Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 223 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo 12, commi 1 , 2 e 4 , gli articoli 24 , 25, commi 1 , 2 e 3 , gli articoli 26 , 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'articolo 24 , del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

In sintesi

  • Rinvio massiccio alle norme cardinali della riscossione tributaria.
  • Disciplina formazione ruolo, cartella, notifica, interessi di mora.
  • Richiamati artt. 17 e 22 D.Lgs. 46/1999, artt. 12, 24-31 DPR 602/1973.
  • Garantisce uniformità procedurale tra crediti erariali e processuali.
Indice dei contenuti

Il ruolo è il documento esecutivo con cui l'amministrazione affida al concessionario la riscossione coattiva. La sua formazione, il contenuto, la consegna, la notifica della cartella e le modalità di pagamento sono disciplinati da norme tributarie consolidate, che l'art. 223 importa integralmente per le spese di giustizia.

Il pacchetto normativo richiamato

Tre testi: il D.Lgs. 46/1999 sul riordino della riscossione (artt. 17, c. 1 e 22 sulla formazione e consegna del ruolo); il DPR 602/1973 (artt. 12 sui contenuti del ruolo, 24-25 sulla cartella, 26 sulla notifica, 28-29 sui pagamenti, 30 sugli interessi di mora, 31 sull'imputazione); il D.Lgs. 112/1999 (art. 24 sulla consegna telematica al concessionario). Insieme costituiscono il quadro operativo della riscossione coattiva moderna.

La cartella di pagamento

È l'atto con cui il debitore viene formalmente chiamato a pagare entro 60 giorni dalla notifica. Contiene gli elementi essenziali del credito (causale, importo, sanzioni, interessi), l'intimazione e l'avviso che, decorso il termine, partira l'esecuzione forzata. La sua notifica segue le forme dell'art. 26 DPR 602/1973: a mezzo posta raccomandata, ufficiale giudiziario, messi notificatori, PEC per i soggetti obbligati.

Gli interessi di mora

L'art. 30 DPR 602/1973 prevede l'applicazione di interessi di mora dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella, al tasso annuo determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. È un meccanismo penalizzante che incentiva il pagamento tempestivo e ristora l'amministrazione del ritardo.

Cross-reference

Si vedano gli articoli citati, l'art. 50 DPR 602/1973 sull'avviso di intimazione, l'art. 19 D.Lgs. 546/1992 per l'impugnabilità in sede tributaria, gli artt. 615-616 c.p.c. per l'opposizione all'esecuzione in sede ordinaria. Per la sospensione, l'art. 39 DPR 602/1973.

Profili difensivi del debitore

Ricevuta la cartella, il debitore ha sessanta giorni per pagare o impugnare. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. va proposta davanti al giudice ordinario per vizi formali della cartella, prescrizione, pagamento avvenuto; per i profili tributari (esistenza del credito, applicazione degli interessi) la competenza è delle Corti di giustizia tributaria. La sospensione cautelare puo essere richiesta contestualmente al ricorso e necessita di fumus e periculum. Le piu frequenti eccezioni riguardano: notifica difforme dall'art. 26 DPR 602/1973, omessa indicazione del responsabile del procedimento (Cass. SS.UU. 22281/2022), motivazione carente sulla composizione del credito, prescrizione decennale dell'imposta o quinquennale degli interessi. Una difesa documentata richiede l'accesso agli atti dell'ufficio impositore e l'estrazione del modello di pagamento.

Per controversie di valore inferiore a 50.000 euro, l'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 imponeva la mediazione tributaria obbligatoria, istituto abrogato dal 2024 ma sostituito da nuove forme di definizione agevolata. Per le cartelle relative a crediti per spese di giustizia, la difesa attiva resta lo strumento principale per ottenere annullamenti o rideterminazioni del debito.

Casi pratici

Caso 1: Notifica della cartella e termine di pagamento

Caso 2: Pagamento parziale e imputazione

Domande frequenti

Cosa è esattamente il 'ruolo'?

È l'elenco analitico dei debitori e delle somme dovute formato dall'amministrazione e consegnato all'agente della riscossione: titolo esecutivo per la cartella di pagamento.

Quanto tempo ho per pagare dopo la notifica?

Sessanta giorni dalla notifica della cartella. Oltre questo termine, partono gli interessi di mora e può essere avviata l'esecuzione forzata.

Come posso opporrmi alla cartella per spese di giustizia?

Dipende dal tipo di credito: per profili tributari serve ricorso alle Corti di giustizia tributaria; per quelli civili, opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice ordinario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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