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Art. 285 D.P.R. 115/2002 – Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.
2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all' articolo 165 del codice di procedura civile .
3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.
4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.
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In sintesi
Pagamento mediante marche da bollo per diritti di copia, certificato e notificazioni civili a richiesta d'ufficio.
Le marche vanno applicate sulla nota di iscrizione a ruolo (art. 165 c.p.c.) o sull'istanza.
Il funzionario annulla la marca con timbro a secco e attesta il pagamento sulla copia.
In caso di marche mancanti o insufficienti, il funzionario rifiuta di ricevere l'atto o rilasciare la copia.
Indice dei contenuti
L'art. 285 è la disposizione operativa centrale del capo transitorio. Disciplina le modalità di pagamento per due gruppi di importi: i diritti di copia e certificato e le spese delle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile. Lo strumento individuato è quello tradizionale delle marche da bollo, in attesa del regolamento dell'art. 196.
Quando si applicano le marche
Il primo comma individua tre fattispecie: diritto di copia, diritto di certificato, spese per notificazioni civili a richiesta d'ufficio. Restano escluse le spese delle notificazioni penali a carico dell'erario, regolate dall'art. 283, e tutte le ipotesi in cui interviene il contributo unificato, che ha una propria disciplina di versamento (art. 192 T.U.).
Dove si applica la marca
Il T.U. distingue con precisione: per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio la marca si applica sulla nota di iscrizione a ruolo (art. 165 c.p.c.) o atto equipollente; per copia e certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza di rilascio. La distinzione serve a consentire un riscontro immediato in cancelleria.
L'annullamento e l'attestazione
Il quarto comma assegna al funzionario un potere/dovere preciso: annullare le marche con il timbro a secco, attestare il pagamento sulla copia o sul certificato, rifiutare l'atto se le marche mancano o sono di importo inferiore. Il rifiuto non è discrezionale: si tratta di un atto vincolato che tutela la regolarità contabile dell'ufficio e impedisce comportamenti elusivi.
Stato attuale
Nel corso degli anni il pagamento tramite marche è stato in larga parte sostituito da modalità telematiche. Per il processo civile telematico la nota di iscrizione a ruolo è depositata in via digitale e il pagamento avviene con PagoPA. Le marche restano attuali in alcune fattispecie residuali (uffici minori, alcuni atti penali, copie ad uso non telematico). Il principio di tutela dell'integrità contabile resta tuttavia immutato.
Va ricordato che il rifiuto di rilascio per omesso o insufficiente pagamento non equivale a diniego di accesso agli atti: la parte può sempre integrare il pagamento e ottenere la copia, salvo i casi in cui il termine sia perentorio (es. impugnazioni).
Cross-reference
L'art. 285 si collega all'art. 165 c.p.c. sulla nota di iscrizione a ruolo, agli artt. 192 ss. del T.U. sul contributo unificato e all'art. 286 sulla copia su CD. Sul piano del diritto sostanziale, il regime delle marche deriva storicamente dal DPR 642/1972 sull'imposta di bollo, che ha definito la struttura del valore bollato come strumento di prova del pagamento di un tributo o di un diritto. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'apposizione e l'annullamento della marca costituiscono atti formali con valore probatorio, non meri adempimenti burocratici (per analogia Cass. civ., sez. trib., con riferimento ad altri tributi).
Profilo evolutivo
L'attuazione del processo civile telematico ha reso residuale il regime delle marche. La nota di iscrizione a ruolo nel PCT è atto digitale, sottoscritto con firma elettronica e abbinato a pagamento PagoPA. Per i procedimenti che restano cartacei (alcuni casi di volontaria giurisdizione, atti di natura monitoria in talune sedi minori), la disciplina dell'art. 285 conserva piena operatività. Il rifiuto vincolato del funzionario in caso di marca insufficiente, anche se può apparire severo, è coerente con l'esigenza di evitare contestazioni successive sulla regolarità contabile dell'ufficio.
Casi pratici
Caso 1: Iscrizione a ruolo con marca insufficiente
Caso 2: Rilascio di copia autentica con marca
Domande frequenti
Quando si applicano le marche da bollo ex art. 285?
Per il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese delle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, fino al regolamento attuativo dell'art. 196.
Dove va applicata la marca da bollo?
Sulla nota di iscrizione a ruolo o atto equipollente per le notificazioni; sull'originale o sull'istanza per copia e certificato.
Cosa accade se la marca manca o è insufficiente?
Il funzionario di cancelleria rifiuta di ricevere l'atto o di rilasciare la copia/certificato finché il pagamento non viene integrato; il rifiuto è atto vincolato.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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L'art. 285 è la disposizione operativa centrale del capo transitorio. Disciplina le modalità di pagamento per due gruppi di importi: i diritti di copia e certificato e le spese delle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile. Lo strumento individuato è quello tradizionale delle marche da bollo, in attesa del regolamento dell'art. 196.
Quando si applicano le marche
Il primo comma individua tre fattispecie: diritto di copia, diritto di certificato, spese per notificazioni civili a richiesta d'ufficio. Restano escluse le spese delle notificazioni penali a carico dell'erario, regolate dall'art. 283, e tutte le ipotesi in cui interviene il contributo unificato, che ha una propria disciplina di versamento (art. 192 T.U.).
Dove si applica la marca
Il T.U. distingue con precisione: per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio la marca si applica sulla nota di iscrizione a ruolo (art. 165 c.p.c.) o atto equipollente; per copia e certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza di rilascio. La distinzione serve a consentire un riscontro immediato in cancelleria.
L'annullamento e l'attestazione
Il quarto comma assegna al funzionario un potere/dovere preciso: annullare le marche con il timbro a secco, attestare il pagamento sulla copia o sul certificato, rifiutare l'atto se le marche mancano o sono di importo inferiore. Il rifiuto non è discrezionale: si tratta di un atto vincolato che tutela la regolarità contabile dell'ufficio e impedisce comportamenti elusivi.
Stato attuale
Nel corso degli anni il pagamento tramite marche è stato in larga parte sostituito da modalità telematiche. Per il processo civile telematico la nota di iscrizione a ruolo è depositata in via digitale e il pagamento avviene con PagoPA. Le marche restano attuali in alcune fattispecie residuali (uffici minori, alcuni atti penali, copie ad uso non telematico). Il principio di tutela dell'integrità contabile resta tuttavia immutato.
Va ricordato che il rifiuto di rilascio per omesso o insufficiente pagamento non equivale a diniego di accesso agli atti: la parte può sempre integrare il pagamento e ottenere la copia, salvo i casi in cui il termine sia perentorio (es. impugnazioni).
Cross-reference
L'art. 285 si collega all'art. 165 c.p.c. sulla nota di iscrizione a ruolo, agli artt. 192 ss. del T.U. sul contributo unificato e all'art. 286 sulla copia su CD. Sul piano del diritto sostanziale, il regime delle marche deriva storicamente dal DPR 642/1972 sull'imposta di bollo, che ha definito la struttura del valore bollato come strumento di prova del pagamento di un tributo o di un diritto. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'apposizione e l'annullamento della marca costituiscono atti formali con valore probatorio, non meri adempimenti burocratici (per analogia Cass. civ., sez. trib., con riferimento ad altri tributi).
Profilo evolutivo
L'attuazione del processo civile telematico ha reso residuale il regime delle marche. La nota di iscrizione a ruolo nel PCT è atto digitale, sottoscritto con firma elettronica e abbinato a pagamento PagoPA. Per i procedimenti che restano cartacei (alcuni casi di volontaria giurisdizione, atti di natura monitoria in talune sedi minori), la disciplina dell'art. 285 conserva piena operatività. Il rifiuto vincolato del funzionario in caso di marca insufficiente, anche se può apparire severo, è coerente con l'esigenza di evitare contestazioni successive sulla regolarità contabile dell'ufficio.
Casi pratici
Caso 1: Iscrizione a ruolo con marca insufficiente
Caso 2: Rilascio di copia autentica con marca
Domande frequenti
Quando si applicano le marche da bollo ex art. 285?
Per il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese delle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, fino al regolamento attuativo dell'art. 196.
Dove va applicata la marca da bollo?
Sulla nota di iscrizione a ruolo o atto equipollente per le notificazioni; sull'originale o sull'istanza per copia e certificato.
Cosa accade se la marca manca o è insufficiente?
Il funzionario di cancelleria rifiuta di ricevere l'atto o di rilasciare la copia/certificato finché il pagamento non viene integrato; il rifiuto è atto vincolato.