D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall' articolo 1901, secondo comma, del codice civile .
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente in senso più favorevole al contraente.
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In sintesi
Il contraente può recedere se la variazione tariffaria supera il tasso programmato di inflazione.
Esclusi gli adeguamenti dovuti ad applicazione di regole evolutive nelle formule tariffarie.
Comunicazione con raccomandata, consegna a mano o telefax entro il giorno di scadenza.
Non si applica il termine di tolleranza dell'art. 1901 secondo comma c.c.
La disdetta ordinaria richiede preavviso di almeno quindici giorni.
Indice dei contenuti
Recesso straordinario per variazione tariffaria
L'art. 172 disciplina due distinti diritti del contraente RCA: il recesso straordinario in caso di variazione tariffaria significativa (comma 1) e la disdetta ordinaria di fine periodo (comma 2). La norma e' espressione del principio di tutela del consumatore nella relazione duratura con l'impresa: il contraente non può essere vincolato a premi crescenti senza facoltà di uscire dal rapporto.
Soglia dell'inflazione programmata
Il recesso straordinario opera quando l'impresa applica al rinnovo una variazione tariffaria superiore al tasso programmato di inflazione fissato annualmente dal Governo nei documenti di programmazione economica (DEF). Il riferimento e' il TPI calcolato sul periodo di vigenza della polizza. Sono esclusi gli adeguamenti automatici per applicazione di regole evolutive nelle formule tariffarie (classe Bonus-Malus, ricalcolo per modifica del rischio dichiarato): si tratta di movimenti già incorporati nella struttura tariffaria, non di aumenti unilaterali.
Forma e termini della comunicazione
Il recesso si esercita con raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano o telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso cui e' stata stipulata la polizza, entro il giorno di scadenza del contratto. La forma scritta e' essenziale ad probationem. Il recesso retroagisce alla scadenza del periodo in corso, con effetto immediato dalla data di invio.
Esclusione del termine di tolleranza
L'art. 1901 secondo comma c.c. prevede un termine di tolleranza di quindici giorni dopo la scadenza del premio durante il quale la garanzia resta operante. La norma esclude espressamente questo termine in caso di recesso ex art. 172: a partire dalla data di scadenza, in assenza di pagamento del nuovo premio, la copertura cessa. La regola e' coerente con la natura del recesso come scelta del contraente di non rinnovare.
Disdetta ordinaria di fine periodo
Il comma 2 disciplina la disdetta ordinaria che il contraente può esercitare a prescindere da variazioni tariffarie, con preavviso di almeno quindici giorni dalla scadenza. Forme ammesse: raccomandata o telefax. La disdetta tempestiva impedisce il rinnovo tacito previsto da molte polizze. La regola va letta unitamente all'art. 170-bis sull'abolizione del tacito rinnovo, che ha ulteriormente rafforzato la libertà del contraente.
Coordinamento con art. 170-bis sul tacito rinnovo
Il D.L. 179/2012 ha introdotto l'art. 170-bis che vieta il tacito rinnovo delle polizze RCA: la copertura cessa automaticamente alla scadenza, salvo il periodo di tolleranza di quindici giorni dell'art. 1901 c.c. quando applicabile. L'art. 172 si coordina con questa regola: l'esclusione del termine di tolleranza nel recesso per variazione tariffaria evita che il contraente possa abusarne per ottenere una garanzia gratuita a cavallo della scadenza, dopo avere scelto di non rinnovare.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio - aumento tariffa al rinnovo
Caso 2: Caso Caia - disdetta ordinaria
Domande frequenti
Cosa si intende per regole evolutive nelle formule tariffarie?
Sono i movimenti automatici incorporati nella struttura tariffaria: passaggi di classe Bonus-Malus, ricalcoli per variazione del rischio dichiarato (potenza, area, conducente), adeguamenti basati su parametri oggettivi e prevedibili. Non integrano variazione tariffaria ex art. 172.
Il recesso esercitato il giorno di scadenza e' valido?
Sì, purché la comunicazione sia inviata entro il giorno di scadenza. La data di invio (timbro raccomandata, ricevuta fax) prevale sulla data di ricezione.
Cosa succede se non recedo e non pago il nuovo premio?
In assenza di tacito rinnovo (art. 170-bis) la copertura cessa alla scadenza. Senza pagamento e senza richiamo dell'art. 1901 c.c., a partire dalla scadenza il veicolo circola senza copertura RCA.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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Recesso straordinario per variazione tariffaria
L'art. 172 disciplina due distinti diritti del contraente RCA: il recesso straordinario in caso di variazione tariffaria significativa (comma 1) e la disdetta ordinaria di fine periodo (comma 2). La norma e' espressione del principio di tutela del consumatore nella relazione duratura con l'impresa: il contraente non può essere vincolato a premi crescenti senza facoltà di uscire dal rapporto.
Soglia dell'inflazione programmata
Il recesso straordinario opera quando l'impresa applica al rinnovo una variazione tariffaria superiore al tasso programmato di inflazione fissato annualmente dal Governo nei documenti di programmazione economica (DEF). Il riferimento e' il TPI calcolato sul periodo di vigenza della polizza. Sono esclusi gli adeguamenti automatici per applicazione di regole evolutive nelle formule tariffarie (classe Bonus-Malus, ricalcolo per modifica del rischio dichiarato): si tratta di movimenti già incorporati nella struttura tariffaria, non di aumenti unilaterali.
Forma e termini della comunicazione
Il recesso si esercita con raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano o telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso cui e' stata stipulata la polizza, entro il giorno di scadenza del contratto. La forma scritta e' essenziale ad probationem. Il recesso retroagisce alla scadenza del periodo in corso, con effetto immediato dalla data di invio.
Esclusione del termine di tolleranza
L'art. 1901 secondo comma c.c. prevede un termine di tolleranza di quindici giorni dopo la scadenza del premio durante il quale la garanzia resta operante. La norma esclude espressamente questo termine in caso di recesso ex art. 172: a partire dalla data di scadenza, in assenza di pagamento del nuovo premio, la copertura cessa. La regola e' coerente con la natura del recesso come scelta del contraente di non rinnovare.
Disdetta ordinaria di fine periodo
Il comma 2 disciplina la disdetta ordinaria che il contraente può esercitare a prescindere da variazioni tariffarie, con preavviso di almeno quindici giorni dalla scadenza. Forme ammesse: raccomandata o telefax. La disdetta tempestiva impedisce il rinnovo tacito previsto da molte polizze. La regola va letta unitamente all'art. 170-bis sull'abolizione del tacito rinnovo, che ha ulteriormente rafforzato la libertà del contraente.
Coordinamento con art. 170-bis sul tacito rinnovo
Il D.L. 179/2012 ha introdotto l'art. 170-bis che vieta il tacito rinnovo delle polizze RCA: la copertura cessa automaticamente alla scadenza, salvo il periodo di tolleranza di quindici giorni dell'art. 1901 c.c. quando applicabile. L'art. 172 si coordina con questa regola: l'esclusione del termine di tolleranza nel recesso per variazione tariffaria evita che il contraente possa abusarne per ottenere una garanzia gratuita a cavallo della scadenza, dopo avere scelto di non rinnovare.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio - aumento tariffa al rinnovo
Caso 2: Caso Caia - disdetta ordinaria
Domande frequenti
Cosa si intende per regole evolutive nelle formule tariffarie?
Sono i movimenti automatici incorporati nella struttura tariffaria: passaggi di classe Bonus-Malus, ricalcoli per variazione del rischio dichiarato (potenza, area, conducente), adeguamenti basati su parametri oggettivi e prevedibili. Non integrano variazione tariffaria ex art. 172.
Il recesso esercitato il giorno di scadenza e' valido?
Sì, purché la comunicazione sia inviata entro il giorno di scadenza. La data di invio (timbro raccomandata, ricevuta fax) prevale sulla data di ricezione.
Cosa succede se non recedo e non pago il nuovo premio?
In assenza di tacito rinnovo (art. 170-bis) la copertura cessa alla scadenza. Senza pagamento e senza richiamo dell'art. 1901 c.c., a partire dalla scadenza il veicolo circola senza copertura RCA.