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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il contraente può chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio degli ultimi cinque anni.
  • L'impresa la rilascia entro 15 giorni tramite banca dati elettronica.
  • Divieto di trattamento discriminatorio in base a nazionalita' o precedente Stato membro.
  • Le attestazioni estere sono trattate alla pari di quelle italiane, anche per sconti.
  • L'IVASS vigila sulla corretta alimentazione della banca dati.

Testo dell'articoloVigente

Art. 134 D.Lgs. 209/2005 — Attestazione sullo stato del rischio

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Il contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, oppure dell'assenza di sinistri. Le imprese di assicurazione non trattano i contraenti in maniera discriminatoria, né maggiorano i premi in ragione della loro nazionalità o unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza. Le imprese di assicurazione trattano le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da un'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, anche in relazione all'applicazione di eventuali sconti. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135. L'IVASS vigila sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica di cui al comma 2. (70)

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 NOVEMBRE 2023, N. 184 .

1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 NOVEMBRE 2023, N. 184 .

2. L'impresa di assicurazione inserisce le informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione. (70)

3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 22 NOVEMBRE 2023, N. 184 . L'IVASS con regolamento determina le indicazioni aggiuntive relative all'attestazione sullo stato del rischio, rispetto a quelle previste dal modello europeo, approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione, del 3 luglio 2024, ne stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, e individua i termini relativi alla decorrenza e alla durata del periodo di osservazione del rischio. Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere i dati relativi ai sinistri e al conducente del veicolo. Con medesimo regolamento l'IVASS disciplina le modalità di alimentazione e di accesso alla banca dati elettronica di cui al comma 2 e le modalità di consegna dell'attestato di rischio. Per le finalità di vigilanza di cui al comma 1, l'IVASS accede alle banche dati di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .

4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.

4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto. (57) (59)

4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati. 4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati. 4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall' articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 .

4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

4-quinquies. L'impresa adotta, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, politiche relative all'uso delle attestazioni di sinistralità pregressa nel calcolare i premi e pubblica una panoramica generale delle stesse. (70)

4-sexies. Fino all'emanazione da parte della Commissione europea dell'atto di esecuzione di cui all' articolo 16 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 , il quale specifica, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto delle attestazioni di sinistralità pregressa, si applicano le disposizioni adottate dall'IVASS con proprio regolamento. (70)

Commento

Funzione dell'attestato di rischio

L'attestato di rischio (AR) e' il documento che riporta la storia assicurativa del contraente: classi di merito attribuite negli ultimi cinque anni, sinistri causati o subiti, percentuali di responsabilita'. Serve a due fini essenziali: consentire la portabilita' della classe al cambio di impresa (concorrenza nel mercato RCA); evitare frodi e doppioni di copertura.

Diritto del contraente

Il comma 1 attribuisce al contraente (o al proprietario, usufruttuario, locatario nei casi indicati) il diritto di esigere in qualunque momento l'attestato relativo ad almeno gli ultimi cinque anni. L'impresa lo rilascia entro 15 giorni dalla richiesta. Storicamente l'AR era cartaceo e veniva consegnato al rinnovo; dal 2015 il rilascio e' telematico tramite la banca dati elettronica IVASS (art. 135).

Banca dati elettronica

La banca dati elettronica IVASS (BDE) e' alimentata dalle imprese con i dati di tutti i contratti RCA. Ogni impresa accede ai dati storici del contraente, indipendentemente dall'impresa che ha rilasciato il contratto precedente. Questo elimina le opacita' del passato (contraenti che cambiavano impresa nascondendo sinistrosita').

Divieto di discriminazione transfrontaliera

Il comma 1 contiene una regola importante per il mercato unico: le imprese non possono trattare i contraenti in maniera discriminatoria né maggiorare i premi in ragione della nazionalita' o del precedente Stato membro di residenza. Le attestazioni estere - di Stati UE e SEE - sono trattate alla pari di quelle italiane. Significa che chi torna in Italia dopo periodo di residenza all'estero conserva la propria classe di merito.

Attestato e sconti commerciali

Le imprese applicano sconti basati sull'attestato: classi basse (1-4) ottengono sconti elevati; classi alte (10-18) pagano premi pieni. La regola sui contraenti tornanti dall'estero garantisce che lo sconto sia riconosciuto anche su attestato di un altro Stato membro, evitando penalizzazioni implicite per la mobilita' UE.

Modifiche 2023 e abrogazioni

I commi 1-bis e 1-ter sono stati abrogati dal D.Lgs. 184/2023 (recepimento direttiva 2021/2118). La modifica ha allineato la disciplina italiana al nuovo standard UE su trasparenza e portabilita' dell'AR. IVASS ha aggiornato il regolamento attuativo per riflettere le novita'.

Contenuto tipico dell'attestato

L'AR riporta in forma standardizzata: classe universale (CU) di provenienza e di assegnazione; storico dei sinistri quinquennali con data, tipologia, percentuale di responsabilita'; situazione di pagamento delle franchigie ed eventuali rivalse; dati del contraente e del veicolo. La forma e' uniformata dalla tabella ministeriale per consentire la comparazione tra documenti emessi da imprese diverse. Per i nuovi contratti su veicoli mai assicurati il documento non e' rilasciato ma sostituito dalla dichiarazione di provenienza, sempre alimentata dalla banca dati IVASS.

Sanzioni in caso di attestato falso

La produzione di attestato falso o alterato integra reato di falso ex artt. 482 e 485 c.p. Le imprese verificano l'autenticita' tramite banca dati IVASS, eliminando di fatto le frodi su attestati cartacei un tempo praticate. La verifica e' automatizzata dalla banca dati elettronica ex art. 135. Sul piano contrattuale, l'utilizzo di attestato falso integra inadempimento grave e consente all'impresa di risolvere il contratto e di rivalersi sul contraente per i sinistri eventualmente gestiti durante il periodo viziato.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — rientro dalla Germania con classe 1

Caso 2: Caso Caia — richiesta attestato a impresa cessata

Domande frequenti

Quanti anni copre l'attestato?

Almeno gli ultimi cinque anni di contratto, ma molte imprese forniscono uno storico piu' lungo (10 anni) se richiesto. La banca dati IVASS conserva i dati per periodi piu' estesi a fini statistici e di controllo.

L'attestato estero vale in Italia?

Si'. Le attestazioni di Stati UE e SEE devono essere trattate alla pari di quelle italiane. L'impresa italiana e' obbligata a riconoscere la classe estera anche ai fini di sconti commerciali.

Posso ottenere l'attestato anche se ho disdetto la polizza?

Si'. Il diritto vale per il periodo dell'ultimo quinquennio contrattuale, indipendentemente dalla circostanza che il contratto sia in corso o disdetto. Si chiede all'impresa che ha avuto il rapporto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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