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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le semplificazioni sono ammesse per imprese piccole o per moduli a basso impatto sull'SCR.
  • Il principio di proporzionalita' guida la scelta: natura, complessita' e portata dei rischi.
  • La semplificazione non può compromettere l'adeguatezza del calcolo.
  • L'IVASS verifica caso per caso l'applicabilita'.
  • Le semplificazioni sono dettagliate negli atti delegati 2015/35/UE artt. 88-112.

Testo dell'articoloVigente

Art. 45-duodecies D.Lgs. 209/2005 — (Semplificazioni della formula standard)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((1. L'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità dei rischi cui è esposta e quando l'applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4))

Commento

Logica della semplificazione

La formula standard Solvency II e' calibrata per imprese di media-grande dimensione. Applicarla integralmente a una piccola compagnia di nicchia o a una mutua locale può essere sproporzionato rispetto ai rischi assunti. L'art. 45-duodecies introduce in Italia il principio del regolamento delegato 2015/35/UE: dove un modulo o sottomodulo ha impatto limitato sullo SCR, si possono usare metodi semplificati senza pregiudicare la qualita' del risultato.

Soglie e criteri di applicabilita'

Il criterio non e' solo dimensionale ma funzionale. Una semplificazione e' ammessa se: la natura del rischio e' lineare e ben compresa; la complessita' del calcolo standard appare eccessiva rispetto al peso del modulo nello SCR complessivo; l'impatto in valore assoluto e relativo e' sotto soglie definite dall'EIOPA negli orientamenti tecnici. Tipicamente si fa riferimento a moduli che incidono meno del 5% sullo SCR di base.

Esempi di semplificazioni

Rischio di mortalita': calcolo del capital at risk con aliquota fissa anziche' stress sui flussi di cassa attuariali. Rischio di catastrofe non vita: uso di scenari pre-calibrati per regioni e tipologie. Rischio di controparte: trattamento aggregato per controparti di rating elevato. Rischio di spread: matrice semplificata per titoli sovrani non eurozona.

Documentazione richiesta

L'impresa deve indicare nella relazione ORSA e nel Solvency and Financial Condition Report (SFCR) quali semplificazioni applica, dimostrando con calcolo comparativo che il risultato non si discosta materialmente dalla metodologia integrale. La funzione di gestione del rischio convalida la scelta annualmente.

Profili di vigilanza

L'IVASS può contestare la semplificazione e richiedere il ritorno alla metodologia integrale se ritiene che il modulo abbia assunto rilevanza nel frattempo (ad esempio per crescita del business o per mutate condizioni di mercato). La revoca richiede preavviso ragionevole.

Rapporti con la formula standard

L'impresa che utilizza un modello interno totale o parziale ai sensi del Capo III non torna automaticamente alla formula standard al verificarsi di scostamenti: deve presentare istanza motivata e ottenere l'autorizzazione IVASS (art. 46-sexies). Nel frattempo continua a operare con il modello, fermi gli interventi correttivi previsti. La regola evita oscillazioni opportunistiche fra i due regimi, soprattutto nelle fasi di mercato in cui la formula standard risulterebbe meno onerosa. Art. 45-duodecies si inserisce in questo equilibrio: i requisiti tecnici imposti hanno la funzione di rendere il modello stabilmente affidabile, non di costituire una barriera all'ingresso una tantum.

Documentazione richiesta in sede ispettiva

IVASS, in sede di vigilanza prudenziale, esige che gli esiti applicativi di art. 45-duodecies risultino tracciabili: documentazione tecnica del modello (versionata), evidenza dei test di stress, registro delle modifiche maggiori e minori, verbali del comitato rischi, parere della funzione attuariale e della funzione di controllo dei rischi. La carenza documentale è autonomamente censurabile, anche in assenza di errori sostanziali nei calcoli, perché compromette la verificabilità ex post del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. Le imprese predispongono di norma un 'model documentation manual' aggiornato almeno annualmente.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio Mutua — rischio catastrofe geografico semplificato

Caso 2: Caso Caia Assicurazioni — semplificazione controparte

Domande frequenti

Quali imprese possono usare le semplificazioni?

Tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, purche' il modulo o sottomodulo specifico abbia impatto contenuto sull'SCR e il rischio sia lineare. Non si tratta di un'esenzione per piccole imprese ma di un principio di proporzionalita'.

La semplificazione e' soggetta ad autorizzazione preventiva?

No. L'impresa la applica autonomamente, dandone evidenza nei report di solvibilita'. L'IVASS verifica ex post e puo' chiedere il ritorno alla formula integrale.

Dove sono elencate le semplificazioni ammesse?

Negli articoli 88-112 del regolamento delegato 2015/35/UE e negli orientamenti EIOPA sulla semplificazione del calcolo dello SCR (BoS-14-176).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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