In sintesi
- Individua l'ufficio competente alla gestione della riscossione del contributo unificato.
- Coincide con l'ufficio presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento.
- Vale anche per le integrazioni del contributo dovute durante il giudizio.
- Norma di apertura del capo dedicato al recupero del contributo unificato.
- Garantisce univocità della competenza territoriale e funzionale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 247 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 247 apre il capo dedicato alla riscossione del contributo unificato e svolge una funzione tecnica fondamentale: individua, in maniera univoca, quale sia l'ufficio competente a gestire la riscossione. La norma evita conflitti di competenza e garantisce certezza al contribuente, che sa a chi rivolgersi e da chi attendere eventuali inviti al pagamento.
Il criterio del deposito dell'atto
La competenza si lega all'atto da cui scaturisce l'obbligo: l'ufficio competente è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto che genera il pagamento (atto introduttivo del giudizio) o l'integrazione del contributo (per esempio in caso di modifica del valore della causa). Il criterio è semplice e oggettivo: chi gestisce il fascicolo gestisce anche il contributo.
Atti integrativi
Il riferimento all'integrazione del contributo è importante: il valore della causa può cambiare in corso di giudizio (ad esempio per riconvenzionale, ampliamento della domanda, intervento), facendo scattare l'obbligo di integrare il contributo unificato. La norma assegna anche questa fase all'ufficio del magistrato che gestisce il fascicolo, evitando spostamenti di competenza.
L'organizzazione interna degli uffici
Negli uffici giudiziari italiani la gestione concreta è affidata alle cancellerie e, in particolare, agli uffici recupero crediti istituiti presso i tribunali. Sono questi uffici a notificare gli inviti al pagamento, a tenere i registri e a interloquire con il concessionario.
Coordinate sistematiche
L'art. 247 si collega agli artt. 9-18 dello stesso testo unico (disciplina sostanziale del contributo unificato), all'art. 248 (invito al pagamento), agli artt. 13-14 (importi e scaglioni), all'art. 1, comma 1227, L. 296/2006 (sistema F23/PagoPA) e alle circolari del Ministero della giustizia sull'organizzazione degli uffici recupero crediti.
Rilievo operativo
Per le parti del giudizio l'art. 247 si traduce in chiarezza operativa: l'ufficio recupero crediti del Tribunale o della Corte presso cui pende la causa è il riferimento unico per qualsiasi questione su contributo unificato, integrazioni, inviti al pagamento. Per i difensori questo è importante in fase di costituzione: errori di calcolo del CU vengono contestati dall'ufficio di quella stessa sede, con tempi e modalità prevedibili. Eventuali contestazioni del calcolo (ad esempio sul valore della causa) vanno proposte allo stesso ufficio entro i termini di legge, attivando il procedimento di reclamo se necessario.
Sotto il profilo della responsabilità professionale dell'avvocato è importante verificare già al momento del deposito dell'atto la correttezza del valore della causa indicato e quindi dello scaglione applicato. Errori in questa fase espongono il cliente a successivi inviti al pagamento con sanzioni potenzialmente significative, anche a distanza di tempo.
In definitiva il criterio dell'art. 247 è semplice ma essenziale: chi gestisce il fascicolo gestisce anche il contributo, evitando duplicazioni di competenze e conflitti operativi tra uffici diversi.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Tizio cita davanti al Tribunale di Milano
Caso 2: Caso 2 — Caio amplia la domanda in corso di causa
Domande frequenti
Come si individua l'ufficio competente per la riscossione del contributo unificato?
È l'ufficio presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, secondo l'art. 247.
L'art. 247 riguarda solo l'iscrizione iniziale o anche le integrazioni?
Riguarda entrambe: copre sia il pagamento iniziale del contributo sia le integrazioni dovute in corso di giudizio per modifiche del valore della causa.
Chi materialmente gestisce la riscossione negli uffici giudiziari?
Le cancellerie e gli uffici recupero crediti del tribunale o della corte presso cui è stato depositato l'atto, che notificano gli inviti al pagamento.
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