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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS può chiedere ai partecipanti qualificati una dichiarazione responsabile su rapporti finanziari e operativi.
  • La dichiarazione deve indicare misure e impegni per garantire l'autonomia dell'impresa.
  • Il contenuto e i termini sono fissati da IVASS in via generale o particolare.
  • In caso di rifiuto, dichiarazioni false o disattese, IVASS può sospendere il voto.
  • La misura presuppone un pregiudizio alla sana e prudente gestione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 75 D.Lgs. 209/2005 — Protocolli di autonomia

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l' IVASS può richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68 nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, … , una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall'Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l'entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l'autonomia dell'impresa.

2. L' IVASS può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Commento

Funzione del protocollo di autonomia

I protocolli di autonomia sono uno strumento di soft regulation che impone ai partecipanti qualificati di documentare i propri legami con la compagnia e di impegnarsi formalmente a preservarne l'indipendenza gestionale. La logica è quella della prevenzione dei conflitti di interesse: un socio rilevante con interessi industriali, finanziari o commerciali confliggenti potrebbe orientare la compagnia verso scelte non prudenziali. Il protocollo formalizza i presidi (separazione dei flussi informativi, divieto di influenza su operazioni con parti correlate, governance dedicata).

Contenuto della dichiarazione

La dichiarazione responsabile riguarda due profili. Il primo è descrittivo: natura ed entità dei rapporti finanziari e operativi tra il partecipante e la compagnia, includendo finanziamenti, garanzie, contratti di servizio, operazioni infragruppo. Il secondo è programmatico: misure e impegni concreti per garantire l'autonomia, come l'astensione su delibere in conflitto, l'adozione di policy sulle parti correlate, la nomina di amministratori indipendenti. IVASS pubblica linee guida che orientano la redazione di tali protocolli, ispirate ai principi Solvency II sulla governance.

Discrezionalità di IVASS

L'art. 75 attribuisce a IVASS un potere discrezionale ampio: può richiedere il protocollo in ogni momento, fissarne il contenuto in via generale (regolamento) o particolare (richiesta ad hoc), valutare l'adeguatezza degli impegni. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la discrezionalità è tecnica e va esercitata con motivazione adeguata, in linea con il principio di proporzionalità: maggiore è il rischio reputazionale o finanziario del partecipante, più stringenti possono essere i contenuti richiesti.

Conseguenze della violazione

Il comma 2 prevede tre fattispecie sanzionabili: rifiuto della dichiarazione, comunicazione di dati falsi, mancato rispetto degli impegni assunti. In tutti questi casi IVASS può sospendere il diritto di voto, ma solo se accerta un pregiudizio alla sana e prudente gestione. Non basta la violazione formale: serve la dimostrazione che la condotta del partecipante mette concretamente a rischio la stabilità dell'impresa. La sanzione amministrativa pecuniaria, eventualmente cumulata, resta autonoma.

Coordinamento con altre discipline

I protocolli di autonomia ex art. 75 cod. ass. dialogano con: la disciplina delle operazioni con parti correlate (regolamento IVASS 30/2016), la governance Solvency II (sistema di controllo interno e gestione del rischio), la normativa antiriciclaggio (titolarità effettiva), l'art. 2497 c.c. sulla direzione e coordinamento. Le compagnie devono integrare i protocolli ricevuti dai propri azionisti rilevanti nelle proprie procedure interne e nei flussi informativi al board.

Profili processuali

Il provvedimento di sospensione del voto è impugnabile davanti al TAR del Lazio entro sessanta giorni. La giurisprudenza amministrativa richiede a IVASS una motivazione puntuale sull'accertamento del pregiudizio alla sana e prudente gestione, non bastando il mero richiamo alla violazione formale. Il sindacato del giudice amministrativo si estende alla proporzionalità della misura, alla congruità dell'istruttoria, all'adeguatezza del contraddittorio procedimentale. Sentenze ricorrenti hanno annullato provvedimenti carenti su questi profili, restituendo all'autorità l'onere di completare l'istruttoria.

Casi pratici

Caso 1: Holding industriale come socio assicurativo

Caso 2: Disatteso impegno di astensione

Domande frequenti

Quando IVASS può richiedere il protocollo di autonomia?

In ogni momento, ai titolari di partecipazioni qualificate ex art. 68; la richiesta può essere generale o particolare e motivata da specifiche esigenze di vigilanza.

Cosa deve contenere la dichiarazione del partecipante?

Natura ed entità dei rapporti finanziari e operativi con la compagnia e gli impegni concreti per garantirne l'autonomia gestionale.

Quali sanzioni per chi rifiuta o disattende il protocollo?

Sospensione del diritto di voto e sanzioni amministrative pecuniarie; la sospensione richiede l'accertamento di pregiudizio alla sana e prudente gestione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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