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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina le spese nella procedura di eredita giacente attivata d'ufficio.
  • Distingue spese prenotate a debito e spese anticipate dall'erario.
  • Prenotate: contributo unificato e diritti di copia.
  • Anticipate: notifiche, indennita di trasferta, pubblicita dei provvedimenti.
  • Il magistrato pone le spese a carico dell'erede (se accetta) o del curatore senza accettazione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 148 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato; b) i diritti di copia.

3. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge; c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 73

4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.

Commento

L'articolo 148 disciplina il regime delle spese nella procedura dell'eredita giacente quando viene attivata d'ufficio dal magistrato. La giacenza ereditaria e istituto di volontaria giurisdizione che salvaguarda i beni del de cuius in attesa che si manifesti un accettante, e la procedura puo essere attivata d'ufficio dal giudice in mancanza di iniziativa privata.

L'eredita giacente

L'eredita giacente (art. 528 c.c.) e la situazione di pendenza in cui versa l'eredita non ancora accettata dal chiamato. Per evitare la dispersione dei beni e tutelare i creditori, il tribunale puo nominare un curatore che amministri il patrimonio in attesa dell'accettazione. La procedura puo essere attivata su istanza di parte interessata o d'ufficio dal magistrato. L'articolo 148 si applica all'attivazione d'ufficio, quando manchi un interessato pronto a sostenere le spese.

Il regime di prenotazione e anticipazione

Come per le procedure fallimentari, l'articolo distingue due categorie di spese. Il comma 2 elenca le voci prenotate a debito (contributo unificato per il procedimento, diritti di copia degli atti) e il comma 3 le voci anticipate dall'erario (spese di spedizione e trasferta degli ufficiali giudiziari per notifiche d'ufficio, indennita di trasferta di magistrati e personale per atti fuori sede, spese per la pubblicita dei provvedimenti dell'autorita giudiziaria).

Le voci di pubblicita

La pubblicita dei provvedimenti dell'autorita giudiziaria nella procedura di eredita giacente comprende tipicamente la pubblicazione del decreto di nomina del curatore nel foglio degli annunzi legali o nel bollettino delle informazioni di giustizia, e gli atti di sollecitazione dei creditori e dei legittimari. Tali costi, inevitabili per il corretto svolgimento della procedura, sono anticipati dall'erario senza onere immediato sui beni del de cuius.

L'assegnazione finale delle spese

Il comma 4 disciplina l'assegnazione definitiva delle spese al momento di conclusione della procedura. Due ipotesi. Prima: l'eredita viene accettata da un chiamato successivo. Il magistrato pone le spese a carico dell'erede, che subentra nella posizione del de cuius e risponde con il patrimonio ereditato secondo le regole generali della successione. Seconda: la procedura si conclude senza che intervenga accettazione (es. tutti i chiamati rinunciano). Il magistrato pone le spese a carico del curatore, nella qualita: si tratta di una imputazione che incide sull'attivo eredita ria sotto la sua amministrazione, da liquidarsi prima delle eventuali destinazioni residuali (cassa delle ammende, dello Stato).

Cross-reference

L'articolo 148 si legge con gli articoli 528-532 c.c. (eredita giacente), 781-783 c.p.c. (procedimento di nomina del curatore), 144-147 (procedure fallimentari analoghe), 131 (regime generale spese civili). Si coordina con la disciplina della pubblicita legale tramite gazzette ufficiali e bollettini di giustizia. La Cassazione civile ha precisato che la responsabilita del curatore della giacenza per le spese e responsabilita oggettiva nella qualita, da imputarsi sull'attivo amministrato, non sul patrimonio personale del curatore. Quando l'eredita risulta priva di attivo capiente, le spese restano definitivamente a carico dell'erario, in coerenza con il presupposto dell'attivazione d'ufficio. Sul piano operativo, i tribunali tendono a valutare con prudenza l'attivazione d'ufficio della procedura, riservandola ai casi in cui sussista significativo attivo patrimoniale da preservare. La modulistica standard prevede il richiamo all'articolo 148 nei decreti di nomina del curatore.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Successiva accettazione

Caso 2: Caso 2 — Eredita senza accettanti

Domande frequenti

Quando si applica l'articolo 148?

Nella procedura di eredita giacente attivata d'ufficio dal magistrato, in mancanza di parte interessata che sostenga le spese.

Quali spese sono prenotate e quali anticipate?

Prenotate: contributo unificato e diritti di copia. Anticipate dall'erario: notifiche ufficio, indennita di trasferta di magistrati e personale, spese per la pubblicita dei provvedimenti.

Chi paga alla fine?

L'erede in caso di successiva accettazione, il curatore nella qualita (sul patrimonio amministrato) se l'eredita non viene accettata. In caso di insufficienza attivo, le spese restano all'erario.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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