- Il conducente responsabile del sinistro non e' terzo verso la propria polizza.
- Per i danni alle cose, esclusione di proprietario, usufruttuario, locatario.
- Esclusione di coniuge convivente, parenti e affini fino al terzo grado conviventi o a carico.
- Se l'assicurato e' societa', esclusione di soci illimitatamente responsabili e familiari conviventi.
- L'esclusione non opera per i danni alla persona dei trasportati.
Testo dell'articoloVigente
Art. 129 D.Lgs. 209/2005 — Soggetti esclusi dall’assicurazione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. 2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all' articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all' articolo 91, comma 2, del codice della strada ; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Commento
Logica dell'esclusione
L'art. 129 individua chi non e' considerato "terzo" ai fini della copertura RCA obbligatoria. La logica e' duplice: evitare conflitti di interesse (il conducente responsabile non può avvantaggiarsi della propria condotta); contenere il rischio assicurativo nel perimetro fissato dal legislatore. La distinzione e' rilevante: i soggetti esclusi non possono attivare la polizza, anche se subiscono il danno.
Esclusione del conducente responsabile
Il comma 1 esclude il conducente del veicolo responsabile del sinistro: non può chiedere alla propria polizza il risarcimento del danno subito a se stesso o al proprio veicolo. La regola e' coerente: chi causa il danno non può beneficiarne. La copertura kasko volontaria, se presente, opera autonomamente. Il danno biologico al conducente responsabile non e' coperto dalla RCA.
Trasportati: tutela rafforzata
Il comma 1 si interseca con l'art. 122 comma 2: i trasportati a qualsiasi titolo, anche familiari del conducente, sono coperti per i danni alla persona. La giurisprudenza e' costante: anche il parente trasportato dal conducente responsabile ottiene risarcimento alla persona, perché la tutela del trasportato e' principio UE inderogabile.
Danni alle cose: esclusione familiare
Il comma 2 esclude dai danni alle cose: il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, ascendenti e discendenti, affiliati, parenti e affini fino al terzo grado, purche' conviventi o a carico. La ratio e': evitare il fenomeno dei "danni in famiglia" risarciti dalla compagnia, dove il responsabile e il danneggiato appartengono allo stesso nucleo economico. Sono esclusi per i danni patrimoniali alla cosa, non per quelli alla persona.
Societa' come assicurato
Per le societa', la lett. c) esclude i soci illimitatamente responsabili (snc, sas accomandatari) e i loro familiari conviventi, sempre limitatamente ai danni alle cose. La regola serve a evitare risarcimenti circolari nel perimetro familiare-imprenditoriale del socio.
Coordinamento con l'azione diretta
Le esclusioni operano nel rapporto tra impresa e assicurato. Verso i terzi danneggiati estranei al perimetro, l'azione diretta ex art. 144 opera pienamente. Le esclusioni dell'art. 129 non possono essere opposte al terzo qualificato come tale.
Convivenza di fatto e nuova famiglia
La legge 76/2016 sulle unioni civili e convivenze di fatto ha esteso il perimetro familiare rilevante: il convivente di fatto registrato e' equiparato al coniuge per l'esclusione del danno alle cose. Restano fuori dalla esclusione, invece, le coppie che non hanno costituito convivenza registrata, anche se di fatto coabitanti. La prova della convivenza incombe sull'impresa che invoca l'esclusione, in coerenza con il regime delle eccezioni opponibili al terzo.
Risarcimento diretto e ruolo dell'esclusione
Nelle procedure di risarcimento diretto ex DM 41/2018 (CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), l'esclusione dell'art. 129 ha effetto pratico: i soggetti esclusi non possono attivare la procedura semplificata verso la propria impresa per i danni alle cose. Devono percorrere l'iter ordinario di responsabilita' civile, con tempi e oneri probatori maggiori. Per i danni alla persona la CARD opera nei limiti delle micropermanenti ex art. 139 (art. 149 del Codice).
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — sinistro con padre e figlio in auto
Caso 2: Caso Caia — SNC e socio illimitato
Domande frequenti
Il figlio del conducente puo' chiedere il risarcimento se subisce lesioni nell'incidente?
Si' per i danni alla persona. La tutela del trasportato e' principio UE inderogabile (art. 122 comma 2). Per i danni alle cose familiari, vale invece l'esclusione del comma 2.
Se causo un sinistro io stesso e mi faccio male, la mia RCA mi copre?
No per i danni alla persona del conducente responsabile. La copertura RCA tutela terzi e trasportati, non il conducente che ha causato il sinistro. Per tutelare se stessi si stipulano polizze infortuni o garanzia conducente.
Il convivente more uxorio e' equiparato al coniuge?
Si', il comma 2 lett. b) lo cita espressamente. L'equiparazione vale per l'esclusione sui danni alle cose. Non opera per i danni alla persona, dove la tutela del trasportato e' piena.
Vedi anche