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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Definito l'importo, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento.
  • L'invito contiene l'avvertenza dell'iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento.
  • La notifica avviene ex artt. 137 e ss. c.p.c. entro un mese dal passaggio in giudicato.
  • Il debitore ha un mese per pagare dall'avvenuta notifica.
  • Entro dieci giorni dal pagamento va depositata la ricevuta in ufficio.

Testo dell'articoloVigente

Art. 212 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo . . . , l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.

2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, . . . , l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell' articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile , dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento.

3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.(12)

Commento

L'articolo 212 disciplina il cuore della procedura di recupero: l'invito al pagamento, atto con cui l'ufficio comunica formalmente al debitore l'esistenza del debito e fissa il termine per l'adempimento spontaneo. È fase essenziale, garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa del debitore.

Funzione dell'invito al pagamento

L'invito al pagamento non è una pretesa nuova ma la notifica ufficiale di un debito già accertato dal giudice. Consente al debitore di pagare spontaneamente evitando la procedura coattiva, con risparmio di aggi di riscossione e interessi di mora che caratterizzano la fase esattoriale.

Termine per la notifica

L'ufficio deve chiedere la notifica entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla definitività del provvedimento. È termine sollecitatorio per l'amministrazione: il mancato rispetto non rende invalida la procedura ma può rilevare ai fini di responsabilità del funzionario.

Forma della notifica

La notifica avviene secondo le regole degli artt. 137 e ss. c.p.c.: a mani del destinatario o, in subordine, con le forme di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c. (consegna a familiare convivente, deposito in casa comunale). Per i debitori difficili da rintracciare si applicano le forme della notifica per pubblici proclami.

Termine per il pagamento

Il debitore ha un mese dalla notifica per pagare. È termine breve, coerente con la natura erariale del credito e con l'esigenza di accelerare gli incassi statali. Decorso inutilmente, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo ex art. 213.

Deposito della ricevuta

Pagato il debito, il debitore deve depositare la ricevuta in ufficio entro dieci giorni. È adempimento necessario per chiudere la procedura: senza deposito, l'ufficio potrebbe ritenere il pagamento non avvenuto e procedere all'iscrizione a ruolo, con conseguenti contenziosi per indebita riscossione.

Profilo strategico per la difesa: l'invito al pagamento è momento utile per valutare una proposta di transazione fiscale, ove ammessa, o un piano di rientro concordato. La fase amministrativa è più flessibile di quella esattoriale e l'ufficio può negoziare modalità di pagamento sostenibili. Per il debitore con difficoltà economiche, attivarsi in questa fase evita gli aggi di riscossione e gli interessi di mora che caratterizzano la successiva fase di cartella esattoriale. La notifica dell'invito interrompe il termine di prescrizione decennale e fa decorrere nuovo termine. Per il difensore è essenziale verificare la regolarità formale della notifica (corretta indicazione del destinatario, completezza dei dati, sottoscrizione del funzionario abilitato), poiché vizi anche solo procedurali possono fondare opposizione vittoriosa.

Le pronunce della Corte di cassazione hanno chiarito che la notifica viziata può essere sanata dalla costituzione del debitore con piena conoscenza dell'atto, ma sempre nei limiti del rispetto del diritto di difesa effettivo.

Casi pratici

Caso 1: Tizio paga entro il termine

Caso 2: Caio ignora l'invito

Domande frequenti

Cosa succede se ricevo l'invito ma ritengo non dovuto?

È ammessa opposizione davanti al giudice competente. Per il civile è il giudice ordinario; per il penale il giudice dell'esecuzione. L'opposizione non sospende automaticamente la riscossione: occorre apposita istanza al giudice.

Posso rateizzare l'importo?

Sì, presentando istanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione una volta iscritto il credito a ruolo. In fase di invito al pagamento ex art. 212 non è prevista rateazione legale, ma la prassi consente accordi con l'ufficio.

Se non deposito la ricevuta cosa rischio?

L'ufficio potrebbe procedere all'iscrizione a ruolo nonostante il pagamento. Per evitare il rischio è essenziale depositare la ricevuta entro dieci giorni, conservando copia per eventuali contenziosi futuri.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.