- Disciplina le spese del processo di interdizione/inabilitazione promosso dal pubblico ministero.
- Regola di base: spese disciplinate dall'articolo 131 (categorie ordinarie).
- Eccezione: onorari di CTU e ausiliario dell'interdicendo anticipati interamente dall'erario.
- Dopo il giudicato, l'ufficio richiede documentazione reddituale a tutori e curatori.
- Possibile ripetizione se i redditi accertati superano i limiti del patrocinio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 145 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario. 87
2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta. 87
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari. 87
Commento
L'articolo 145 detta una disciplina speciale per le spese del processo di interdizione o inabilitazione promosso dal pubblico ministero. La norma riconosce la natura particolare di tali procedimenti, finalizzati alla tutela dell'incapace, e adatta le regole del patrocinio alle esigenze processuali e protettive.
Il rinvio all'articolo 131
Il comma 1 stabilisce come regola generale il rinvio all'articolo 131, che disciplina le categorie di spese (prenotate a debito e anticipate dall'erario) nel processo civile. Si applicano quindi le distinzioni ordinarie fra contributo unificato, registro, copia (prenotate) e onorari difensore, ausiliari, indennita (anticipate). La struttura riflette l'inquadramento del rito interdittivo nelle forme del processo civile speciale.
L'eccezione per il consulente tecnico dell'interdicendo
La specifica deroga riguarda il consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando e l'ausiliario del magistrato. I loro onorari sono anticipati dall'erario, senza il regime ordinario della prenotazione a debito. La scelta riflette la centralita della perizia medico-legale e psichiatrica nel procedimento di interdizione: il CTU valuta la capacita di intendere e volere dell'interessato, fornendo elemento decisivo per la sentenza. L'anticipazione integrale evita che l'esito processuale dipenda dalla disponibilita economica dell'interessato.
L'indagine reddituale dopo il giudicato
Il comma 2 disciplina la fase post-giudicato. Una volta passata in giudicato la sentenza, l'ufficio chiede a tutori e curatori, nella qualita, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c) (dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito del nucleo familiare). Alla scadenza del termine, l'ufficio sollecita all'ufficio finanziario gli accertamenti dell'articolo 98, comma 2 (verifiche reddituali), trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta. Il meccanismo accerta retrospettivamente se l'interdetto o inabilitato avesse risorse sufficienti a sostenere le spese.
La ripetizione verso tutori e curatori
Il comma 3 prevede il diritto di ripetizione dello Stato verso tutori e curatori, nella qualita, qualora il magistrato accerti con decreto il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili. La ripetizione opera in modo simmetrico rispetto all'articolo 134 (rivalsa generica): se l'esame retrospettivo rivela capacita patrimoniale dell'interdetto, lo Stato recupera gli esborsi dal patrimonio gestito da tutore/curatore.
Cross-reference
L'articolo 145 si legge con gli articoli 414-432 c.c. (interdizione e inabilitazione), 712-720 c.p.c. (rito), 343 ss. c.c. (tutela), 424-427 c.c. (amministrazione di sostegno parallela), 79 (dichiarazione reddito), 98 (verifiche), 131 (spese), 134 (rivalsa). Si coordina con la legge 6/2004 (riforma sull'amministrazione di sostegno) che ha ridotto significativamente il ricorso all'interdizione tradizionale, preferendo la misura piu flessibile dell'amministrazione di sostegno. La Cassazione civile ha precisato che l'anticipazione integrale del CTU vale anche per i procedimenti di amministrazione di sostegno, in analogia con la ratio della norma. Sul piano operativo, l'accertamento reddituale post-giudicato e meno frequente di quanto la norma preveda: gli uffici tendono a procedere solo quando emergono indizi concreti di capacita patrimoniale, riservando le risorse istruttorie ai casi sospetti. Per i tutori e curatori, la collaborazione con l'ufficio finanziario e dovere deontologico, sanzionato in caso di reticenza con responsabilita risarcitoria verso lo Stato.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Interdizione di anziano nullatenente
Caso 2: Caso 2 — Inabilitato con patrimonio accertato
Domande frequenti
Come si pagano le spese nell'interdizione promossa dal PM?
In via generale secondo le categorie ordinarie dell'articolo 131 (prenotate o anticipate), salvo il CTU e l'ausiliario dell'interdicendo che sono integralmente anticipati dall'erario.
Cosa accade dopo il giudicato?
L'ufficio chiede a tutore o curatore la documentazione reddituale dell'interdetto entro un mese, poi richiede all'ufficio finanziario gli accertamenti per verificare il superamento delle soglie del patrocinio.
Lo Stato puo recuperare le spese?
Si, ha diritto di ripetere le spese verso tutori e curatori, nella qualita, se il magistrato accerta che i redditi dell'interdetto superano i limiti per l'ammissione al patrocinio civile.
Vedi anche