In sintesi
- La liquidazione delle spese del T.U. è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio.
- La competenza del funzionario opera in via generale, salvo attribuzione espressa al magistrato.
- L'ordine di pagamento è atto amministrativo soggetto al regime ordinario di impugnazione.
- La regola assicura speditezza nella gestione contabile della giustizia.
Testo dell'articoloVigente
Art. 165 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 165 stabilisce una regola di competenza generale: chi liquida le spese di giustizia è il funzionario addetto all'ufficio, non il magistrato. La norma valorizza la separazione fra funzioni giurisdizionali e funzioni amministrative, riservando al giudice solo le ipotesi in cui la legge gli attribuisce espressamente la competenza.
Il funzionario competente
Per "funzionario addetto all'ufficio" si intende il personale amministrativo della cancelleria o della segreteria, individuato secondo l'ordinamento dell'ufficio. Si tratta tipicamente del direttore amministrativo, del funzionario giudiziario o del cancelliere esperto, cui spetta la responsabilità della contabilità dell'ufficio. La scelta operativa interna ricade sulla persona dotata di adeguata qualifica e competenza tecnica.
L'ordine di pagamento
Lo strumento previsto dalla norma è l'ordine di pagamento, atto amministrativo che dispone l'esborso a favore del beneficiario indicato (ufficiale giudiziario, ausiliario, testimone, custode). L'ordine contiene gli elementi essenziali: numero del procedimento, causale del pagamento, importo, beneficiario, eventuali ritenute fiscali e previdenziali. Una volta emesso, l'ordine attiva il flusso di pagamento tramite il sistema informativo della giustizia.
Eccezioni: competenza del magistrato
La regola del funzionario cede in tutte le ipotesi in cui la legge attribuisce espressamente al magistrato la competenza liquidatoria. È il caso degli artt. 168 (liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia con decreto motivato del magistrato), 168-bis (intercettazioni), 169 (demolizione di opere abusive). In queste ipotesi il magistrato emette un decreto di pagamento, atto giurisdizionale soggetto a regime di opposizione specifico (art. 170).
Ragioni della separazione
La separazione fra funzioni risponde a due esigenze: alleggerire il carico di lavoro del magistrato, che deve concentrare l'attività su decisioni giurisdizionali, e assicurare uniformità contabile, demandando le valutazioni tecniche a personale amministrativo dedicato. Il magistrato interviene solo quando la liquidazione presenta margini di discrezionalità giurisdizionale, ad esempio per la quantificazione dell'onorario di un perito.
Profili di tutela
L'ordine di pagamento del funzionario è impugnabile secondo le regole degli atti amministrativi (ricorso gerarchico, ricorso al TAR per profili di legittimità). Il beneficiario insoddisfatto può promuovere le azioni di accertamento del credito davanti al giudice ordinario. La distinzione fra atti del funzionario e decreti del magistrato si riflette anche sui termini e sulle forme dell'impugnazione, di cui occorre tenere conto in sede di reazione processuale.
Rapporti con la riforma Cartabia
Il processo di efficientamento avviato con la riforma Cartabia ha valorizzato il ruolo del personale amministrativo specializzato, anche per la liquidazione delle spese. L'art. 165 resta la base normativa di questa attribuzione, integrata oggi dai sistemi informativi della giustizia che automatizzano larga parte del flusso di liquidazione e pagamento.
Casi pratici
Caso 1: Tizio testimone indigente
Caso 2: Caio perito incaricato
Domande frequenti
Chi liquida le spese di giustizia in via ordinaria?
Il funzionario addetto all'ufficio, mediante ordine di pagamento, salvo che la legge attribuisca espressamente la competenza al magistrato.
Quando interviene il magistrato?
Nei casi previsti dagli artt. 168, 168-bis e 169 (ausiliari, custodi, intercettazioni, demolizioni), con decreto motivato.
L'ordine di pagamento è impugnabile?
Sì, secondo il regime degli atti amministrativi (ricorso gerarchico o al TAR per la legittimità).
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