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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Contiene l'elenco delle norme regolamentari (secondarie) abrogate dal T.U.
  • Riguarda regi decreti, decreti ministeriali, DPR e regolamenti storici.
  • Decorrenza: dal 1° luglio 2002, data di entrata in vigore del T.U.
  • Si coordina con l'art. 299 (norme primarie) per completare il riassetto della materia.

Testo dell'articoloVigente

Art. 301 D.P.R. 115/2002 — (R) Abrogazioni di norme secondarie

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: – l' articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 ; – il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.; – il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.; – il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708 ; – il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 ; – il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25 ; – l' articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549 ; – gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ; – il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981 ; – il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.; – il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.; – del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110; – il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820 ; – il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103 ; – gli articoli 1 , 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 ; – il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564 ; – gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334 ; – il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347 ; – il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119; – il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.; – il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327 ; – il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601 ; – del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo 6, comma 1 , limitatamente alle parole: " dall' articolo 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701 , dagli articoli 22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ; "; l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3: numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41", "42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito"; al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli"; – il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466 ; – l' articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204 .

Commento

L'art. 301 è il pendant secondario dell'art. 299: contiene l'elenco dei regolamenti e degli atti normativi di rango secondario che il T.U. abroga al momento della propria entrata in vigore. Insieme alle abrogazioni primarie, completa la pulizia del quadro normativo previgente.

Il livello secondario

Le fonti secondarie hanno avuto, in materia di spese di giustizia, un ruolo notevole: tariffe, modalità di liquidazione, istruzioni operative agli uffici sono spesso disciplinate da regolamenti. L'art. 301 abroga regi decreti del XIX secolo (R.D. 2641/1865, R.D. 4708/1868, R.D. 1103/1882, R.D. 25/1896), decreti ministeriali storici non sempre pubblicati in Gazzetta Ufficiale, DPR del dopoguerra (DPR 820/1983, DPR 103/1984, DPR 564/1988).

Le 'istruzioni' ministeriali del 1866

Notevole la menzione esplicita dei decreti del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione delle tariffe civili e penali), 'non pubblicati in G.U.'. L'art. 301 li abroga formalmente: si tratta di atti di prassi normativa ottocentesca, che hanno avuto vita parallela alla legge senza mai accedere alla pubblicità ufficiale. La loro abrogazione esplicita previene ricostruzioni storiche capaci di disturbare l'applicazione del T.U.

Coordinamento con i regolamenti attuativi

L'abrogazione delle norme secondarie non lascia vuoti: il T.U. prevede una serie di regolamenti attuativi propri (artt. 163, 196, 228, 230), oltre a richiamare la disciplina del processo civile e penale. La continuità è garantita dalle disposizioni transitorie (artt. 282 ss.), che mantengono in vita le norme precedenti finché i regolamenti attuativi non intervengono.

Effetti sulla prassi degli uffici

L'abrogazione di vecchie istruzioni ministeriali aveva un impatto soprattutto sulle prassi consolidate delle cancellerie. La pulizia normativa operata dall'art. 301 ha imposto alle amministrazioni un aggiornamento dei manuali operativi e dei modelli interni, con un periodo di transizione gestito attraverso circolari ministeriali e l'avvio dei sistemi informatici di gestione.

Tecnica di redazione

La rubrica esplicita '(R) Abrogazioni di norme secondarie' segnala che l'articolo opera su fonti di rango regolamentare; l'analoga rubrica '(L) Abrogazioni di norme primarie' caratterizza l'art. 299. È un esempio di buona pratica redazionale: separare i livelli di intervento aiuta gli operatori a comprendere a colpo d'occhio l'oggetto della disposizione.

Profilo di sistema

La coesistenza di artt. 298, 299, 301 e 302 esprime una tecnica completa: ricognizione delle abrogazioni preesistenti, abrogazione esplicita delle norme primarie superstiti, abrogazione delle norme secondarie, fissazione della data di entrata in vigore. Il T.U. si pone come unica fonte regolatrice e organizza in modo trasparente il proprio rapporto con il passato normativo.

Implicazioni per gli archivi e i sistemi informativi

Sul piano operativo, l'abrogazione esplicita delle norme secondarie ha richiesto l'aggiornamento dei sistemi informativi degli uffici giudiziari, dei database giuridici commerciali e dei portali istituzionali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale). Ogni provvedimento abrogato è stato marcato come tale alle date di efficacia, consentendo agli utenti di distinguere chiaramente tra fonti vigenti e fonti storiche. L'operazione, apparentemente tecnica, ha avuto effetti rilevanti sulla qualità dell'informazione giuridica accessibile al pubblico.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Riferimento a vecchia istruzione ministeriale

Caso 2: Caso 2 — Adeguamento del manuale operativo

Domande frequenti

Cosa abroga l'art. 301 DPR 115/2002?

Le disposizioni regolamentari (secondarie) previgenti in materia di spese di giustizia: regi decreti, decreti ministeriali, DPR e regolamenti storici, con decorrenza dal 1° luglio 2002.

Qual è la differenza con l'art. 299?

L'art. 299 abroga norme di rango primario (leggi, decreti legge, decreti legislativi); l'art. 301 abroga norme di rango secondario (regolamenti, decreti ministeriali, regi decreti regolamentari).

L'abrogazione lascia vuoti normativi?

No: il T.U. prevede regolamenti attuativi propri (artt. 163, 196, 228, 230) e norme transitorie che assicurano la continuità della disciplina nel periodo di passaggio.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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