Testo dell'articoloVigente
Art. 30-ter D.Lgs. 209/2005 – (Valutazione interna del rischio e della solvibilità)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. Nell'ambito del sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis l'impresa effettua la valutazione interna del rischio e della solvibilità. La valutazione interna del rischio e della solvibilità è parte integrante della strategia operativa dell'impresa e di tale valutazione l'impresa tiene conto in modo sistematico nell'ambito delle proprie decisioni strategiche.
2. 2. La valutazione di cui al comma 1 riguarda almeno: a) il fabbisogno di solvibilità globale dell'impresa, tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa; b) l'osservanza su base continuativa dei requisiti patrimoniali previsti dal Titolo III, Capo IV-bis, e dei requisiti in materia di riserve tecniche previsti dal Titolo III, Capo II; c) la misura in cui il profilo di rischio dell'impresa si discosta dalle ipotesi sottostanti al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-ter, commi 3 e 4, calcolato con la formula standard conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II, o con un modello interno completo o parziale conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III.
3. Ai fini del comma 2, lettera a), l'impresa adotta processi proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alla propria attività, idonei a consentire la corretta individuazione e la valutazione dei rischi a cui è o potrebbe essere esposta nel breve e nel lungo termine. L'impresa giustifica i metodi utilizzati ai fini di tale valutazione.
4. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, o le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies, valuta la conformità con i requisiti di capitale di cui al comma 2, lettera b), sia tenendo che non tenendo conto degli aggiustamenti e delle misure transitorie di cui sopra.
5. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), se è utilizzato un modello interno, la valutazione è eseguita insieme alla ricalibrazione che trasforma la quantificazione interna del rischio nella misura del rischio e calibrazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
6. L'impresa esegue la valutazione interna del rischio e della solvibilità almeno una volta all'anno e, in ogni caso, immediatamente dopo il verificarsi di qualsiasi variazione significativa del suo profilo di rischio.
7. L'impresa comunica all'IVASS i risultati di ciascuna valutazione interna del rischio e della solvibilità nell'ambito dell'informativa da fornire ai sensi dell'articolo 47-quater.
8. La valutazione interna del rischio e della solvibilità non è finalizzata al calcolo del requisito patrimoniale. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è soggetto ad adeguamento solo sulla base di quanto disposto dagli articoli 47-sexies, 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettera b), 216-septies, 217-quater.
))
In sintesi
Indice dei contenuti
L'autovalutazione dell'impresa
L'articolo 30-ter introduce uno degli strumenti più innovativi della disciplina Solvency II: la valutazione interna del rischio e della solvibilità, conosciuta come ORSA (Own Risk and Solvency Assessment). Non è una formula imposta dall'autorità di vigilanza, ma un esercizio di autovalutazione strategica che l'impresa conduce alla luce della propria specifica esposizione ai rischi.
La logica dell'ORSA
Il SCR è calcolato con formula standard (o modello interno autorizzato), basata su parametri europei comuni. L'ORSA va oltre: parte dalla situazione specifica dell'impresa e si chiede se il quadro complessivo di rischio - inclusi rischi non catturati dal SCR - sia coerente con le risorse patrimoniali disponibili e con la strategia operativa.
Tre questioni centrali
Il comma 2 chiede all'ORSA di rispondere a tre domande fondamentali:
a) Fabbisogno globale di solvibilità: di quanto capitale ho effettivamente bisogno, considerando il mio profilo di rischio specifico, i limiti di tolleranza approvati dal CdA, la strategia di business?
b) Osservanza continuativa dei requisiti: rispetterò su base continuativa i requisiti patrimoniali (SCR, MCR) e quelli in materia di riserve tecniche nei prossimi anni, considerando il business plan?
c) Discostamenti dal SCR: in che misura il mio profilo di rischio si discosta dalle ipotesi sottostanti al SCR calcolato con formula standard o modello interno? Questa è la verifica di adeguatezza dello strumento di misura.
Parte integrante della strategia
Il comma 1 sottolinea che l'ORSA è parte integrante della strategia operativa: il CdA deve tenerne conto in modo sistematico nelle decisioni strategiche. Non è un documento prodotto per la vigilanza e poi archiviato; è uno strumento di pianificazione che orienta scelte su nuovi prodotti, acquisizioni, espansione geografica, ridefinizione del portafoglio investimenti.
Proporzionalità dei processi
Il comma 3 ribadisce il principio di proporzionalità: i processi devono essere adeguati alla natura, portata e complessità dei rischi. Una grande compagnia avrà processi articolati, con team dedicati e tecnologie sofisticate; una mutua piccola può adottare approcci più semplici, ma sempre rispondenti ai principi.
Documentazione e giustificazione
Un punto centrale è l'obbligo di giustificare i metodi utilizzati. L'ORSA non è una scatola nera: deve essere documentata in modo che IVASS possa verificarne la coerenza con il profilo di rischio dell'impresa. Le ipotesi, i parametri, gli stress test, le proiezioni devono essere esplicitati.
Frequenza e trigger
L'ORSA è effettuata almeno annualmente e in occasione di eventi rilevanti: cambiamenti strategici significativi, modifiche del profilo di rischio, operazioni di M&A. È trasmesso all'IVASS attraverso la Relazione sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità.
Aggiustamento di congruità e per la volatilità
Il comma 4 (parzialmente leggibile dal testo) prevede previsioni specifiche per le imprese che applicano gli aggiustamenti di congruità e per la volatilità. In questi casi l'ORSA deve includere valutazioni dettagliate sull'impatto di tali aggiustamenti sul profilo di rischio complessivo.
Coordinamento con il modello interno
Per le imprese che utilizzano un modello interno (completo o parziale) ai sensi del Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l'ORSA include la validazione continuativa del modello. È il banco di prova per verificare che il modello catturi adeguatamente la realtà del rischio.
Casi pratici
Caso 1: ORSA che orienta una strategia M&A
Caso 2: Discostamento dal SCR e fabbisogno integrativo
Domande frequenti
Cos'è l'ORSA in ambito assicurativo?
L'Own Risk and Solvency Assessment è la valutazione interna del rischio e della solvibilità che ogni impresa assicurativa deve condurre. Non è imposta dalla vigilanza, ma è un esercizio di autovalutazione sul proprio fabbisogno di capitale e sulla sostenibilità prospettica della solvibilità.
Quali domande deve rispondere l'ORSA?
Tre questioni: (1) quanto capitale ho effettivamente bisogno, considerando il mio profilo di rischio specifico; (2) rispetterò continuativamente i requisiti patrimoniali e di riserve nei prossimi anni; (3) in che misura il mio profilo di rischio si discosta dalle ipotesi del SCR standard.
Ogni quanto si effettua l'ORSA?
Almeno annualmente e in occasione di eventi rilevanti: cambiamenti strategici significativi, modifiche del profilo di rischio, operazioni di M&A, ridefinizione del business plan. È trasmessa all'IVASS con apposita Relazione sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità.