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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina il recupero delle somme erogate per errore.
  • Le somme non ascrivibili a responsabilita' del concessionario sono recuperate dal beneficiario via ruolo.
  • Le somme ascrivibili al concessionario o all'ufficio postale sono escluse dagli ordinativi.
  • Si applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 237/1997, articolo 14.
  • Garantisce il corretto rientro dell'erario in caso di pagamenti irregolari.

Testo dell'articoloVigente

Art. 187 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento.

2. Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora già comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall' articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , negli ordinativi di pagamento successivi.

Commento

L'articolo 187 disciplina il recupero delle somme indebitamente pagate, distinguendo le ipotesi di responsabilita' del beneficiario da quelle imputabili al concessionario o all'ufficio postale. La norma chiude il ciclo della rendicontazione mensile con il meccanismo di rientro dell'erario.

Recupero verso il beneficiario

Il comma 1 riguarda le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilita' del concessionario o dell'ufficio postale: tipicamente, errori della cancelleria nella liquidazione (importi superiori a quelli effettivamente dovuti, doppio pagamento, beneficiario non legittimato). In questi casi, l'ufficio che ha disposto il pagamento procede al recupero verso il beneficiario tramite iscrizione a ruolo, secondo le procedure ordinarie della riscossione coattiva (DPR 602/1973).

Recupero verso il concessionario o Poste

Il comma 2 riguarda le somme ascrivibili a responsabilita' del concessionario o dell'ufficio postale: errori nell'esecuzione del pagamento (accreditamento a soggetto sbagliato, importo errato per errore dell'operatore, mancata verifica dell'identita'). In questi casi, le somme sono escluse dagli ordinativi di pagamento del funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi.

La rettifica e le sanzioni

Se le somme indebitamente erogate dal concessionario sono già state comprese in ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi e maggiorate dalle sanzioni previste dall'articolo 14 del d.lgs. 237/1997. La sanzione e' meccanismo afflittivo che incentiva la diligenza del concessionario: l'errore non solo non viene pagato dall'erario ma comporta penalita' economica.

Funzione di chiusura del ciclo

L'articolo completa il ciclo dei pagamenti: rendicontazione (art. 182), riscontro ed ordinativi (art. 183), versamenti tributari (art. 184), recupero degli errori (art. 187). Il meccanismo garantisce la corretta gestione delle risorse pubbliche e la responsabilizzazione di tutti gli attori della filiera amministrativa.

Cross-reference

L'articolo si coordina con l'articolo 181 (mancati accreditamenti), con l'articolo 182 (prospetto riepilogativo), con l'articolo 183 (ordinativi del funzionario delegato), con il DPR 602/1973 (riscossione coattiva), con l'articolo 14 d.lgs. 237/1997 (sanzioni al concessionario). La giurisprudenza tributaria e contabile ha occasionalmente esaminato controversie sull'imputazione dell'errore (cancelleria, concessionario, ufficio postale): in tali casi la prova della responsabilita' e' a carico dell'amministrazione che procede al recupero. La progressiva digitalizzazione del sistema, con verifiche automatiche delle coordinate IBAN e dei dati anagrafici, sta riducendo l'incidenza degli errori imputabili agli ausiliari del pagamento, spostando la prevenzione delle anomalie sulla fase di compilazione del modello da parte della cancelleria. Resta significativa la funzione dell'articolo 187 come garanzia di equilibrio fra le posizioni dei soggetti coinvolti e di tutela dell'erario.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Errore della cancelleria

Caso 2: Caso 2 — Errore del concessionario

Domande frequenti

Cosa succede se ho ricevuto un pagamento errato per troppo?

L'ufficio che ha disposto il pagamento procede al recupero della somma in piu' tramite iscrizione a ruolo, secondo le procedure ordinarie della riscossione coattiva.

Cosa succede se l'errore e' del concessionario?

Le somme sono escluse dagli ordinativi del funzionario delegato. Il concessionario subisce inoltre le sanzioni previste dall'articolo 14 del d.lgs. 237/1997, oltre alla perdita dei compensi.

Chi prova l'imputabilita' dell'errore?

L'amministrazione che procede al recupero. La distinzione fra errore della cancelleria, del concessionario o dell'ufficio postale e' determinante per individuare il soggetto verso cui agire.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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