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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le riassicuratrici con sede in altri Stati UE possono aprire una sede secondaria in Italia in regime di stabilimento, su comunicazione dell'autorita' di vigilanza di origine all'IVASS.
  • Il rappresentante generale deve avere domicilio presso la sede secondaria e poteri di rappresentanza in giudizio e contrattuali.
  • L'attività inizia dal momento in cui l'autorita' di origine comunica all'impresa la trasmissione delle informazioni all'IVASS.
  • Ogni modifica del contenuto della comunicazione e' notificata dall'autorita' di origine all'IVASS.
  • Il regime applica il principio dell'home country control: vigilanza prudenziale dello Stato di origine, regole di condotta italiane.

Testo dell'articoloVigente

Art. 60 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L'accesso all'attività riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all' IVASS , da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.

2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.

3. L'impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve notizia dall'autorità di vigilanza dello Stato di origine dell'avvenuta trasmissione all' IVASS della comunicazione di cui al comma 1.

4. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa l' IVASS , secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario, di ogni modifica del contenuto della comunicazione di cui al comma 1.

Commento

L'ingresso delle riassicuratrici UE: passaporto in entrata

L'art. 60 e' lo speculare in entrata dell'art. 59-ter: disciplina come una riassicuratrice autorizzata in altro Stato UE può stabilirsi in Italia. La procedura non richiede autorizzazione dell'IVASS: vale il riconoscimento reciproco e la fiducia nei sistemi di vigilanza comunitari armonizzati Solvency II. L'autorita' italiana riceve la documentazione dall'autorita' di vigilanza dello Stato di origine e prende atto.

Il flusso informativo tra autorita'

L'art. 145 della direttiva Solvency II disciplina nel dettaglio cosa l'autorita' di origine deve comunicare all'IVASS: identita' dell'impresa, indirizzo della sede secondaria, nominativo e contatti del rappresentante generale, Stati membri presso cui la succursale operera' (incluso il dato sull'Italia), programma sintetico di attività, attestazione di solvibilita' dell'impresa madre, dichiarazione di rispetto degli standard prudenziali. La comunicazione e' completa quando l'IVASS riceve tutti gli elementi.

I poteri del rappresentante generale

La norma e' rigorosa sulla figura del rappresentante. Domicilio fisico presso la sede secondaria (non basta presso uno studio professionale terzo), poteri espliciti di rappresentanza in giudizio e davanti a tutte le autorita' della Repubblica, potere di concludere e sottoscrivere contratti relativi all'attività italiana. La logica: la sede secondaria deve avere autonomia decisionale tale da rispondere efficacemente nei rapporti con clienti, controparti e autorita'.

Persona giuridica come rappresentante

Se la rappresentanza e' conferita a una persona giuridica (tipicamente una controllata italiana del gruppo o un service provider specializzato), questa deve avere sede legale in Italia e designare a sua volta una persona fisica come rappresentante operativo, domiciliata in Italia, munita dei medesimi poteri. La doppia rappresentanza moltiplica i livelli di responsabilita' ma garantisce continuita' operativa.

Avvio operativo e tempistica

L'impresa non aspetta una comunicazione attiva dell'IVASS: l'avvio coincide con la comunicazione che l'autorita' di origine fa all'impresa stessa, attestante l'invio della documentazione all'IVASS. Il principio inverte la logica autorizzatoria: e' implicito il consenso, esplicito solo l'eventuale veto. L'IVASS, ricevuta la documentazione, ha due mesi per indicare condizioni in cui l'attività deve essere esercitata per ragioni di interesse generale (general good).

Modifiche e poteri dell'IVASS

Ogni variazione (cambio rappresentante, ampliamento programma, modifica indirizzo) e' comunicata dall'autorita' di origine all'IVASS. L'IVASS conserva poteri sulla disciplina dei contratti, sulla protezione del contraente cedente e sulle regole di condotta. Eventuali violazioni gravi possono essere segnalate all'autorita' di origine per intervento prudenziale, e in casi estremi l'IVASS può chiedere a EIOPA mediazione.

Differenza con l'art. 60-bis (Stati terzi)

La regola dello stabilimento UE e' liberale: notifica e via. Per le riassicuratrici di Stati terzi (art. 60-bis), invece, e' richiesta autorizzazione preventiva IVASS pubblicata nel Bollettino, deposito cauzionale, requisiti di onorabilita' rafforzati. La distinzione riflette la presenza o meno del passaporto Solvency II.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio Re Spagna — apertura succursale a Milano

Caso 2: Caso Caia Re Germania — rappresentante persona giuridica

Domande frequenti

L'IVASS puo' rifiutare lo stabilimento di una riassicuratrice UE?

In linea di principio no: vale il riconoscimento reciproco. Puo' indicare condizioni di interesse generale (protezione consumatori, ordine pubblico) entro due mesi dalla ricezione della documentazione. Solo in casi estremi puo' opporsi, con motivazione dettagliata e possibile escalation EIOPA.

Il rappresentante generale puo' essere un soggetto italiano o deve essere del Paese di origine?

Indifferente. La norma richiede domicilio italiano e i poteri espressamente conferiti. Tipicamente le riassicuratrici nominano un dirigente trasferito dall'Italia o assumono un manager locale con esperienza nel settore.

La succursale paga le tasse in Italia?

Si, sulla quota di reddito imputabile alla sede secondaria come stabile organizzazione (artt. 162 e 152 TUIR). I rapporti intercompany con la casa madre sono regolati dai prezzi di trasferimento (art. 110, comma 7 TUIR).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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