- Trasmissione di istanza, dichiarazioni, documentazione e decreto all'ufficio finanziario competente.
- Verifica dell'esattezza del reddito tramite anagrafe tributaria.
- Possibili accertamenti con la Guardia di Finanza sulla posizione fiscale degli interessati e dei conviventi.
- In caso di erronea concessione, richiesta di revoca ai sensi dell'art. 112.
Testo dell'articoloVigente
Art. 98 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato.
2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.
3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112.
Commento
L'art. 98 disciplina il controllo a valle dell'ammissione al patrocinio. L'ufficio finanziario competente per territorio verifica la veridicità dei dati reddituali dichiarati dal beneficiario e, se necessario, attiva la revoca del provvedimento di ammissione.
Trasmissione degli atti
L'ufficio del magistrato trasmette all'ufficio finanziario: copia dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione. La trasmissione costituisce attivazione automatica del controllo successivo e completa il flusso documentale che parte dalla cancelleria e termina nell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Riscontro con l'anagrafe tributaria
Il comma 2 prevede la verifica dell'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, in relazione alle risultanze dell'anagrafe tributaria. Il riscontro è informatico e immediato: i dati dichiarati nell'istanza si confrontano con i redditi risultanti dalle dichiarazioni fiscali (Modello 730, Redditi PF) e dai sostituti d'imposta. Eventuali scostamenti generano una segnalazione interna che può portare ad approfondimenti.
Verifiche estese al nucleo familiare
L'ufficio può disporre, anche con la collaborazione della Guardia di Finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei familiari conviventi indicati nell'art. 76. Questo perché il reddito rilevante è quello cumulato del nucleo (art. 76, comma 2): un'omissione su un convivente può alterare la valutazione complessiva. Gli strumenti sono quelli ordinari dell'accertamento tributario (artt. 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972).
Revoca del beneficio
Se la verifica conclude che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 112. La revoca opera con efficacia retroattiva: lo Stato recupera le somme già anticipate (compensi al difensore, indennità a CTU e CTP). Se sussistono i presupposti, si attiva anche il procedimento penale ex art. 95.
Coordinamento sistemico
L'art. 98 si integra con l'art. 88 (controlli annuali GdF) e con l'art. 96, comma 2 (verifiche istruttorie del magistrato). Il sistema realizza un presidio triangolare: cancelleria, ufficio finanziario, Guardia di Finanza. La tenuta del meccanismo dipende dall'effettiva trasmissione degli atti e dalla qualità del riscontro con l'anagrafe tributaria.
Effettività del controllo
L'art. 98 realizza un controllo strutturato e tempestivo, fondato sull'incrocio dei dati dell'anagrafe tributaria con quelli dichiarati nell'istanza. L'efficacia dello strumento dipende dalla trasmissione completa degli atti da parte dell'ufficio del magistrato e dalla qualità del riscontro dell'ufficio finanziario. La giurisprudenza ha precisato che la revoca ex art. 112 può intervenire anche dopo la conclusione del processo, con effetti retroattivi: il beneficiario rimane esposto al rischio per tutto il periodo in cui le somme erogate non siano prescritte.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: riscontro positivo
Caso 2: Caia: convivente con reddito non dichiarato
Domande frequenti
Quali atti vengono trasmessi all'ufficio finanziario?
Copia dell'istanza, delle dichiarazioni, della documentazione allegata e del decreto di ammissione al patrocinio.
L'ufficio finanziario controlla anche i conviventi?
Sì. La verifica può estendersi alla posizione fiscale dei familiari conviventi indicati nell'art. 76.
Cosa accade se il beneficio risulta erroneamente concesso?
L'ufficio finanziario richiede la revoca ex art. 112, con effetto retroattivo e recupero delle somme erogate.
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