Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 159 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte.

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In sintesi

  • In caso di compensazione delle spese, l'imposta di registro segue regole specifiche se è coinvolta la PA.
  • Se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione.
  • La parte non pubblica paga la frazione restante, in proporzione alla compensazione disposta.
  • Se la registrazione è chiesta dalla parte privata nel proprio interesse, paga l'intero senza prenotazione.
Indice dei contenuti

L'art. 159 coordina il regime della prenotazione a debito previsto dall'art. 158 con la disciplina della compensazione delle spese di lite. La compensazione, prevista dall'art. 92 c.p.c., consente al giudice di non condannare una parte alle spese in favore dell'altra quando ricorrano gravi ragioni o l'esito sia di reciproca soccombenza parziale. La regola comune impone allora di stabilire come si distribuisce l'onere fiscale per la registrazione della sentenza.

L'imposta di registro della sentenza

Le sentenze civili e amministrative aventi contenuto patrimoniale o costitutivo sono soggette a imposta di registro ai sensi del DPR 131/1986. L'imposta va corrisposta al momento della registrazione e ricade, in via solidale, sulle parti del giudizio. Quando la sentenza dispone la condanna alle spese, l'onere è normalmente sostenuto dalla parte soccombente. La compensazione totale o parziale rompe questo automatismo.

Registrazione chiesta dall'amministrazione

Se la richiesta di registrazione proviene dall'amministrazione (perché ne ha interesse procedurale o perché la sentenza la coinvolge), l'art. 159 prevede una divisione proporzionale. L'imposta è prenotata a debito per la metà se la compensazione è totale (cinquanta per cento ciascuno), oppure per la quota corrispondente alla compensazione disposta dal giudice se questa è parziale. La parte privata paga il residuo. La prenotazione a debito a carico dell'amministrazione opera secondo la logica dell'art. 158.

Registrazione chiesta dalla parte privata

La seconda ipotesi si verifica quando la registrazione è chiesta dalla parte non pubblica, nel proprio interesse (per esempio per ottenere copia esecutiva o per altre finalità della legge). In tal caso l'imposta è dovuta per intero dalla stessa parte richiedente, senza alcuna prenotazione a debito a favore della frazione che, in astratto, sarebbe gravata sulla PA. La ratio è semplice: chi attiva la registrazione per proprio interesse ne sopporta il costo integrale.

Coordinamento operativo

In pratica, il funzionario dell'amministrazione finanziaria verifica chi ha presentato la richiesta di registrazione e applica il regime corretto. Una verifica errata può dar luogo a contestazioni in sede di rimborso o di rivalsa. La sentenza, una volta registrata, viene depositata in cancelleria con annotazione dell'imposta corrisposta o prenotata, secondo lo schema dei registri di cui all'art. 161.

Coordinamento con l'art. 92 c.p.c.

Il giudice civile dispone la compensazione (totale o parziale) nel dispositivo della sentenza, motivando le ragioni. La frazione di compensazione è il parametro tecnico cui l'art. 159 ancora la prenotazione: una sentenza che compensa al 30% comporta prenotazione a debito per il 30% dell'imposta e pagamento del residuo 70% da parte non pubblica, sempre nell'ipotesi della registrazione chiesta dall'amministrazione.

Soluzioni operative ricorrenti

Nella prassi degli uffici, l'attribuzione dell'imposta in caso di compensazione genera spesso interlocuzioni con l'amministrazione finanziaria. La precisa indicazione della quota di compensazione nel dispositivo è essenziale per evitare contestazioni e per consentire la corretta imputazione delle quote a carico dell'amministrazione e della parte privata.

Casi pratici

Caso 1: Tizio: compensazione totale e registrazione amministrativa

Caso 2: Caio: compensazione parziale al 60%

Domande frequenti

Cosa succede all'imposta di registro se le spese sono compensate?

Se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta è prenotata a debito per la quota di compensazione; il resto è pagato dalla parte privata.

E se è la parte privata a chiedere la registrazione?

L'imposta è dovuta per intero dalla stessa parte richiedente, senza prenotazione a debito.

Come si calcola la quota di compensazione?

Si applica la frazione disposta dal giudice nel dispositivo della sentenza (50% se compensazione totale, percentuale specifica se parziale).

Ultimo aggiornamento redazionale: 24 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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