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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 30-decies D.Lgs. 209/2005 – (Requisiti di Governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti)→Art. 30-novies D.Lgs. 209/2005 – (Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe)→Art. 30-octies D.Lgs. 209/2005 – (Requisiti organizzativi dell’impresa che esercita il ramo assistenza)→Art. 30-septies D.Lgs. 209/2005 – (Esternalizzazione)→Art. 30-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Funzione attuariale)→Art. 30-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Funzione di revisione interna)→Art. 30-quater D.Lgs. 209/2005 – (Sistema di controllo interno)→Art. 30-ter D.Lgs. 209/2005 – (Valutazione interna del rischio e della solvibilità)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.