Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 185-bis D.Lgs. 209/2005 – (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. 1. Il documento informativo standardizzato per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185, comma 1, lettera a), ha le seguenti caratteristiche: a) è un documento sintetico e autonomo; b) è presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile; c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero; d) è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; e) è preciso e non fuorviante; f) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina; g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.

2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:

a) le informazioni sul tipo di assicurazione;

b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso, l'ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi;

c) le modalità e la durata di pagamento dei premi;

d) le principali esclusioni per le quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento;

e) gli obblighi all'inizio del contratto;

f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;

g) gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento;

h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura;

i) le modalità di risoluzione del contratto

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In sintesi

  • Il DIP danni e' un documento sintetico e autonomo standardizzato.
  • Chiaro e di facile lettura, leggibile anche stampato in bianco e nero.
  • Lingua italiana o altra concordata, contenuto preciso e non fuorviante.
  • Reca il titolo 'documento informativo relativo al prodotto assicurativo' in alto.
  • Format conforme al regolamento UE 2017/1469 (IPID).
Indice dei contenuti

Format e standardizzazione del DIP danni

L'art. 185-bis disciplina le caratteristiche del DIP per prodotti assicurativi danni (Insurance Product Information Document, IPID). Il regolamento UE 2017/1469 dell'11 agosto 2017 fissa il format standardizzato a livello europeo per garantire confrontabilità tra prodotti e tra imprese in tutto il mercato unico assicurativo. La standardizzazione attua la direttiva IDD 2016/97/UE.

Sinteticità e autonomia

La lett. a) richiede che il DIP sia sintetico (tipicamente non oltre due pagine A4) e autonomo, cioè fruibile separatamente dalle condizioni di assicurazione complete. Il consumatore deve poter comprendere il prodotto solo leggendo il DIP, senza dover scorrere documentazione voluminosa. L'autonomia non esclude rinvii alle condizioni per i dettagli, ma vincola a presentare nel DIP gli elementi essenziali.

Chiarezza e leggibilità

La lett. b) impone presentazione e struttura tali da rendere il documento chiaro e di facile lettura, con caratteri di dimensione leggibile. La lett. c) richiede che la comprensibilità non degradi se il documento, prodotto a colori, e' stampato o fotocopiato in bianco e nero. La regola tutela il consumatore che potrebbe non disporre di stampa a colori.

Lingua

La lett. d) impone l'italiano o altra lingua concordata dalle parti. La possibilità di altra lingua (es. inglese, tedesco per province autonome, lingue di confine) richiede accordo esplicito; in difetto l'italiano e' obbligatorio per i contratti con consumatori italiani.

Precisione e non fuorvianza

La lett. e) impone informazione precisa e non fuorviante. La precisione vieta vaghezze e generici; la non fuorvianza vieta enfatizzazioni o presentazioni che inducano il consumatore in errore sul contenuto della copertura. Il principio si specchia nella disciplina della pubblicità dell'art. 182.

Titolo standard

La lett. f) impone il titolo standard "documento informativo relativo al prodotto assicurativo" nella parte alta della prima pagina. Il titolo e' elemento di riconoscibilità del documento e ne consente identificazione immediata da parte del consumatore. La grafica (logo dell'impresa, colori) può variare ma il titolo deve essere ben visibile.

Contenuto informativo minimo

Il DIP deve coprire: tipologia di assicurazione, rischi assicurati, rischi esclusi, copertura geografica, modalità di pagamento del premio, durata del contratto, oneri o spese aggiuntivi, modalità e tempi di risarcimento, modalità di risoluzione del contratto, modalità di reclamo. La struttura segue il regolamento UE 2017/1469 con icone standard che richiamano graficamente le diverse sezioni.

Aggiornamento e versioning

Il DIP deve essere aggiornato in occasione di modifiche significative delle condizioni di assicurazione o delle norme di settore. Ogni versione e' identificata con data e numero di edizione. Le imprese mantengono storico delle versioni a fini probatori. La consegna al contraente avviene con la versione vigente al momento della sottoscrizione del contratto. La documentazione storica e' utile a ricostruire ex post il contenuto informativo effettivamente messo a disposizione del contraente nei contenziosi.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio - confronto tra DIP di polizze casa

Caso 2: Caso Caia - DIP carente

Domande frequenti

Posso ricevere DIP solo in inglese?

Sì, se concordato esplicitamente con l'impresa. In difetto di accordo, l'italiano e' obbligatorio per i contratti con consumatori italiani. Le imprese estere operanti in regime di libera prestazione di servizi sono soggette alla stessa regola.

Le icone del DIP sono obbligatorie?

Sì. Il regolamento UE 2017/1469 fissa icone standardizzate per ogni sezione del DIP (ombrello per copertura, esclusioni, cuore per assistenza, ecc.). Le icone facilitano la comprensione e sono parte del format obbligatorio.

Il DIP può essere più lungo di due pagine?

In via eccezionale sì, se la complessità del prodotto lo richiede. Il principio resta la sinteticità: il regolamento UE indica la lunghezza massima preferibile in due pagine A4, da rispettare salvo motivi giustificati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 24 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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