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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I conducenti coinvolti devono denunciare il sinistro alla propria compagnia con il modulo standard CAI approvato dall'IVASS.
  • L'omessa denuncia attiva le conseguenze dell'art. 1915 c.c.: decadenza dall'indennita' o riduzione proporzionale al pregiudizio della compagnia.
  • Se il modulo e' firmato da entrambi i conducenti, si presume veritiero salvo prova contraria.
  • La denuncia e' atto distinto dalla richiesta di risarcimento ex art. 148.
  • Termini operativi: tre giorni dal sinistro per la denuncia, salvo termini diversi previsti dalla polizza.

Testo dell'articoloVigente

Art. 143 D.Lgs. 209/2005 — Denuncia di sinistro

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall' IVASS . In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l' articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Commento

La denuncia come obbligo del contraente

La denuncia di sinistro non e' una richiesta di risarcimento ma un obbligo di informazione che il contraente assicurato ha verso la propria compagnia. La compagnia, attraverso la denuncia tempestiva, attiva l'apertura del sinistro, designa il perito, raccoglie testimonianze, valuta la propria posizione contrattuale. Il dovere di lealta' contrattuale impone trasparenza piena.

Il modulo CAI

La denuncia tipicamente avviene con il Modulo Constatazione Amichevole d'Incidente (CAI), approvato dall'IVASS e fornito dalla compagnia. Il modulo standard rende comparabili a colpo d'occhio le versioni dei due conducenti, riducendo controversie. La firma congiunta dei conducenti, prevista dal comma 2, fa presumere che il sinistro sia avvenuto nelle circostanze descritte, salvo prova contraria della compagnia. La presunzione e' relativa, ma la giurisprudenza la valorizza fortemente: il conducente che firma e' ritenuto consapevole della propria responsabilita'.

L'art. 1915 c.c. e la decadenza

L'art. 143, comma 1, richiama l'art. 1915 c.c.: se il contraente omette dolosamente di avvisare la compagnia del sinistro, perde il diritto all'indennita'; se omette per colpa, l'indennita' e' ridotta in ragione del pregiudizio sofferto dalla compagnia. Il pregiudizio si misura in concreto: impossibilita' di accertare la dinamica, perdita di testimoni, mancato controllo della responsabilita' (Cass. sez. III, 7 maggio 2019, n. 11999). La decadenza riguarda l'indennita' tra contraente e compagnia, non incide sui diritti del danneggiato verso la compagnia ex art. 144.

Termine di denuncia

L'art. 1913 c.c. fissa il termine generale a tre giorni dal sinistro o dalla conoscenza dello stesso. Le condizioni di polizza possono prevedere termini diversi, ma la giurisprudenza guarda con sfavore termini eccessivamente brevi che pregiudichino il contraente. La denuncia può essere fatta anche oralmente seguita da conferma scritta, ma in pratica si privilegia la forma scritta documentale.

Effetti probatori della firma congiunta

Il modulo firmato da entrambi i conducenti ha valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. La presunzione di veridicita' opera contro entrambi nei rapporti con le rispettive compagnie. La compagnia che vuole contestare il contenuto deve fornire prova della falsita' (anche tramite indizi gravi, precisi e concordanti): testimoni indipendenti, rilievi tecnici sui veicoli, registrazioni video. Non basta la mera negazione successiva di uno dei conducenti.

Coordinamento con la richiesta del danneggiato

La denuncia ex 143 e' atto del contraente verso la propria compagnia. La richiesta di risarcimento ex 148 e' atto del danneggiato verso la compagnia del responsabile (o la propria, nella procedura ex 149). Sono atti distinti, con destinatari e effetti diversi. In pratica, il conducente che si trova ad essere danneggiato e contraente nello stesso sinistro deposita due atti: denuncia alla propria compagnia e richiesta di risarcimento all'altra (o, in 149, ancora alla propria).

Domande frequenti

Cosa succede se non firmo il modulo CAI?

Puoi comunque presentare richiesta di risarcimento, ma perdi la presunzione di veridicita' della dinamica. La compagnia potra' contestare la dinamica e richiedere accertamenti supplementari, con tempi di liquidazione piu' lunghi.

Posso fare la denuncia oltre i tre giorni?

Si', ma la compagnia puo' ridurre l'indennita' se prova un pregiudizio causato dalla tardivita'. In caso di dolo (omissione consapevole) e' prevista la decadenza totale ex art. 1915 c.c.

La denuncia tardiva pregiudica il danneggiato?

No. La decadenza prevista dall'art. 1915 c.c. riguarda il rapporto tra contraente e compagnia, non i diritti del danneggiato verso la compagnia ex art. 144. Il danneggiato resta tutelato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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