- La reiscrizione dopo radiazione richiede cinque anni di intervallo.
- Per la cancellazione da condanna serve la riabilitazione penale o civile.
- La cancellazione per mancato contributo richiede il pagamento integrale degli arretrati.
- I requisiti dell'art. 110 (o 111, 112) devono essere nuovamente accertati.
Testo dell'articoloVigente
Art. 114 D.Lgs. 209/2005 — Reiscrizione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((
1. 1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro: a) in caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile, una volta ottenuta la riabilitazione; b) in caso di cancellazione derivante da fallimento, quando siano venute meno le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento.
))
2. L'intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non aver provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, può esservi nuovamente iscritto purché provveda al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.
4. Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone fisiche, l'idoneità già conseguita ai sensi dell'articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi dell'articolo 111, commi 2 e 4.
Commento
La logica della reiscrizione
L'art. 114 cod. ass. disciplina la possibilità di rientrare nel RUI dopo una cancellazione. Il legislatore non considera la cancellazione come una sanzione definitiva: il professionista che ne abbia rimosso le cause può rientrare nell'attività. La norma scandisce tempi e modalità diverse a seconda della causa di cancellazione, in modo proporzionato alla gravità.
Reiscrizione dopo radiazione
Il comma 1 fissa il regime più rigoroso per la radiazione, ossia per la sanzione disciplinare più grave. La reiscrizione richiede il decorso di almeno cinque anni dalla cancellazione e la sussistenza dei requisiti degli artt. 110, 111 e 112 cod. ass. Il quinquennio decorre dalla cancellazione effettiva, non dal provvedimento sanzionatorio. È un tempo lungo, coerente con la gravità della radiazione, che assicura un periodo di reale interruzione dell'attività professionale.
Reiscrizione dopo condanna penale
La lettera a) del comma 1 (parte finale) introduce una disciplina specifica per la cancellazione conseguente a condanna irrevocabile. La reiscrizione è subordinata all'ottenimento della riabilitazione (artt. 178 e seguenti c.p.). La riabilitazione cancella le pene accessorie e gli effetti penali della condanna; la legge assicurativa la considera condizione sufficiente per il rientro nell'attività, presupponendo la rieducazione del soggetto.
Reiscrizione dopo fallimento
La lettera b) disciplina la cancellazione da fallimento (oggi liquidazione giudiziale ai sensi del CCII). La persona fisica può essere reiscritta quando siano venute meno le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento, ossia con la chiusura della procedura ai sensi degli artt. 233 e seguenti CCII (corrispondenti all'art. 142 l. fall. abrogata) e con l'eventuale riabilitazione. È una soluzione che riflette il principio del fresh start del diritto concorsuale moderno.
Reiscrizione dopo inadempimenti contributivi
Il comma 2 disciplina la cancellazione per mancato versamento del contributo di vigilanza: la reiscrizione è subordinata al pagamento integrale degli importi non corrisposti fino al momento della cancellazione. Il comma 3 considera la cancellazione del broker per mancato contributo al Fondo di garanzia (art. 115): anche qui, il presupposto della reiscrizione è il pagamento degli arretrati. È una disciplina coerente: la cessazione della causa coincide con l'adempimento dell'obbligo non onorato. Il procedimento di reiscrizione segue le forme dell'art. 109 cod. ass. e del regolamento IVASS, con verifica integrale dei requisiti. Sul piano pratico, l'intermediario deve presentare una nuova domanda all'Organismo, allegare la documentazione richiesta e attendere l'esame dell'istruttoria. Il provvedimento di diniego è impugnabile davanti al TAR Lazio ai sensi dell'art. 326 cod. ass.
Profili pratici della nuova istruttoria
L'intermediario che intende reiscriversi deve dimostrare la sussistenza attuale dei requisiti: l'onorabilità non è più presunta una volta superata l'iscrizione iniziale, ma va riprovata. Per la sezione A serve la nuova prova di idoneità (salvo che il regolamento IVASS preveda equipollenze in caso di breve interruzione), la polizza RC professionale efficace e l'eventuale aggiornamento formativo. Per le società serve la documentazione antimafia aggiornata e l'attestazione dell'assenza di procedure concorsuali. L'istruttoria si chiude tipicamente entro qualche settimana, in linea con i tempi di accoglimento delle prime iscrizioni.
Casi pratici
Caso 1: Reiscrizione dopo riabilitazione
Caso 2: Pagamento integrale degli arretrati
Domande frequenti
Quanto tempo deve passare dopo la radiazione?
Almeno cinque anni dalla cancellazione effettiva. Il termine è perentorio e non può essere abbreviato.
La riabilitazione penale è sufficiente per rientrare?
Sì, in caso di cancellazione conseguente a condanna irrevocabile. La riabilitazione cancella gli effetti penali e consente la reiscrizione, previa verifica degli altri requisiti.
Servono nuovi esami in caso di reiscrizione?
Dipende dal tempo trascorso e dalla disciplina vigente al momento della reiscrizione. Il regolamento IVASS 40/2018 disciplina gli aggiornamenti formativi necessari.
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