In sintesi
- I procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori stranieri non accompagnati sono esenti dalle spese.
- L'esenzione opera per le spese previste dall'art. 131, comma 2 (oneri di anticipazione standard).
- Il richiamo normativo è all'art. 19, c. 5, del D.Lgs. 142/2015 sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
- La norma rimuove un ostacolo economico in procedimenti che tutelano soggetti particolarmente vulnerabili.
Testo dell'articoloVigente
Art. 159-bis D.P.R. 115/2002 — (Disposizioni speciali per i procedimenti per l’apertura delle tutele dei minori non accompagnati)
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
((1. I procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati ai sensi dell' articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , sono esenti dalle spese previste dall'articolo 131, comma 2.)) ((95))
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Commento
L'art. 159-bis introduce un'esenzione mirata in favore dei procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori stranieri non accompagnati. La norma riflette una scelta di policy: rimuovere ogni ostacolo economico-procedurale in vicende che riguardano la protezione di soggetti particolarmente vulnerabili, presenti sul territorio dello Stato senza adulti di riferimento.
I minori stranieri non accompagnati
Per minore straniero non accompagnato si intende, ai sensi della L. 47/2017 e del D.Lgs. 142/2015, il minore di età non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovi sul territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili. La nomina del tutore è un passaggio cruciale per l'esercizio dei diritti del minore, dall'accesso al sistema scolastico alla titolarità di pratiche di protezione internazionale.
L'art. 19, c. 5, D.Lgs. 142/2015
La disposizione richiamata regola la procedura di nomina del tutore presso il tribunale per i minorenni o, dopo le riforme più recenti, presso il giudice tutelare. La procedura è camerale, normalmente promossa dai servizi sociali o dalla questura, e si conclude con un decreto che designa la persona o l'ente affidatario della tutela.
L'oggetto dell'esenzione
L'art. 159-bis esenta questi procedimenti dalle spese previste dall'art. 131, comma 2, del T.U. — cioè dalle voci di anticipazione standard che graverebbero sulle parti del procedimento camerale (diritti, indennità, oneri di notificazione). La scelta tecnica è coerente con il modello di "porte aperte" agli interessi del minore: l'eventuale richiesta di un esborso scoraggerebbe l'attivazione tempestiva delle tutele.
Profili operativi
L'esenzione opera ex lege: la cancelleria non richiede pagamenti e annota la non debenza nei registri. Resta fermo il regime ordinario del patrocinio a spese dello Stato per gli eventuali difensori designati nei subprocedimenti collegati (impugnazioni, opposizioni). La norma non incide sulle altre componenti del processo di protezione (asilo, status di rifugiato), che seguono le rispettive discipline speciali e i rispettivi regimi di esenzione.
Effetti sistemici
La disposizione si inserisce in un complesso normativo di tutela del minore straniero non accompagnato che comprende, oltre alla L. 47/2017, le linee guida ministeriali sull'accoglienza, le procedure di accertamento dell'età e la rete dei tutori volontari istituita presso le autorità garanti per l'infanzia. L'esenzione di spese contribuisce a una rapida apertura delle tutele e a evitare zone grigie in cui il minore resta sostanzialmente privo di rappresentanza.
Profili sistemici di tutela del minore
L'esenzione dialoga con il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, con i Garanti regionali e con la rete dei tutori volontari prevista dalla L. 47/2017. La gratuità della procedura, insieme alla semplificazione del rito, costituisce parte integrante del sistema di protezione che lo Stato italiano riserva ai minori soli sul proprio territorio, in coerenza con la Convenzione di New York del 1989.
Casi pratici
Caso 1: Tizio, minorenne ivoriano, sbarca in Italia
Caso 2: Caia, minorenne afghana, in struttura di accoglienza
Domande frequenti
I procedimenti per la tutela dei minori stranieri non accompagnati hanno costi?
No. L'art. 159-bis prevede l'esenzione dalle spese standard di anticipazione richiamate dall'art. 131, c. 2.
A quale procedura si applica l'esenzione?
Alla nomina del tutore disciplinata dall'art. 19, c. 5, del D.Lgs. 142/2015, normalmente presso il giudice tutelare.
L'esenzione copre anche i giudizi connessi (per esempio per la protezione internazionale)?
No. Quei giudizi seguono i propri regimi specifici. L'art. 159-bis riguarda solo l'apertura della tutela.
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