← Torna a Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Centro di informazione italiano e' istituito presso CONSAP per agevolare le richieste di risarcimento sui sinistri transfrontalieri ex art. 151.
  • Tiene un registro con targhe, numeri e scadenze di polizza, compagnia assicuratrice e relativo mandatario per la liquidazione.
  • CONSAP può stipulare convenzioni gratuite con enti pubblici o privati già depositari delle informazioni.

Testo dell'articoloVigente

Art. 154 D.Lgs. 209/2005 — Centro di informazione italiano

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. È istituito presso l' CONSAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall'articolo 151. A tale fine l' CONSAP può stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano le informazioni di cui al comma 2, per l'organizzazione e il funzionamento del Centro di informazione italiano.

2. 2. Il Centro di informazione italiano è incaricato di tenere un registro da cui risulta: a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica; b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore; c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 152.

3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell'accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

5. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonché le modalità di accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dall' CONSAP , sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all'articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili.

((

6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, la CONSAP è autorizzata, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali , ad avvalersi dei dati trattati dall'IVASS per le finalità della banca dati sinistri. L'IVASS, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano.

))

7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali , nei limiti stabiliti dal presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione.

8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.

Commento

La funzione: ridurre l'asimmetria informativa nel sinistro estero

Il Centro di informazione italiano, istituito presso CONSAP, e' il nodo nazionale della rete europea di information centres prevista dalla direttiva 2000/26/CE (quarta direttiva auto, oggi rifusa nella direttiva 2009/103/CE e successivi aggiornamenti). La sua funzione e' essenzialmente conoscitiva: mettere a disposizione del danneggiato un punto unico cui rivolgersi per identificare la compagnia che assicura un determinato veicolo, il mandatario competente in Italia e gli altri dati necessari all'avvio della procedura risarcitoria. Senza questo snodo, il danneggiato di un sinistro transfrontaliero dovrebbe ricostruire da solo la catena assicurativa, spesso in lingua estera.

Contenuto del registro

Il comma 2 dettaglia le informazioni gestite: targa di ogni veicolo abitualmente stazionante in Italia; numero e data di scadenza delle polizze RC auto del ramo 10; impresa di assicurazione e relativo mandatario per la liquidazione dei sinistri designato negli altri Stati UE. Per i veicoli soggetti a copertura volontaria con clausola di rinuncia all'obbligo (rara casistica), si registrano anche i soggetti tenuti alla rinuncia. La banca dati e' alimentata principalmente dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e si raccorda con la motorizzazione civile.

Convenzioni operative

CONSAP non duplica i database esistenti. può stipulare convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici (Motorizzazione, ACI) o privati (ANIA) che già detengono le informazioni richieste. La logica e' di efficienza: anziche' costruire un nuovo silos, il Centro coordina i flussi e si pone come interfaccia unica verso utenti e omologhi esteri. L'accesso e' regolato dall'art. 155: il danneggiato può interrogare il Centro entro sette anni dalla data del sinistro.

Cooperazione europea e tempi di conservazione

Il Centro coopera con gli omologhi degli altri Stati membri, scambiando dati per le procedure transfrontaliere. La conservazione dei dati e' di sette anni dalla cessazione dell'immatricolazione del veicolo o dalla scadenza del contratto di assicurazione: termine allineato a quello di prescrizione lunga e adeguato a coprire le complicazioni tipiche dei sinistri esteri (accertamento responsabilita', azioni di rivalsa interistituzionali). I dati sono trattati nel rispetto del regolamento UE 2016/679 (GDPR), con base giuridica nell'obbligo legale ex art. 6, comma 1, lettera c).

Profili pratici di accesso

La cooperazione tra centri di informazione UE e' regolata da accordi multilaterali del Council of Bureaux. Il Centro italiano evade le richieste entro pochi giorni lavorativi nei casi standard, più lentamente nei casi complessi (veicoli con più immatricolazioni storiche, sinistri risalenti). L'integrazione con la motorizzazione civile, le forze di polizia e l'ANIA consente verifiche incrociate sulla veridicita' dei dati comunicati. La banca dati e' costantemente aggiornata via flussi automatici dalle compagnie: il dato di copertura RC e' tracciato in tempo reale per consentire ai pubblici ufficiali (forze dell'ordine, autoscuole) le verifiche di obbligo assicurativo previste dall'art. 193 del codice della strada.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — identificazione rapida del mandatario

Caso 2: Caso Caia — richiesta tardiva entro i sette anni

Domande frequenti

Come contatto il Centro di informazione italiano?

Tramite CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), sezione Centro di informazione. La richiesta avviene via portale online o PEC indicando targa, data e luogo del sinistro.

Quali dati posso ottenere?

Compagnia assicurativa del veicolo coinvolto, numero e scadenza della polizza, nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in Italia o nel tuo Stato di residenza.

Entro quanto tempo dal sinistro posso interrogare il Centro?

Sette anni dalla data del sinistro, allineati alla prescrizione lunga. Il termine garantisce copertura anche per situazioni accertate in ritardo o coinvolgenti contenziosi complessi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.