- Disciplina applicabile ai processi civili e amministrativi pendenti al 1° marzo 2002.
- Facolta della parte di optare per la disciplina della Parte II Titolo I del T.U.
- Riguarda il regime delle spese, non l'effetto sostanziale degli atti.
- Norma che evita disparita di trattamento tra giudizi vecchi e nuovi.
- Rilevanza storica progressivamente esaurita.
Testo dell'articoloVigente
Art. 265 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, una delle parti può avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.
2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facoltà ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo.
4. Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900 , come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99 , e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525 , limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.
5. Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano gli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.
6. Il processo di cui all' articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 , se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
7. Per i processi iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso dal 1 marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91 , sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
Commento
L'articolo 265 affronta il problema classico delle norme di diritto intertemporale: come trattare i procedimenti gia pendenti al momento dell'entrata in vigore del Testo Unico. La risposta e duplice. In linea di principio resta applicabile la disciplina previgente; in via opzionale, la parte interessata puo chiedere di avvalersi del regime introdotto dalla Parte II Titolo I del DPR 115/2002.
La data chiave del 1° marzo 2002
Il legislatore ha scelto la data del 1° marzo 2002 come spartiacque: per i processi civili e amministrativi gia iscritti a ruolo o introdotti con ricorso a tale data si applicano le regole previgenti, salvo che la parte non manifesti l'opzione per la nuova disciplina. La disposizione persegue un duplice obiettivo: tutelare l'affidamento delle parti rispetto al regime in cui hanno introdotto la causa e, al contempo, non precludere il vantaggio del nuovo sistema a chi ritenga di valersene.
Cosa significa optare per la Parte II Titolo I
L'opzione comporta il passaggio integrale al regime del contributo unificato per il giudizio, in sostituzione dei tributi previgenti (imposta di bollo, tassa di iscrizione a ruolo, marche). La scelta non e frazionabile: o si rimane nel vecchio regime per l'intero giudizio o si transita interamente nel nuovo. La parte assume cosi un onere semplificato ma deve effettuare il pagamento del CU per il grado successivo.
Effetti sui giudizi di impugnazione
Per i giudizi di appello introdotti dopo il 1° marzo 2002, anche se relativi a sentenze di primo grado disciplinate dal vecchio regime, si applica direttamente la nuova disciplina. La giurisprudenza di legittimita ha chiarito che e il momento di iscrizione a ruolo dell'impugnazione a determinare il regime applicabile.
Rilevanza pratica oggi
A oltre venti anni dall'entrata in vigore, la disposizione e ormai esaurita per la quasi totalita dei procedimenti. Resta tuttavia rilevante per casi residui di giudizi particolarmente complessi protrattisi per oltre due decenni, e come riferimento storico per ricostruire la posizione delle parti rispetto a esecuzioni di sentenze passate in giudicato di lungo corso.
Coordinamento con la giurisprudenza di legittimita sui regimi intertemporali
La Cassazione, in numerose pronunce sul contributo unificato, ha consolidato il principio per cui il regime applicabile e quello vigente al momento dell'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del singolo grado di giudizio. L'art. 265 si pone su questa linea per i procedimenti pendenti al 1° marzo 2002: ciascun grado vive di vita propria sotto il profilo del regime spese, e l'opzione per la nuova disciplina si esercita una sola volta per giudizio.
Sotto il profilo pratico, l'esercizio dell'opzione richiedeva una manifestazione di volonta inequivoca, formalizzata in atti del giudizio (memoria, dichiarazione a verbale, deposito specifico). La giurisprudenza ha esplicitamente escluso interpretazioni implicite o per facta concludentia, in coerenza con l'esigenza di certezza del rapporto tributario sotteso al pagamento del contributo unificato.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Tizio prosegue giudizio civile del 2001
Caso 2: Caso 2 — Caia introduce appello dopo il 1° marzo 2002
Domande frequenti
L'opzione per il nuovo regime e ancora possibile oggi?
In teoria si per i pochissimi processi residui pendenti dal 2002, ma nella pratica la quasi totalita dei giudizi e stata definita. La rilevanza della norma e prevalentemente storica.
L'opzione si applica anche al processo amministrativo?
Si. Il comma 1 menziona espressamente i processi civili e amministrativi, con riferimento alla giurisdizione del TAR e Consiglio di Stato. L'estensione e coerente con la natura unificante del T.U.
Chi esercita l'opzione per i nuovi giudizi?
Una qualsiasi delle parti del processo. La scelta opera per l'intero giudizio e non per singoli atti, evitando confusione tra regimi misti nel medesimo procedimento.
Vedi anche