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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'istanza è presentata dall'interessato o dal difensore, anche a mezzo raccomandata.
  • Destinatario: ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
  • In Cassazione: ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
  • Detenuti e internati: applicazione dell'art. 123 c.p.p. (presentazione tramite direttore o ufficiale di PG).

Testo dell'articoloVigente

Art. 93 D.P.R. 115/2002 — (L) Presentazione dell’istanza al magistrato competente

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125 . 3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l' articolo 123 del codice di procedura penale . Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell' articolo 123 del codice di procedura penale , la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

Commento

L'art. 93 disciplina le modalità di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La norma individua i soggetti legittimati, le forme della presentazione e l'ufficio destinatario, distinguendo le ipotesi ordinarie da quelle relative al richiedente detenuto.

Soggetti legittimati e forme

L'istanza può essere presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore. La forma è alternativa: deposito diretto presso l'ufficio del magistrato oppure invio a mezzo raccomandata. La preclusione alla presentazione da parte di terzi non muniti di procura è funzionale al carattere personale dell'istanza e al regime di responsabilità sulle dichiarazioni rese ex art. 79.

Individuazione del magistrato competente

L'ufficio destinatario coincide con il magistrato davanti al quale pende il processo. Quando il giudizio è in Cassazione, la competenza è radicata nell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato (Corte d'appello, Tribunale di sorveglianza, ecc.). Questa scelta garantisce vicinanza istruttoria e immediatezza della valutazione, evitando l'aggravio di trasmettere il fascicolo alla Corte di legittimità.

Detenuti e internati: rinvio all'art. 123 c.p.p.

Il comma 3 disciplina la posizione del richiedente detenuto, internato, in stato di arresto o detenzione domiciliare, ovvero custodito in luogo di cura. Si applica l'art. 123 c.p.p., che consente di presentare l'istanza al direttore dell'istituto o all'ufficiale di polizia giudiziaria, i quali la trasmettono all'ufficio del magistrato. La norma realizza il diritto di difesa effettivo anche nelle situazioni di limitazione della libertà personale.

Conseguenze pratiche e profili formali

L'istanza inviata a mezzo raccomandata si considera presentata al momento della spedizione, ma la decorrenza dei dieci giorni per la decisione (art. 96) si computa dal ricevimento. Il difensore può presentarla anche prima dell'iscrizione formale del processo, purché esista un atto introduttivo da depositare. L'incompletezza documentale determina inammissibilità formale, sanabile mediante integrazione nei termini fissati dal magistrato.

Aspetti formali da non trascurare

La presentazione dell'istanza è momento decisivo: errori formali (firma mancante, documentazione incompleta, ufficio destinatario errato) possono determinare inammissibilità. Il difensore deve verificare che l'istanza contenga tutti gli elementi richiesti dall'art. 79 e sia indirizzata all'ufficio corretto. Per il richiedente detenuto, l'art. 123 c.p.p. attiva un canale alternativo che richiede sinergia con la direzione dell'istituto. La trasmissione tempestiva e completa accelera la decisione del magistrato entro i dieci giorni previsti dall'art. 96.

L'art. 93 si raccorda strettamente con l'art. 79 (documentazione) e con l'art. 94 (dichiarazione sostitutiva): la corretta osservanza delle forme di presentazione è precondizione per l'ammissibilità formale dell'istanza e per l'accesso alla valutazione di merito da parte del magistrato competente.

Domande frequenti

Chi può presentare l'istanza di ammissione?

Esclusivamente l'interessato o il difensore. Terzi privi di procura non sono legittimati.

A quale ufficio si presenta in caso di ricorso per Cassazione?

All'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (Corte d'appello o altro giudice di merito).

Come fa istanza il detenuto?

Tramite l'art. 123 c.p.p.: deposito presso la direzione dell'istituto o un ufficiale di PG, che trasmettono il documento all'ufficio del magistrato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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