- Il magistrato decide con decreto motivato depositato, comunicato all'interessato.
- Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel verbale (vale come comunicazione se l'interessato è presente).
- Per detenuti, internati e custoditi in luogo di cura: notifica ex art. 156 c.p.p.
- Copia rilasciabile all'interessato o al difensore (diritto di estrarne copia).
Testo dell'articoloVigente
Art. 97 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato.
2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell' articolo 156 del codice di procedura penale .
Commento
L'art. 97 disciplina la forma del provvedimento decisorio e le modalità di comunicazione al richiedente. La norma realizza l'equilibrio fra esigenze di celerità della procedura e garanzia del diritto al contraddittorio e all'impugnazione.
Decreto motivato e deposito
Il provvedimento ha la forma del decreto motivato: il magistrato dichiara l'inammissibilità o si pronuncia sul merito (concessione o diniego dell'ammissione). La motivazione è elemento essenziale, non meramente formale: consente di valutare la coerenza con i parametri dell'art. 96 e di esercitare il diritto di ricorso ex art. 99. L'interessato o il difensore possono estrarne copia presso l'ufficio del magistrato.
Pronuncia in udienza
Il comma 2 disciplina l'ipotesi del decreto pronunciato in udienza: la lettura del provvedimento, con inserimento nel verbale di udienza, sostituisce l'avviso di deposito quando l'interessato sia presente. La regola realizza un'economia processuale apprezzabile: in molti casi il GIP o il giudice del dibattimento decide direttamente in udienza, soprattutto nei procedimenti penali con difensori d'ufficio.
Notifica ai detenuti e ai custoditi
Il comma 3 prevede la notifica per i casi in cui il richiedente sia detenuto, internato, in stato di arresto, in detenzione domiciliare o custodito in luogo di cura. Si applica l'art. 156 c.p.p., che regola le notificazioni al detenuto tramite consegna nel luogo di detenzione. La regola garantisce la conoscenza effettiva del provvedimento e la decorrenza del termine di impugnazione.
Decorrenza del termine di impugnazione
Il termine di venti giorni per il ricorso ex art. 99 decorre dalla comunicazione: per il decreto depositato dalla data dell'avviso, per il decreto letto in udienza dalla lettura stessa, per il detenuto dalla notifica. La precisione della disciplina evita incertezze sull'esercizio del diritto di impugnazione, che ha natura decisiva per il pieno accesso al beneficio.
Profili pratici
Nella prassi la comunicazione avviene tramite portale del processo penale telematico o tramite ufficio di cancelleria. Il difensore controlla quotidianamente i depositi: un avviso non rilevato fa scattare il termine senza possibilità di rimessione, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 175 c.p.p.
Centralità della motivazione
La motivazione del decreto è il fulcro del sistema: senza un'esposizione chiara delle ragioni di accoglimento o rigetto, il diritto di impugnazione ex art. 99 sarebbe svuotato. La giurisprudenza ha più volte ribadito che la motivazione deve dare conto dei parametri verificati (limite reddituale, esclusioni, valutazione complessiva ex art. 96, comma 2). Per il difensore, la lettura attenta del decreto al momento del deposito o della pronuncia in udienza è indispensabile per valutare l'opportunità del ricorso entro il termine di venti giorni.
Il sistema di notifica dell'art. 97 è oggi largamente digitalizzato: nel processo penale telematico, gli avvisi e i provvedimenti sono trasmessi attraverso il portale del Ministero. La regolarità della comunicazione resta presupposto essenziale per la decorrenza dei termini di impugnazione e per la stabilità del decreto del magistrato.
Domande frequenti
Che forma ha il provvedimento decisorio?
Decreto motivato del magistrato, depositato presso l'ufficio o letto in udienza se l'interessato è presente.
Come si notifica al detenuto?
Tramite l'art. 156 c.p.p., con consegna nel luogo di detenzione o custodia.
Da quando decorre il termine per il ricorso?
Dalla comunicazione: avviso di deposito, lettura in udienza o notifica per i detenuti; venti giorni per il ricorso ex art. 99.
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