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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La sede secondaria italiana di impresa di Stato terzo dispone di un importo di fondi propri ammissibili autonomo.
  • Calcola il SCR e il MCR conformemente al Capo IV-bis per le operazioni realizzate dalla sede.
  • I fondi propri ammissibili a copertura del MCR includono la cauzione di cui all'art. 28, comma 5.
  • Gli attivi a copertura del SCR sono localizzati in Italia fino al MCR, possono essere altrove per l'eccedenza.
  • La disciplina non si applica alle imprese che hanno ottenuto le agevolazioni dell'art. 51 (operatività multi-Stato).

Testo dell'articoloVigente

Art. 50 D.Lgs. 209/2005 — (Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo dispone, per la sede secondaria, di un importo di fondi propri ammissibili, costituito dagli elementi di cui all'articolo 44-decies, comma 3.

1-bis. L'impresa di cui al comma 1 calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e il Requisito Patrimoniale Minimo conformemente alle disposizioni di cui al Capo IV-bis, con riguardo alle operazioni realizzate dalla sede secondaria.

2. L'importo ammissibile dei fondi propri di base richiesti a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo e il minimo assoluto di tale Requisito Patrimoniale minimo sono costituiti in conformità all'articolo 44-decies, comma 4. L'importo ammissibile dei fondi propri di base non può essere inferiore alla metà del minimo assoluto previsto dall'articolo 47-ter, comma 1, lettera d).

2-bis. I fondi propri di base ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo includono la cauzione depositata in conformità dell'articolo 28, comma 5.

3. Le attività a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità sono localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare del Requisito Patrimoniale Minimo, nel territorio della Repubblica, mentre per l'eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis non si applicano all'impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell'articolo 51.

))

Commento

L'articolo definisce il regime prudenziale di solvibilità della sede secondaria italiana di impresa di Stato terzo: replica per essa l'architettura SCR/MCR/fondi propri prevista per le imprese italiane, con alcune specificità legate alla natura derivata della sede.

Fondi propri ammissibili

Il comma 1 impone alla sede secondaria di disporre di un importo autonomo di fondi propri ammissibili, costituito dagli elementi di cui all'art. 44-decies, comma 3 (capitale ordinario, riserve, riserva di riconciliazione, strumenti subordinati Tier 2 e Tier 3 entro i limiti previsti). La dotazione è propria della sede, non un mero riflesso contabile del capitale della casa madre.

Calcolo del SCR e del MCR

Il comma 1-bis impone il calcolo di SCR e MCR per la sede italiana secondo il Capo IV-bis, ossia con la formula standard o con un modello interno autorizzato, sulle operazioni effettivamente realizzate dalla sede. Si tratta, sostanzialmente, di un mini-Solvency II applicato al perimetro italiano.

Cauzione e MCR

I commi 2 e 2-bis introducono una specificità: i fondi propri di base ammissibili a copertura del MCR includono la cauzione depositata in conformità dell'art. 28, comma 5. La cauzione è uno strumento storico della disciplina di vigilanza sulle sedi secondarie extra-UE e svolge la funzione di garanzia ulteriore. L'importo dei fondi propri ammissibili non può comunque essere inferiore alla metà del minimo assoluto di cui all'art. 47-ter, comma 1, lettera d).

Localizzazione degli attivi

Il comma 3 fissa una regola di territorialità: gli attivi a copertura del SCR sono localizzati in Italia fino a concorrenza dell'importo del MCR, mentre per l'eccedenza possono essere localizzati nel territorio di altri Stati membri dell'Unione. La regola assicura un nucleo minimo di tutela radicato sul territorio italiano, pur consentendo flessibilità per la parte eccedente.

Deroga per imprese multi-Stato

Il comma 4 rinvia all'art. 51: le imprese di Stato terzo che operano in più Stati membri UE possono chiedere agevolazioni, fra cui il calcolo del SCR su base globale UE invece che Stato per Stato, e la localizzazione degli attivi in un unico Stato membro. È una semplificazione utile per gruppi internazionali.

Determinazione attuariale e funzione attuariale

Le riserve tecniche di cui tratta art. 50 sono calcolate dalla funzione attuariale (art. 30-sexies) come somma di best estimate e risk margin. La best estimate è la media ponderata dei flussi di cassa futuri attualizzata con la curva risk-free pubblicata mensilmente da EIOPA. Il risk margin compensa il costo del capitale (CoC = 6%) che un'altra impresa richiederebbe per assumere il portafoglio. La funzione attuariale produce annualmente una relazione sulla congruità delle riserve, sottoposta al consiglio di amministrazione e a IVASS. Errori sistematici di sottostima espongono a richiamo prudenziale e a maggiorazione del capitale.

Aggiustamento per congruità e per volatilità

La curva di attualizzazione applicata al calcolo richiamato da art. 50 può essere modificata con due aggiustamenti opzionali: l'aggiustamento per congruità (matching adjustment, art. 36-septies) riservato a portafogli vita con flussi di cassa altamente prevedibili e attivi dedicati; l'aggiustamento per volatilità (volatility adjustment, art. 36-octies) applicabile dalla generalità delle imprese previa autorizzazione IVASS. Entrambi alleggeriscono l'impatto delle oscillazioni di breve termine degli spread sui titoli obbligazionari ma richiedono governance dedicata e disclosure nella SFCR. La rinuncia agli aggiustamenti non è soggetta a autorizzazione ma è irreversibile per tre esercizi.

Casi pratici

Caso 1: SCR e MCR di sede secondaria svizzera

Caso 2: Agevolazione multi-Stato e calcolo globale

Domande frequenti

La sede italiana di impresa di Stato terzo calcola un proprio SCR?

Sì. Calcola il SCR e il MCR secondo il Capo IV-bis del Codice, sulle operazioni realizzate dalla sede stessa, con formula standard o modello interno autorizzato.

Cosa è la cauzione dell'art. 28, comma 5?

È un deposito a garanzia richiesto alle imprese di Stati terzi per ottenere l'autorizzazione ad operare in Italia. Concorre alla copertura del MCR della sede secondaria.

Dove devono essere localizzati gli attivi a copertura del SCR?

In Italia fino a concorrenza del MCR, per garantire un nucleo minimo di tutela locale. L'eccedenza può essere localizzata in altri Stati membri dell'Unione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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