In sintesi
- L'attività peritale di accertamento e stima dei danni a veicoli e natanti e' riservata a chi e' iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
- La riserva copre i danni da circolazione, furto e incendio: tre fattispecie tipiche dell'RCA e dei rami connessi.
- Le compagnie possono comunque accertare e stimare direttamente i danni con personale interno, in alternativa al perito iscritto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 156 D.Lgs. 209/2005 — Attività peritale
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La riserva professionale e la sua ratio
L'art. 156 cristallizza una scelta storica del sistema RCA: l'accertamento e la stima dei danni a veicoli e natanti sono attività tecnicamente complesse, suscettibili di incidere significativamente sulla liquidazione dei sinistri. Per garantire qualita' professionale e affidabilita' della stima, il legislatore le riserva ai periti iscritti nel ruolo gestito da CONSAP ex art. 157. La riserva copre tre fattispecie tipiche del ramo 10 e del ramo 9 (incendio veicoli): danni da circolazione, furto e incendio. Restano fuori ipotesi atipiche (catastrofi naturali, atti vandalici fuori dalle coperture standard) che seguono regimi peritali diversi.
L'eccezione delle compagnie assicurative
Il comma 2 stabilisce un'eccezione significativa: le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima con proprio personale, senza obbligo di iscrizione al ruolo. La ratio e' duplice. Sul piano economico, le compagnie hanno strutture liquidative interne efficienti che gestiscono milioni di sinistri annui; obbligare l'esternalizzazione genererebbe inefficienze. Sul piano organizzativo, il personale interno e' formato, dipendente, soggetto a controlli aziendali e responsabilita' verso il datore di lavoro: e' presunta l'adeguatezza professionale anche senza iscrizione formale.
Doveri deontologici del perito
Il comma 3 cristallizza i tre doveri cardinali: diligenza (perizia tecnica adeguata al caso, aggiornamento, accuratezza nei sopralluoghi), correttezza (lealta' verso committente e controparte, no comportamenti opportunistici), trasparenza (motivazione delle stime, accessibilita' della documentazione). Sono i criteri di valutazione nei procedimenti disciplinari ex art. 159: la cancellazione dal ruolo per radiazione presuppone violazioni gravi o reiterate di questi doveri. I periti rispondono inoltre civilmente e, in casi estremi, penalmente (truffa, falsa perizia) verso le parti dei sinistri.
Coordinamento con le perizie giudiziali
L'art. 156 disciplina la stima stragiudiziale. In sede di contenzioso, il giudice nomina un CTU che può essere o no iscritto al ruolo: la sua competenza e' regolata dal codice di procedura civile. Il CTP (consulente tecnico di parte) dei contendenti e' di norma un perito iscritto, ma la legge non lo impone. Il dialogo tra perito stragiudiziale, CTP e CTU e' centrale nei processi: il perito che ha accertato il danno in fase amichevole spesso viene chiamato a testimoniare o a confermare la propria stima in giudizio.
Diligenza e responsabilita' professionale
La diligenza richiesta al perito assicurativo va commisurata alla complessita' del caso: per danni di importo elevato o tecnicamente impegnativi (collisioni con più veicoli, ricostruzioni cinematiche, perizie di natanti) si pretende l'utilizzo di strumentazioni moderne e l'eventuale consultazione di specialisti. La responsabilita' civile copre danni da perizia errata: il danneggiato che, sulla base di stima sottodimensionata, accetta una transazione svantaggiosa, può agire contro la compagnia per omessa informazione e contro il perito per responsabilita' professionale. La polizza RC perito (obbligatoria per gli iscritti al ruolo) copre tipicamente i danni da consulenza tecnica errata fino a massimali contrattuali.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — sopralluogo congiunto
Caso 2: Caso Caia — perizia disgiunta e mediazione
Domande frequenti
Posso farmi assistere da un perito non iscritto al ruolo?
In sede stragiudiziale solo dipendenti di compagnie possono operare senza iscrizione. In giudizio il giudice nomina liberamente il CTU; il tuo CTP di parte e' di solito un perito iscritto per garantire interlocuzione tecnica paritaria con la compagnia.
Il perito risponde se sbaglia la stima?
Si', civilmente verso il committente per inadempimento contrattuale e responsabilita' professionale; deontologicamente verso CONSAP per violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza; penalmente nelle ipotesi piu' gravi (falso, truffa).
Le compagnie possono escludere il mio perito di parte dal sopralluogo?
No, salvo motivate ragioni di sicurezza. Il danneggiato ha diritto di farsi assistere dal proprio perito al sopralluogo congiunto. Il rifiuto immotivato e' segnalabile a IVASS come comportamento scorretto nella gestione del sinistro.
Vedi anche