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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Presso gli uffici competenti sono tenuti tre registri distinti.
  • Il primo registra le spese effettivamente pagate dall'erario.
  • Il secondo registra le spese prenotate a debito.
  • Il terzo registra i crediti da recuperare e le loro vicende successive.
  • La separazione fra registri rispecchia le fasi del rapporto economico: esborso, iscrizione, recupero del credito.

Testo dell'articoloVigente

Art. 161 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. 1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri: a) registro delle spese pagate dall'erario; b) registro delle spese prenotate a debito; c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.

Commento

L'art. 161 attua il principio di annotazione previsto dall'art. 160 articolandolo in tre registri distinti che riproducono, in chiave contabile, le tre fasi del rapporto fra erario e procedura: esborso, iscrizione e recupero. La separazione è funzionale a una lettura chiara della posizione economica della singola procedura e dell'andamento generale degli uffici.

Il registro delle spese pagate

La lettera a) impone la tenuta di un registro in cui sono annotate le spese che l'erario ha effettivamente esborsato: indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, compensi degli ausiliari, costi di custodia, oneri di pubblicità, indennità ai testimoni in stato di indigenza. Per ciascuna voce vanno indicati gli estremi del provvedimento di liquidazione, il beneficiario, la causale e il numero del procedimento.

Il registro delle spese prenotate

La lettera b) si occupa delle voci iscritte ma non pagate: contributo unificato non versato per ipotesi di prenotazione, imposte di registro e di bollo sulle sentenze, spese forfettizzate per notificazioni d'ufficio. La logica è quella di documentare un debito sospeso, che diverrà esigibile o sarà cancellato a seconda dell'esito del processo. Il registro è la fonte primaria per la quantificazione del recupero verso il soccombente.

Il registro dei crediti

La lettera c) introduce un registro orientato al recupero: vi confluiscono i crediti che, conclusa la procedura, lo Stato vanta verso parti private (in genere il condannato alle spese o all'imposta) o verso altre amministrazioni. Le successive vicende — riscossioni parziali, rateizzazioni, transazioni, sgravi, prescrizioni — vanno tutte annotate per mantenere aggiornata la posizione. È il registro più dinamico, perché segue l'effettiva esigibilità del credito nel tempo.

Uffici competenti

La norma rinvia agli "uffici che svolgono le relative funzioni": tipicamente le cancellerie degli uffici giudiziari, sia civili che penali, e gli uffici equiparati nel processo amministrativo, contabile e tributario. Ciascun ufficio tiene i registri per le procedure di propria competenza, evitando duplicazioni. Il coordinamento avviene mediante codici univoci di procedimento.

Forma e supporto

Pur essendo la norma neutra rispetto al supporto, oggi prevalgono i registri telematici gestiti dal sistema SIAMM (Sistema informatico delle ammende), che dialogano con i sistemi della riscossione (SIAMC) e con il bilancio dello Stato. Il decreto dirigenziale richiamato dall'art. 163 individua i modelli operativi. Il registro cartaceo residua come strumento di backup o per uffici minori non integrati nella rete informatica.

Funzione integrata dei tre registri

I tre registri non operano isolatamente: ogni voce annotata in uno di essi ha riflessi sugli altri. Una spesa anticipata annotata nel registro pagamenti genera, se la parte è condannata, una posta nel registro crediti; una prenotazione a debito iscritta nel registro spese prenotate confluisce, allo stesso modo, nei crediti al momento della liquidazione finale. La lettura combinata dei registri offre un quadro completo della posizione economica del procedimento.

Casi pratici

Caso 1: Tizio: tre registri nello stesso procedimento

Caso 2: Caio: aggiornamento del registro crediti

Domande frequenti

Quanti registri esistono per le spese di giustizia?

Tre: registro delle spese pagate dall'erario, registro delle spese prenotate a debito, registro dei crediti da recuperare.

Chi è tenuto a curare la tenuta dei registri?

Gli uffici giudiziari (cancellerie) per i procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari di propria competenza.

I registri sono cartacei o telematici?

Prevalentemente telematici, gestiti dal sistema SIAMM. Il cartaceo residua per casi marginali o come backup.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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