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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I fondi propri sono la somma dei fondi propri di base (art. 44-quater) e dei fondi propri accessori (art. 44-quinquies).
  • L'IVASS disciplina con regolamento composizione, qualità e procedura di autorizzazione dei fondi propri accessori.
  • Le partecipazioni in enti finanziari e creditizi seguono il trattamento UE per evitare doppio computo nel sistema finanziario.
  • I fondi ring-fenced (segmentati per fini particolari) sono rettificati per riflettere la mancata trasferibilità.
  • La disciplina recepisce gli articoli 87 ss. di Solvency II e i Delegated Acts della Commissione UE.

Testo dell'articoloVigente

Art. 44-ter D.Lgs. 209/2005 — (Fondi propri)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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1. I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui all'articolo 44-quater e dei fondi propri accessori di cui all'articolo 44-quinquies, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento, che disciplina anche la procedura di autorizzazione di cui all'articolo 44-quinquies.

2. Nell'individuare i fondi propri, l'impresa rispetta le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili in materia di trattamento delle partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi, nonché gli adeguamenti che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di trasferibilità degli elementi dei fondi propri che possono essere utilizzati solo per coprire perdite derivanti da un particolare segmento di passività o da rischi particolari (fondi separati, o ring fenced funds).

3. Per le finalità del presente articolo, si intendono per partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi: 1) le partecipazioni e 2) gli altri tipi di strumenti finanziari rilevanti secondo la normativa settoriale applicabile che l'impresa detiene in enti creditizi, finanziari ed imprese di investimento.

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Commento

Fondi propri: la prima linea di difesa

I fondi propri sono il patrimonio dell'impresa idoneo ad assorbire le perdite e a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR). Sono la prima linea di difesa contro l'insolvenza e ne misurano la capacità di resistere a shock avversi. L'art. 44-ter ne fissa la struttura: somma di una componente di base (capitale, riserve, passività subordinate qualificate) e di una componente accessoria (impegni richiamabili).

La distinzione base/accessori

I fondi propri di base (art. 44-quater) sono elementi patrimoniali già esistenti nel bilancio dell'impresa: eccedenza di attivi su passivi valutati a fair value Solvency II, passività subordinate. I fondi propri accessori (art. 44-quinquies) sono impegni a versare capitale che possono essere richiamati per assorbire perdite: lettere di credito, capitale sociale non versato, garanzie. La differenza chiave: i base sono "in cassa", gli accessori sono "esigibili a richiesta".

Il trattamento delle partecipazioni finanziarie

Il comma 2 affronta il problema del doppio computo: se una compagnia detiene una partecipazione in una banca o in un'altra impresa finanziaria, quel capitale è già computato come patrimonio della partecipata. Computarlo anche come fondo proprio della compagnia significherebbe contare due volte lo stesso capitale all'interno del sistema finanziario. La disciplina UE impone deduzioni e aggiustamenti specifici (Solvency II Delegated Regulation 2015/35, artt. 68 ss.).

I fondi ring-fenced

Il comma 2 richiama anche il problema dei "ring fenced funds": fondi separati che possono essere usati solo per coprire perdite di un determinato segmento (es. polizze con partecipazione agli utili). Questi fondi non sono pienamente fungibili: l'eccedenza in un comparto non può coprire deficit di altri comparti. Il regolamento Solvency II richiede di rettificare i fondi propri totali per riflettere la limitata trasferibilità.

Il ruolo del regolamento IVASS

L'art. 44-ter rinvia al regolamento IVASS (oggi regolamento 25/2016 e successivi) per disciplinare la procedura di autorizzazione e i criteri di classificazione. Il regolamento dettaglia documentazione, tempi, requisiti tecnici e poteri di verifica dell'Autorità.

Composizione concreta dei livelli

La classificazione in tier (1, 2, 3) di cui art. 44-ter è premessa logica si traduce in pratica così: nel Tier 1 entrano capitale ordinario versato, riserve di utili e sovrapprezzo, riserva di riconciliazione (differenza fra attivo e passivo valutati a fair value Solvency II), e una quota limitata di strumenti subordinati 'restricted' (perpetui, con cancellazione delle cedole). Nel Tier 2 rientrano strumenti subordinati 'dated' (almeno 10 anni residui) e fondi propri accessori autorizzati. Il Tier 3 è residuale (subordinati con scadenza ridotta, attività fiscali differite eccedenti la quota Tier 1). I limiti quantitativi degli artt. 46 e 82 Reg. del. 2015/35 fissano il peso massimo di Tier 2 e Tier 3 rispetto al SCR.

Domande frequenti

Quale differenza tra capitale regolamentare bancario e fondi propri assicurativi?

La logica è simile (capacità di assorbire perdite), ma i criteri differiscono: la banca usa CET1, AT1 e Tier 2 secondo CRR; l'assicurazione usa livelli 1, 2 e 3 ex art. 44-octies con vincoli di subordinazione e disponibilità. Lo SCR copre rischi assicurativi specifici (sottoscrizione vita, danni, catastrofale) assenti nel framework bancario.

I fondi propri accessori richiedono sempre l'autorizzazione IVASS?

Sì. L'art. 44-quinquies, comma 5 e l'art. 44-ter rinviano alla procedura di autorizzazione per ogni elemento accessorio. L'IVASS valuta capacità della controparte, recuperabilità e affidabilità degli impegni di richiamo.

Una mutua assicuratrice ha gli stessi fondi propri di una S.p.A.?

Sostanzialmente sì, ma la mutua può computare tra i fondi propri accessori i contributi supplementari richiamabili ai soci entro 12 mesi (art. 44-quinquies, comma 3 e art. 2546 c.c.). È una specificità della struttura mutualistica che riflette il sistema di responsabilità ulteriore dei soci.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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