Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 116-undecies D.Lgs. 209/2005 – (Pubblicazione delle norme di interesse generale)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. L'IVASS rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attività di distribuzione che, nell'interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano, ivi inclusa l'eventuale informativa riguardante l'imposizione di disposizioni più stringenti nei confronti dei distributori nell'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica.

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In sintesi

  • L'IVASS pubblica sul proprio sito le norme italiane di interesse generale applicabili agli intermediari UE.
  • La pubblicazione è presupposto di opponibilità delle norme agli intermediari esteri.
  • L'elenco è aggiornato e accessibile in modo gratuito.
  • L'obbligo recepisce l'art. 11 della direttiva IDD 2016/97/UE.
  • La pubblicità tutela la certezza del diritto nel mercato unico assicurativo.
Indice dei contenuti

Il dovere di pubblicità come strumento di certezza

L'art. 116-undecies impone a IVASS la pubblicazione delle norme di interesse generale individuate ai sensi dell'art. 116-decies. La norma recepisce l'art. 11 della direttiva IDD 2016/97/UE, che pone la pubblicità come condizione di opponibilità delle regole nazionali agli intermediari UE. Senza pubblicazione, l'intermediario estero non può essere ragionevolmente tenuto a conformarsi a regole locali specifiche, salvo quelle di interesse generale ricavabili dal diritto comunitario stesso.

Forma e contenuto della pubblicazione

La pubblicazione avviene sul sito istituzionale di IVASS, nella sezione dedicata alla cooperazione internazionale. L'elenco comprende: testo della norma, fonte normativa, area tematica (informazione, condotta, antiriciclaggio, fiscalità), eventuali atti regolamentari attuativi. Il documento è bilingue (italiano e inglese) per facilitare la consultazione da parte degli intermediari UE.

Aggiornamento

L'elenco è aggiornato in occasione di ogni modifica normativa rilevante. IVASS provvede d'ufficio; gli intermediari possono segnalare omissioni o incoerenze. La data dell'ultimo aggiornamento è visibile in calce al documento per consentire la verifica della vigenza.

Effetti dell'inadempimento

La mancata o tardiva pubblicazione di una norma di interesse generale ne impedisce l'opponibilita' all'intermediario estero. Il principio è affermato dalla giurisprudenza CGUE in materia di trasparenza normativa e di certezza del diritto comunitario (Heinrich C-345/06, 2009). Il giudice nazionale disapplica la norma non pubblicata.

Rapporti con la trasparenza generale dell'azione amministrativa

L'obbligo di pubblicazione si raccorda con la disciplina generale della trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013) e con i poteri regolamentari di IVASS (art. 5 del Codice). La pubblicazione è atto dovuto e non discrezionale: l'omissione integra responsabilità amministrativa dell'Autorita'.

Aspetti pratici per il distributore

Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.

Coordinamento con la disciplina del consumatore

Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformità a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio Vienna Versicherung - disapplicazione per omessa pubblicazione

Caso 2: Caso Caia Bruxelles SA - segnalazione di omissione

Domande frequenti

Dove si trova l'elenco delle norme di interesse generale?

Sul sito istituzionale IVASS, sezione cooperazione internazionale. L'elenco è bilingue italiano/inglese e indica fonte normativa, area tematica e atti attuativi.

La norma non pubblicata è opponibile?

No. La mancata pubblicazione ne impedisce l'opponibilita' agli intermediari UE. Il giudice nazionale disapplica la norma non pubblicata, in linea con la giurisprudenza CGUE sulla trasparenza.

Chi cura l'aggiornamento dell'elenco?

IVASS d'ufficio, in occasione di ogni modifica normativa rilevante. Gli intermediari possono segnalare omissioni; la data dell'ultimo aggiornamento è indicata in calce al documento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 23 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.