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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Prevede una convenzione organizzativa tra Ministero della giustizia, Ministero delle infrastrutture e Ministero della difesa.
  • La convenzione disciplina le procedure di intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa.
  • Stabilisce la quantificazione preventiva e successiva delle spese.
  • Disciplina acconti e regolazioni contabili.
  • Coordina anche l'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.

Testo dell'articoloVigente

Art. 62 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.

Commento

L'articolo completa la disciplina dell'articolo 61 con la previsione di uno strumento organizzativo tra le amministrazioni interessate. La convenzione interministeriale è necessaria perché l'intervento del Genio Militare a supporto della giurisdizione penale coinvolge tre dicasteri con competenze e bilanci distinti, che devono coordinarsi sotto il profilo procedurale e finanziario.

Le amministrazioni coinvolte

I tre soggetti della convenzione sono il Ministero della giustizia (titolare della funzione giurisdizionale ed esecutiva), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (competente per i provveditorati alle opere pubbliche, che fungono da soggetto coordinatore tecnico) e il Ministero della difesa (cui appartengono le strutture tecnico-operative chiamate a operare). La convenzione raccorda le rispettive competenze, evitando sovrapposizioni e ritardi.

Le procedure di intervento

La convenzione disciplina anzitutto le procedure di attivazione e di esecuzione dell'intervento. Stabilisce chi formula la richiesta, con quali modalità, in quali tempi; come il provveditorato si interfaccia con il Genio Militare; come si conduce il sopralluogo preliminare e si definisce il progetto di demolizione; come si coordinano le fasi operative. La standardizzazione delle procedure è essenziale per garantire tempestività e qualità degli interventi, evitando attese burocratiche.

La quantificazione delle spese

La norma prevede una doppia quantificazione: preventiva e successiva. La quantificazione preventiva consente al magistrato di valutare l'onere dell'intervento del Genio Militare prima della decisione, in modo da poter effettuare il giudizio comparativo previsto dall'articolo 61 (intervento militare vs. impresa privata). La quantificazione successiva fissa i costi effettivamente sostenuti per la rendicontazione finale, anche ai fini del recupero nei confronti del condannato.

Gli aspetti finanziari

La convenzione disciplina poi gli acconti e le regolazioni contabili. La struttura militare necessita di anticipazioni per coprire i costi vivi degli interventi (materiali, carburante, eventuali noleggi). Gli acconti riducono il carico finanziario per la difesa. Le regolazioni contabili intervengono a chiusura per riequilibrare le poste, sulla base della quantificazione successiva. Il rapporto finanziario tra giustizia e difesa rispecchia un modello di servizio interno tra amministrazioni dello Stato.

Il recupero dei costi

La convenzione disciplina anche il coordinamento per il recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato (il condannato alla demolizione). Il recupero segue le regole generali delle spese di giustizia: iscrizione a ruolo, riscossione tramite agente, con possibilità di azione esecutiva sui beni del debitore. Il riparto delle somme recuperate tra le amministrazioni interessate è oggetto di apposita previsione convenzionale.

Profili sistematici

L'articolo 62 esprime una logica di integrazione tra apparati pubblici, ricorrente in altri ambiti del T.U. 115/2002 (per esempio le convenzioni dell'articolo 60 per le pubblicazioni). Lo strumento convenzionale interministeriale è preferito alla mera previsione normativa perché consente flessibilità operativa e adattabilità alle dinamiche organizzative dei singoli dicasteri. Nella prassi, le convenzioni stipulate hanno conosciuto periodiche revisioni per allinearsi alle evoluzioni delle strutture ministeriali e alle esigenze del Genio Militare.

Casi pratici

Caso 1: Quantificazione preventiva

Caso 2: Recupero dal condannato

Domande frequenti

Tra chi è stipulata la convenzione prevista dall'articolo 62?

Tra Ministero della giustizia, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per i provveditorati) e Ministero della difesa (per le strutture tecniche).

Quali materie disciplina la convenzione?

Procedure di intervento, quantificazione preventiva e successiva delle spese, acconti, regolazioni contabili, recupero dei costi nei confronti del condannato.

Perché è necessaria una doppia quantificazione (preventiva e successiva) delle spese?

La quantificazione preventiva serve al magistrato per scegliere tra Genio Militare e impresa privata; quella successiva per la rendicontazione finale e per il recupero del costo dal condannato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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