.

Ordine di convocazione di assemblea

La lett. b) attribuisce il potere di ordinare la convocazione dell'assemblea o degli organi amministrativi e di controllo, indicando gli argomenti da trattare. Si tratta di un potere significativo: l'IVASS può imporre all'impresa di affrontare in sede assembleare specifiche questioni di vigilanza (es. ricapitalizzazione, sostituzione di amministratori, approvazione di piani di risanamento). Il potere si esercita di norma in situazioni di criticita' prudenziale o gestionale.

Funzioni fondamentali e Solvency II

La nozione di "funzioni fondamentali" deriva dalla direttiva Solvency II ed e' attuata in Italia con il regolamento IVASS 38/2018 sulla governance interna. Le funzioni fondamentali sono: risk management, compliance, internal audit, funzione attuariale. Le rispettive teste di funzione sono soggetti chiave nella governance del rischio dell'impresa e interlocutori privilegiati dell'IVASS. La convocazione diretta tutela l'indipendenza di queste figure rispetto al management.

Poteri ulteriori (commi successivi)

L'articolo nel testo integrale (non riportato nel content disponibile) include ulteriori poteri: richiesta di informazioni e documenti; ispezioni in loco; assunzione di partecipazioni; sostituzione di amministratori e sindaci in casi gravi; commissariamento; revoca dell'autorizzazione. L'insieme dei poteri costituisce un sistema graduato che consente all'IVASS di intervenire in modo proporzionato alla gravita' della situazione, secondo il principio dell'art. 187-bis.

Tutela giurisdizionale

I provvedimenti ex art. 188 sono impugnabili davanti al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notifica. E' ammessa sospensiva cautelare in casi di danno grave e irreparabile. La giurisprudenza amministrativa ha sviluppato un orientamento di rispetto della discrezionalita' tecnica dell'IVASS, salvo casi di evidente illegittimita' o sproporzione. Il sindacato del giudice tende a controllare la motivazione e il rispetto del procedimento, non a sostituire la valutazione di merito dell'autorita'.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — convocazione del responsabile risk management

Caso 2: Caso Caia — ordine di convocazione assemblea

Domande frequenti

L'IVASS puo' obbligare le dimissioni di un amministratore?

Non direttamente. Puo' contestare la mancata idoneita' (fit & proper) ex art. 76 del Codice; puo' ordinare all'assemblea di valutarne la sostituzione; in casi gravi puo' commissariare l'impresa. La giurisprudenza ha riconosciuto la legittimita' di tali interventi se motivati.

Le funzioni fondamentali rispondono direttamente a IVASS?

Si', per profili di vigilanza. Le funzioni fondamentali hanno indipendenza rispetto al management e canale diretto di interlocuzione con IVASS, anche su iniziativa propria (whistleblowing su criticita' rilevanti).

Le ispezioni IVASS sono frequenti?

Variano in base al profilo di rischio dell'impresa. Le imprese con rischio elevato sono ispezionate periodicamente (anche annualmente); quelle con basso profilo di rischio meno frequentemente. La frequenza segue il principio risk-based di Solvency II.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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