- L'impresa definisce il tasso garantito vita in coerenza con le proprie politiche di investimento e di gestione dei rischi.
- I criteri devono essere prudenziali e tenere conto della valuta del contratto e degli attivi a copertura.
- I commi 1, 2, 4, 5 e 6 sono stati abrogati dal D.Lgs. 74/2015 (recepimento Solvency II).
- IVASS può limitare basi tecniche e tassi garantibili per periodi definiti, ai sensi del comma 5-bis.
Testo dell'articoloVigente
Art. 33 D.Lgs. 209/2005 — Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .
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3. L'impresa definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai rami vita, in coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi di cui gli articoli 30, comma 5, e 30-bis, commi 3, lettera a), e 9, attenendosi a criteri prudenziali. Il tasso tiene conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti.
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4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .
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5-bis. L'IVASS, ai fini di cui all'articolo 5, ed in particolare nei casi di cui al comma 1-ter del suddetto articolo, può determinare limiti alle basi tecniche di costruzioni tariffarie e ai tassi di interesse garantibili da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili per periodi di tempo definiti.
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6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .
Commento
Dalla regola amministrata al principio prudenziale
Nella versione originaria del 2005 l'art. 33 fissava un tetto amministrato al tasso di interesse garantibile nei contratti vita, calibrato sui rendimenti dei titoli di Stato di lungo periodo. Con il D.Lgs. 74/2015, che ha recepito la direttiva Solvency II, i commi 1, 2, 4, 5 e 6 sono stati abrogati. Il modello è cambiato in profondità: il legislatore ha rinunciato al tetto rigido e ha sostituito una clausola generale di prudenza, lasciando all'impresa la responsabilità di calibrare il tasso garantito sui propri attivi e sui propri rischi.
Il principio del comma 3
Il vigente comma 3 prevede che l'impresa definisca il tasso garantito in coerenza con due grandezze: le politiche di investimento (art. 30, comma 5) e il sistema di gestione dei rischi (art. 30-bis, commi 3 e 9). Il criterio è quello prudenziale: il tasso non può prescindere dal rendimento sostenibile degli attivi a copertura, né dalla valuta in cui è espresso il contratto. È una traduzione tecnica del principio della persona prudente (art. 35-decies cod. ass.).
Il potere correttivo di IVASS
Il comma 5-bis preserva all'Autorità una leva di intervento. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 1-ter, cod. ass. — situazioni di stress di mercato o squilibrio sistemico — IVASS può fissare limiti puntuali alle basi tecniche e ai tassi garantibili per periodi definiti. Si tratta di uno strumento macro-prudenziale, che reintroduce un argine amministrato quando la disciplina prudenziale ordinaria appare insufficiente.
Effetti sui prodotti tradizionali
Sul piano dei prodotti, l'art. 33 ha spinto il mercato verso polizze rivalutabili con garanzia minima ridotta — spesso pari a zero — e verso forme miste in cui il tasso garantito si applica solo alle scadenze, mentre il rendimento corrente è collegato alla gestione separata. La verifica di coerenza con politiche di investimento e gestione dei rischi entra nella relazione tecnica ex art. 30-novies e nella valutazione propria dei rischi e della solvibilità (ORSA) di cui all'art. 30-ter, comma 5.
Implicazioni per la trasparenza contrattuale
Il passaggio dalla regola amministrata al principio prudenziale ha amplificato il dovere informativo verso il contraente. Nella nota informativa precontrattuale e nel KID PRIIPs l'impresa è tenuta a rendere comprensibile come il tasso garantito sia stato definito e quali siano le condizioni di rivalutazione. Le clausole sul tasso garantito non possono essere clausole-trappola: rispetto al divieto generale dell'art. 35 cod. cons. e alla disciplina degli artt. 165-167 cod. ass., l'assicuratore risponde della chiarezza del prodotto. Sul versante societario, gli amministratori che definiscono in modo imprudente il tasso garantito si espongono a responsabilità ex art. 2392 c.c. per inadempimento del dovere di gestione diligente. La giurisprudenza in materia di prodotti assicurativi finanziari ribadisce che la valutazione di prudenza del tasso garantito è parametro vincolante anche per la qualificazione della meritevolezza dell'interesse perseguito dal contratto.
Casi pratici
Caso 1: Polizza rivalutabile con minimo garantito
Caso 2: Limiti IVASS in fase di stress
Domande frequenti
Esiste ancora un tasso massimo garantibile fissato per legge?
No. Dopo il D.Lgs. 74/2015 i tetti rigidi sono stati abrogati. Il tasso è definito dall'impresa in coerenza con le proprie politiche di investimento e con criteri prudenziali, salvo limiti IVASS ex comma 5-bis.
Cosa succede se il rendimento degli attivi è inferiore al tasso garantito?
L'impresa deve coprire la differenza con risorse proprie, generando una pressione sul margine e sulle riserve tecniche. È proprio per questa ragione che la calibrazione prudenziale è vincolante.
IVASS può fissare limiti puntuali?
Sì, ai sensi del comma 5-bis e in coerenza con l'art. 5, comma 1-ter, cod. ass., per periodi di tempo definiti e in presenza di situazioni di squilibrio o di rischio sistemico.
Vedi anche