- L'elenco è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e possiedono i requisiti del comma 2.
- Requisiti: attitudini ed esperienza specifica per branca; assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento negli ultimi 5 anni; iscrizione all'Albo da almeno 2 anni.
- L'inserimento è deliberato dal consiglio dell'ordine.
- Cancellazione di diritto in caso di sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.
- L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è pubblico.
Testo dell'articoloVigente
Art. 81 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. 2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni: a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione; b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.
3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.
4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.
Commento
L'articolo 81 disciplina la formazione e la tenuta dell'elenco distrettuale degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Il sistema è di controllo formale e sostanziale: il consiglio dell'ordine valuta requisiti soggettivi prima di inserire l'avvocato nell'elenco e dispone l'esclusione automatica per chi non li mantiene.
L'inserimento su domanda (comma 1)
L'elenco è formato dagli avvocati che fanno domanda. L'iscrizione è volontaria: nessuno è obbligato a far parte dell'elenco. La domanda si rivolge al consiglio dell'ordine del distretto in cui l'avvocato vuole figurare. Un avvocato può essere iscritto in più elenchi distrettuali se interessato a operare in più territori.
La domanda comporta l'impegno a prestare assistenza secondo le regole del patrocinio (compensi liquidati dal giudice, divieto di richiedere somme al cliente). È quindi una scelta professionale che modifica il regime contrattuale standard del rapporto avvocato-cliente.
I tre requisiti (comma 2)
Il consiglio dell'ordine delibera l'inserimento previa verifica dei seguenti requisiti:
a) Attitudini ed esperienza professionale specifica, distinte per branca: processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e affari di volontaria giurisdizione. L'avvocato deve indicare le branche per cui intende essere iscritto, e il consiglio valuta in concreto l'esperienza maturata. La differenziazione per branche evita che l'iscrizione generica copra ambiti in cui il professionista non ha competenze adeguate.
b) Assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda. L'avvertimento è la sanzione disciplinare più lieve prevista dalla legge professionale forense (L. 247/2012); le sanzioni successive (censura, sospensione, radiazione) precludono l'iscrizione per cinque anni dall'irrogazione.
c) Iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni. Si esclude quindi l'avvocato neo-iscritto: il legislatore richiede un periodo minimo di pratica reale prima di accedere al patrocinio. La regola tutela l'utente del beneficio, garantendo difensori con esperienza minima sufficiente.
La cancellazione di diritto (comma 3)
L'avvocato per il quale viene disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento è cancellato di diritto dall'elenco. La cancellazione opera automaticamente, senza necessità di ulteriore delibera. La conseguenza pratica è la perdita immediata della facoltà di assumere nuovi incarichi a spese dello Stato; per gli incarichi già in essere, il consiglio dell'ordine valuta caso per caso.
Per essere reinserito, l'avvocato deve attendere il decorso dei cinque anni dalla sanzione e ripresentare domanda.
Il rinnovo annuale (comma 4)
L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rinnovo non è automatico: il consiglio dell'ordine verifica la persistenza dei requisiti, l'assenza di nuove sanzioni, l'effettività dell'attività svolta. Gli avvocati possono presentare domanda di nuova iscrizione o di conferma entro la scadenza stabilita dal consiglio.
L'elenco è pubblico: chiunque può consultarlo. È disponibile presso tutti gli uffici giudiziari della provincia e, di norma, pubblicato sul sito istituzionale del consiglio dell'ordine. La pubblicità garantisce trasparenza e consente al cittadino di scegliere il difensore con informazioni adeguate.
Profili pratici di funzionamento
I consigli dell'ordine pubblicano modelli di domanda strutturati per branche. L'avvocato deve attestare i corsi di formazione frequentati, i processi seguiti negli ultimi anni, le pubblicazioni rilevanti. Alcuni consigli (per esempio quello di Milano) hanno introdotto procedure più rigorose con colloquio orale, particolarmente per le branche penali e amministrative.
Casi pratici
Caso 1: Iscrizione per branche specifiche
Caso 2: Cancellazione automatica
Domande frequenti
Quali sono i requisiti per iscriversi all'elenco del patrocinio?
Attitudini ed esperienza specifica per branca, assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento negli ultimi 5 anni, iscrizione all'Albo da almeno 2 anni.
Cosa succede in caso di sanzione disciplinare superiore all'avvertimento?
L'avvocato è cancellato di diritto dall'elenco. Per essere reinserito deve attendere cinque anni e ripresentare domanda.
L'elenco si rinnova ogni anno?
Sì. Entro il 31 gennaio. Il consiglio dell'ordine verifica la persistenza dei requisiti e l'effettiva attività. L'elenco è pubblico e consultabile presso tutti gli uffici giudiziari della provincia.
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