- Le compagnie italiane che controllano una o più società redigono il bilancio consolidato in IFRS.
- L'obbligo si estende alle imprese di partecipazione assicurativa controllanti compagnie estere o italiane.
- Vale anche per le imprese di partecipazione finanziaria mista con prevalenza assicurativa.
- Le controllate da consolidare sono individuate dall'art. 26 D.Lgs. 127/1991.
- Il consolidato applica obbligatoriamente i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Testo dell'articoloVigente
Art. 95 D.Lgs. 209/2005 — Imprese obbligate
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica … che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.
2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.
2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 .
3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell' articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 .
Commento
Perimetro del consolidato assicurativo
L'art. 95 individua i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato secondo gli IFRS. Tre categorie: (1) compagnie italiane che controllano una o più società; (2) imprese di partecipazione assicurativa con sede in Italia controllanti compagnie ovunque costituite; (3) imprese di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia, controllanti compagnie, quando il settore assicurativo è quello di maggiori dimensioni del conglomerato finanziario. La triplice individuazione cattura le diverse forme organizzative dei gruppi assicurativi: gruppi industriali con capogruppo compagnia, holding settoriali, conglomerati finanziari misti.
Imprese di partecipazione assicurativa
L'impresa di partecipazione assicurativa (insurance holding company) è la società che ha come oggetto principale l'acquisizione e gestione di partecipazioni in compagnie. Pur non esercitando direttamente l'attività assicurativa, è soggetta a vigilanza supplementare e a obblighi di consolidamento. La definizione tecnica è data dall'art. 1 cod. ass. e si raccorda con quella europea Solvency II. Le holding pure delle compagnie hanno funzione di vertice del gruppo e di interlocuzione con i mercati finanziari, talvolta quotate in luogo delle stesse compagnie operative.
Conglomerati finanziari misti
Il comma 2-bis estende l'obbligo alle imprese di partecipazione finanziaria mista, definite dal D.Lgs. 142/2005 di recepimento della direttiva sui conglomerati finanziari. Si tratta di società poste al vertice di gruppi che combinano attività bancaria, assicurativa e di intermediazione mobiliare. L'inclusione nel perimetro del consolidato assicurativo opera quando il settore assicurativo è quello prevalente nel conglomerato, determinato secondo criteri quantitativi (attivi, ricavi, requisiti patrimoniali). Diversamente, l'obbligo principale di consolidato segue il settore prevalente alternativo.
Definizione di controllata
Il comma 3 richiama l'art. 26 D.Lgs. 127/1991 per individuare le controllate da consolidare. Sono incluse: società in cui la controllante dispone della maggioranza dei voti; società in cui esercita influenza dominante per accordi o clausole statutarie; società controllate in virtù di contratti o clausole di direzione. La definizione è coerente con la nozione allargata di controllo dell'art. 72 cod. ass., garantendo continuità tra le discipline. Le società controllate sono consolidate con il metodo integrale; le collegate (influenza notevole, art. 36 D.Lgs. 127/1991) con il metodo del patrimonio netto; le joint venture secondo IFRS 11.
Obbligo di applicare gli IFRS
Il bilancio consolidato delle imprese di cui all'art. 95 è obbligatoriamente redatto secondo gli IFRS, in coerenza con il regolamento UE 1606/2002. L'obbligo si estende anche alle compagnie capogruppo non quotate, in deroga al regime ordinario delle imprese italiane non quotate. La scelta del legislatore italiano è stata di estendere l'obbligo IFRS a tutte le compagnie del settore con consolidato, per garantire trasparenza e confrontabilità nei mercati finanziari europei. Le società consolidate possono restare individualmente su principi nazionali, ma confluiscono nel consolidato secondo i criteri IFRS, con prevalente impatto IFRS 17 sui contratti assicurativi.
Casi pratici
Caso 1: Gruppo con compagnia capogruppo
Caso 2: Holding assicurativa quotata
Domande frequenti
Una compagnia che controlla una società è sempre obbligata al consolidato?
Sì, se ha sede legale in Italia e controlla almeno una società ex art. 26 D.Lgs. 127/1991, redige il consolidato secondo gli IFRS.
Le holding pure di compagnie sono soggette al consolidato?
Sì, in quanto imprese di partecipazione assicurativa con sede in Italia controllanti compagnie ovunque costituite, ai sensi del comma 2.
Quando un conglomerato finanziario misto consolida secondo il cod. ass.?
Quando il settore assicurativo è prevalente nel gruppo, determinato secondo i criteri quantitativi del D.Lgs. 142/2005.
Vedi anche