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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 106 definisce l'attività di distribuzione assicurativa secondo la direttiva IDD.
  • Vi rientrano consulenza, proposizione, conclusione e gestione dei contratti.
  • Sono incluse anche le piattaforme di comparazione e di confronto online.
  • La distribuzione riassicurativa è disciplinata in modo speculare al comma 2.

Testo dell'articoloVigente

Art. 106 D.Lgs. 209/2005 — (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.

2. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

))

Commento

L'attuazione della IDD nel diritto italiano

L'art. 106 cod. ass., nella versione riscritta in attuazione della direttiva (UE) 2016/97 (Insurance Distribution Directive), definisce l'attività di distribuzione assicurativa in termini ampi e dinamici. Rispetto alla previgente disciplina sull'intermediazione, il legislatore europeo ha voluto un perimetro inclusivo che intercettasse tutti i canali attraverso cui il cliente entra in contatto con il prodotto: dall'agente tradizionale al sito di comparazione, dal broker indipendente al bancassurance, dal dipendente dell'impresa al collaboratore esterno.

Le quattro attività tipiche

Il comma 1 elenca quattro attività ricomprese nella distribuzione: la consulenza (art. 1, comma 1, lettera m-ter, cod. ass.), che fornisce raccomandazioni personalizzate; la proposta di contratti; il compimento di atti preparatori alla conclusione; la conclusione vera e propria. A queste si aggiunge la collaborazione alla gestione e all'esecuzione dei contratti, in particolare in caso di sinistro. Il legislatore ha voluto chiarire che anche la gestione sinistri rientra nella distribuzione: una scelta importante che attrae nei controlli sulla qualità anche i fasi successive alla vendita.

Comparatori, classifiche e sconti

La norma include esplicitamente la fornitura di informazioni su uno o più contratti tramite siti internet o altri mezzi, la predisposizione di classifiche di prodotti assicurativi, il confronto fra prezzi e prodotti, lo sconto sul premio. È la rappresentazione normativa dell'ecosistema digitale: l'art. 106 attrae nella distribuzione i comparatori online (Facile.it, Segugio.it, Prima.it nella sua dimensione di confronto), purché il cliente sia messo in condizione di stipulare il contratto direttamente o indirettamente tramite il sito o lo strumento.

La distribuzione riassicurativa

Il comma 2 estende lo schema alla riassicurazione, includendovi anche l'attività svolta direttamente da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario. È una previsione coerente con la struttura del mercato della riassicurazione, in cui i rapporti diretti fra cedente e riassicuratore sono frequenti e con strumenti contrattuali (trattati XL, quota share) la cui complessità tecnica giustifica l'applicazione delle regole IDD.

Conseguenze sistematiche

La nozione ampia ha conseguenze pratiche immediate. Tutti i soggetti che svolgono una di queste attività in via professionale devono essere iscritti al RUI (art. 109 cod. ass.) o operare come dipendenti di impresa o di intermediario iscritto. Sono soggetti agli obblighi di informazione precontrattuale (artt. 119 e seguenti cod. ass.), alla valutazione di adeguatezza e appropriatezza, alla disciplina POG (Product Oversight Governance) di cui all'art. 30-decies. La violazione della disciplina espone a sanzioni amministrative significative (artt. 324 e seguenti cod. ass.), a misure di intervento IVASS e, nei casi gravi, alla cancellazione dal registro.

Casi pratici

Caso 1: Sito di comparazione

Caso 2: Gestione sinistri esternalizzata

Domande frequenti

Un comparatore online è soggetto alla disciplina della distribuzione?

Sì, se il cliente è in grado di stipulare il contratto direttamente o indirettamente tramite il sito o altri mezzi. La consulenza informativa è inclusa nella distribuzione ex art. 106.

La gestione sinistri rientra nella distribuzione?

Sì. La norma include la collaborazione alla gestione ed esecuzione dei contratti, segnatamente in caso di sinistri.

Come si distingue la distribuzione riassicurativa?

Il comma 2 estende lo schema alla riassicurazione, anche quando svolta direttamente dall'impresa di riassicurazione senza intermediario.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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