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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per ciclomotori, motocicli, autovetture e altre categorie le polizze prevedono variazione annuale del premio in base alla sinistrosita'.
  • Sono ammesse formule bonus-malus, franchigia, o formule miste.
  • L'individuazione delle categorie tiene conto delle esigenze di prevenzione.
  • La variazione si applica automaticamente in base alla classe di appartenenza.
  • Divieto di differenziazione progressiva sulla base di criteri discriminatori.

Testo dell'articoloVigente

Art. 133 D.Lgs. 209/2005 — Formule tariffarie

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall'IVASS, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione. La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo, si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 .

1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio.

2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni relative all'abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.

Commento

Il sistema delle formule tariffarie

L'art. 133 e' la norma che ha introdotto in Italia il sistema delle formule tariffarie con variazione automatica del premio in funzione della sinistrosita' del contraente. Per ciclomotori, motocicli, autovetture e altre categorie individuate dall'IVASS con regolamento, le polizze devono prevedere a ogni scadenza annuale: variazione in aumento o diminuzione in relazione a sinistri verificatisi o meno; in alternativa o in combinazione, clausole di franchigia che facciano contribuire l'assicurato al risarcimento del danno.

Bonus-malus come modello dominante

Il modello bonus-malus assegna a ogni contratto una classe di merito (CU, Classe Universale, da 1 a 18, scala internazionale). La sinistrosita' fa scendere il contraente in classi superiori (premi maggiori); l'assenza di sinistri lo fa salire in classi inferiori (premi minori). La progressione e' definita dalla tabella ISVAP/IVASS ed e' uniformata tra imprese per consentire la portabilita' al passaggio di compagnia.

Formule miste e franchigia

L'impresa può aggiungere clausole di franchigia: il contraente sostiene direttamente i danni fino a una soglia (es. 500 euro) per ogni sinistro. La franchigia abbassa il premio annuale ma trasferisce parte del rischio al contraente. Le formule miste combinano bonus-malus e franchigia.

Esigenze di prevenzione

L'individuazione delle categorie tiene conto delle esigenze di prevenzione: motoveicoli (alta sinistrosita' per chilometro), neopatentati (rischio sperimentazione), conducenti professionali. La modulazione tariffaria e' strumento di policy che induce comportamenti prudenti e tariffa equa il rischio.

Applicazione automatica e indicazione contrattuale

La variazione si applica automaticamente in funzione della classe di appartenenza al rinnovo. Deve essere preventivamente quantificata in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore. L'indicazione in offerta di preventivo e in contratto e' obbligatoria. Le imprese non possono modificare unilateralmente la progressione senza variare la tariffa pubblicata.

Divieto di discriminazione

Il comma 1-bis vieta alle imprese di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi su criteri discriminatori (genere, etnia, religione, sesso, orientamento sessuale, eta' nei limiti consentiti dalla giurisprudenza UE). La regola attua i principi di parita' di trattamento delle direttive UE (Direttiva Test Achats C-236/09).

Bersani e portabilita' della classe in famiglia

Il DL 7/2007 (Legge Bersani) ha introdotto la facolta' per il familiare convivente di acquisire la classe di merito di altro familiare già titolare di polizza RCA. La regola si applica al primo contratto su un veicolo nuovo (mai assicurato dal nuovo intestatario) e richiede convivenza accertabile da stato di famiglia. La norma e' particolarmente rilevante per i neopatentati, che possono così partire da classi favorevoli (es. la classe 1 del genitore) anziche' dalla classe di ingresso 14. Il risparmio sul premio può essere ingente nei primi anni di guida.

Tabella IVASS e portabilita' tra imprese

La tabella IVASS uniformata garantisce che la classe di merito sia portabile tra imprese: il contraente può cambiare compagnia conservando la propria CU. La regola impedisce alle imprese di trattenere i clienti tramite progressioni non comparabili. Il preventivatore unico IVASS-MIMIT espone i premi per ogni CU, rendendo trasparente il valore attribuito da ogni impresa alla classe di merito. La concorrenza si gioca, in pratica, sulla scelta della componente fissa di tariffa e dei coefficienti applicati alla CU.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — passaggio da classe 5 a 7 dopo incidente

Caso 2: Caso Caia — franchigia per flotta aziendale

Domande frequenti

Come si passa da una classe all'altra?

Senza sinistri: scende di una classe ogni anno (es. da 7 a 6). Con un sinistro a colpa principale: sale di due classi (da 7 a 9). La progressione e' uniformata dal regolamento IVASS per consentire portabilita' tra imprese.

La franchigia conviene?

Dipende dalla sinistrosita' attesa. Per contraenti virtuosi e flotte, la franchigia abbassa il premio in modo apprezzabile. Per contraenti con sinistrosita' elevata, la franchigia espone a costi diretti.

Posso ereditare la classe di mio padre?

Si', tramite il meccanismo della Legge Bersani (DL 7/2007): il conducente puo' acquisire la classe di un familiare convivente al primo contratto su un veicolo nuovo. Vale per acquisto di veicolo addizionale al nucleo familiare.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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