In sintesi
- Parità di trattamento fra cittadino italiano, straniero e apolide residente in Italia.
- Attuazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dell'art. 2 D.Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione).
- Coerenza con l'art. 6 CEDU sul diritto a un equo processo per ogni persona.
- Requisito decisivo: residenza stabile nel territorio dello Stato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 90 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 90 estende il patrocinio a spese dello Stato allo straniero e all'apolide residenti nel territorio italiano, applicando il principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2 del T.U. immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e dall'art. 3 Cost.
Il presupposto della residenza
La norma àncora il beneficio alla residenza, intesa come dimora abituale nel territorio dello Stato (art. 43 c.c.). Non rileva la cittadinanza, ma il radicamento sostanziale del soggetto: per lo straniero serve di norma un titolo di soggiorno valido, mentre per l'apolide rileva il provvedimento di riconoscimento o, in via interpretativa, la residenza anagrafica stabile.
Stranieri non residenti e processo penale
L'art. 119 T.U. estende ulteriormente il patrocinio agli stranieri non residenti in ambito penale, in coerenza con l'art. 24, comma 3, Cost. e con l'art. 6 CEDU sul giusto processo. Per il processo civile e amministrativo, invece, il requisito della residenza permane come condizione generale, salvo deroghe in materie particolari (es. protezione internazionale, riconducibile alla giurisprudenza della Corte costituzionale).
Documentazione reddituale dell'estero
L'art. 79, comma 2, prevede che il cittadino di Stati non appartenenti all'UE alleghi una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità dei redditi prodotti all'estero. L'art. 94 disciplina i casi di impossibilità a produrre la documentazione, ammettendo la dichiarazione sostitutiva a pena di inammissibilità.
Funzione costituzionale ed europea
L'estensione realizza il diritto di difesa effettivo dei non cittadini, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale (che ha più volte censurato discriminazioni basate sulla cittadinanza in materia di diritti fondamentali) e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 47). Sul piano operativo, la norma incide su un volume significativo del contenzioso in materia di immigrazione, famiglia, lavoro irregolare e protezione internazionale.
Profili comparativi e prassi
L'estensione del beneficio a stranieri e apolidi è coerente con la giurisprudenza europea e con la prassi consolidata della Corte EDU sul diritto a un equo processo. In Italia, la maggior parte dei procedimenti che vedono coinvolti stranieri non abbienti riguarda materie sensibili: protezione internazionale, espulsioni, lavoro irregolare, separazioni con figli minori. La corretta applicazione dell'art. 90 garantisce che il diritto di difesa non sia condizionato dallo status di cittadinanza, in attuazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 47 della Carta UE.
L'art. 90 costituisce, sul piano sostanziale, una delle disposizioni più rilevanti per l'accesso alla giustizia in contesti multiculturali. La sua corretta applicazione contribuisce a evitare disparità ingiustificate e a rafforzare la coesione del sistema processuale italiano con i principi del diritto dell'Unione e della CEDU.
Casi pratici
Caso 1: Tizio cittadino extra-UE allega certificazione consolare
Caso 2: Caia apolide riconosciuta
Domande frequenti
Lo straniero senza permesso di soggiorno può accedere al patrocinio?
In linea generale serve un titolo di soggiorno e la residenza nel territorio dello Stato; deroghe rilevanti operano in materia penale (art. 119) e di protezione internazionale.
Come si dimostra il reddito prodotto all'estero?
Tramite certificazione dell'autorità consolare competente (art. 79, comma 2); in caso di impossibilità si applica l'art. 94 con dichiarazione sostitutiva.
L'apolide è equiparato al cittadino?
Sì, purché residente nello Stato. Si applicano le stesse condizioni reddituali e procedurali previste per il cittadino italiano.
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