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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Prima del contratto il distributore acquisisce dal cliente informazioni utili a valutarne richieste ed esigenze.
  • Il distributore fornisce informazioni oggettive sul prodotto in forma comprensibile.
  • Il contratto proposto deve essere coerente con le richieste ed esigenze del contraente (adeguatezza).
  • Se c'e' consulenza, e' fornita una raccomandazione personalizzata con motivazione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 119-ter D.Lgs. 209/2005 — (Consulenza e norme per le vendite senza consulenza)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi: a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto; e b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.

2. Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente.

3. Se viene offerta una consulenza prima della conclusione del contratto, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

4. Quando un intermediario assicurativo fornisce consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale, lo stesso deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del contraente.

5. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione e tipologie degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle caratteristiche e complessità del contratto offerto e delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all'attività di distribuzione. L'IVASS disciplina altresì con regolamento le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta.))

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Commento

Demands and needs test

L'art. 119-ter introduce nel diritto italiano il c.d. demands and needs test della direttiva IDD: prima della conclusione del contratto, il distributore deve acquisire dal cliente le informazioni utili a identificarne le richieste e le esigenze e deve verificare che il prodotto proposto sia coerente con esse. Non si tratta della suitability MiFID applicabile agli IBIP (art. 121-quater), ma di un test più semplice di adeguatezza che si applica a tutti i prodotti assicurativi.

L'informativa oggettiva sul prodotto

Insieme alla raccolta delle informazioni dal cliente, il distributore fornisce informazioni oggettive sul prodotto in forma comprensibile: caratteristiche essenziali, garanzie, esclusioni, costi, durata. L'obiettivo e' consentire al cliente di prendere una decisione informata. La comprensibilita' e' un parametro funzionale, valutato in base al profilo del cliente: termini tecnici vanno tradotti o spiegati, le tabelle vanno commentate.

Quando c'e' consulenza

Se il distributore fornisce una consulenza prima del contratto, l'obbligo si rafforza: deve fornire una raccomandazione personalizzata con i motivi per cui il prodotto e' ritenuto adatto al cliente. La consulenza e' opzionale (la vendita senza consulenza e' lecita) ma, quando c'e', e' soggetta a regole stringenti: documentabilita', specificita', tracciabilita'.

Consulenza imparziale e personale

Il distributore può qualificarsi come fornitore di consulenza imparziale e personale solo se basa la raccomandazione su un'analisi sufficientemente ampia di prodotti di mercato. La qualifica e' protetta: chi opera per una sola compagnia o una rete limitata non può presentarsi come consulente imparziale. La giurisprudenza ha sanzionato dichiarazioni fuorvianti su questo punto, soprattutto online.

Rapporto con la nullita' relativa

La violazione degli obblighi dell'art. 119-ter non determina di per se' la nullita' del contratto. La giurisprudenza distingue tra norme di validita' e norme di comportamento (Cass. SS.UU. 26724/2007 e 26725/2007): la violazione di queste ultime apre a risarcimento del danno ma non a nullita'. Resta possibile la risoluzione per inadempimento se la violazione e' grave e incide sulla causa concreta del contratto.

Aspetti pratici per il distributore

Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.

Coordinamento con la disciplina del consumatore

Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformita' a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — polizza non adeguata e risarcimento

Caso 2: Caso Caia Broker — auto-qualificazione fuorviante

Domande frequenti

Cosa deve chiedere il distributore al cliente?

Le informazioni utili a identificarne le richieste e le esigenze assicurative: situazione patrimoniale, esigenza assicurativa specifica, esperienza, eta', situazione familiare. Le informazioni vanno raccolte in modo proporzionato al prodotto distribuito.

La consulenza e' obbligatoria?

No. Il distributore puo' vendere senza consulenza, purche' rispetti il demands and needs test base. La consulenza, se c'e', deve essere personalizzata e motivata.

Quando si puo' dire consulente imparziale?

Solo quando si basa la raccomandazione su un'analisi sufficientemente ampia di prodotti di mercato che consenta una valutazione realmente comparativa. Chi opera per una compagnia o una rete limitata non puo' qualificarsi come consulente imparziale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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