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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'impresa italiana di riassicurazione che apre una sede secondaria in uno Stato non UE comunica preventivamente all'IVASS.
  • L'IVASS può vietare l'insediamento se la situazione finanziaria e' insufficiente o la struttura organizzativa inadeguata.
  • Per la libera prestazione di servizi in Stato terzo si applica analogicamente l'art. 59-quater.
  • La regola riflette il maggiore rischio reputazionale e di vigilanza nei Paesi extra-UE.
  • Gli accordi di equivalenza ex art. 172 direttiva Solvency II facilitano l'operativita' in Bermuda, Svizzera, USA e Giappone.

Testo dell'articoloVigente

Art. 59-quinquies D.Lgs. 209/2005 — Attività in uno Stato terzo

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all' IVASS .

2. L' IVASS vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.

3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'articolo 59-quater.

Commento

L'espansione extra-UE: un regime più prudente

L'art. 59-quinquies disciplina l'apertura di sedi secondarie in Stati che non fanno parte dell'Unione europea né dello Spazio economico europeo. La logica e' opposta a quella del passaporto intracomunitario: fuori dall'UE non opera il principio del riconoscimento reciproco e del controllo del Paese di origine, quindi l'IVASS conserva un potere di veto sostanziale prima dell'insediamento.

I due motivi di possibile veto

La norma indica due fattispecie tipiche di intervento ostativo. La prima e' la situazione finanziaria insufficientemente stabile: se la riassicuratrice madre presenta margini di solvibilita' tirati, l'IVASS evita l'esposizione aggiuntiva connessa a una succursale in giurisdizione non vigilata da autorita' UE. La seconda e' l'inadeguatezza della struttura organizzativa della sede secondaria: capitalizzazione locale insufficiente, governance non chiara, mancanza di funzioni fondamentali (attuariale, gestione rischi, compliance, audit) replicate o presidiate.

La comunicazione preventiva

Diversamente dall'art. 59-ter (Stati UE), qui non esiste un termine di trenta giorni con silenzio-assenso. La comunicazione si trasforma sostanzialmente in una procedura di autorizzazione tacita: l'IVASS dispone di tempi non scanditi per istruire e può rivolgere richieste di integrazione che sospendono il decorso. Nella prassi, l'iter dura 60-120 giorni.

Equivalenza Solvency II

L'art. 172 della direttiva 2009/138/CE prevede che la Commissione europea dichiari l'equivalenza del regime prudenziale di Paesi terzi. Le decisioni vigenti riguardano Bermuda (per la sola riassicurazione), Svizzera, Giappone (riassicurazione). Per gli Stati Uniti opera un accordo bilaterale UE-USA del 2017 in materia di Group Supervision e Reinsurance. Operare in Stati equivalenti riduce gli oneri di compliance prudenziale: l'IVASS riconosce in larga misura la vigilanza locale e i requisiti di capitale.

La libera prestazione di servizi in Stato terzo

Il comma 3 estende analogicamente l'art. 59-quater alla LPS verso Paesi terzi: comunicazione semplificata all'IVASS, senza intervento dell'autorita' del Paese terzo (che peraltro applica la propria disciplina locale). La logica e' tutelare il mercato italiano dalla potenziale uscita di capitali e know-how senza adeguato presidio prudenziale.

Profili operativi e fiscali

L'apertura di una sede secondaria in Paese terzo solleva profili di stabile organizzazione fiscale (artt. 162-179 TUIR), prezzi di trasferimento intercompany e doppia imposizione. La materia esce dal CAP ma e' inestricabilmente legata: la struttura societaria scelta (succursale vs. controllata locale) ha effetti sia sulla disciplina prudenziale sia sull'onere fiscale.

Vigilanza extra-territoriale

L'IVASS conserva potere di vigilanza sulla casa madre italiana, che include i dati consolidati anche della succursale extra-UE. Eventuali perdite della succursale impattano il bilancio Solvency II del gruppo e possono determinare richieste di rafforzamento patrimoniale.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio Re — apertura sede in Bermuda

Caso 2: Caso Caia Re — veto IVASS su Cayman

Domande frequenti

In quali Stati terzi e' piu' frequente l'apertura di succursali da parte di riassicuratrici italiane?

Svizzera, Bermuda e Singapore sono i mercati piu' tipici, per la combinazione di hub finanziari maturi, regime prudenziale equivalente e ampiezza del mercato di accettazione. Gli USA sono frequenti per gruppi internazionali.

Il divieto IVASS e' impugnabile?

Si, davanti al TAR Lazio entro 60 giorni. Tipicamente il diniego e' motivato su insufficiente capitalizzazione: il rimedio piu' efficace e' presentare un piano di rafforzamento patrimoniale insieme al ricorso.

Cosa significa equivalenza Solvency II?

E' una decisione della Commissione UE che riconosce a un regime prudenziale di Paese terzo standard sostanzialmente analoghi a Solvency II. Riduce gli oneri di consolidamento e di garanzie collaterali nei rapporti con riassicuratrici di quei Paesi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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